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Stima danni da incendio a una casa: metodo, criteri e voci di danno

Approfondimento · 2026-07-11

Interno di un'abitazione annerito dal fumo dopo un incendio, con il perito che rileva lo stato dei luoghi per la stima del danno
Interno di un'abitazione annerito dal fumo dopo un incendio, con il perito che rileva lo stato dei luoghi per la stima del danno

Per stimare il danno da incendio a una casa si parte dal sopralluogo e dal rilievo dello stato dei luoghiStato dei luoghiLo stato dei luoghi è la condizione di fatto di un bene o di un sito in un dato momento, così come risulta da rilievi, fotografie, misurazioni e verbali. Documentarlo in modo accurato e tempestivo è essenziale, perché molte controversie…, poi si redige un computo metricoComputo metrico estimativoIl computo metrico estimativo è il documento che misura e valorizza economicamente le singole lavorazioni di un'opera, associando a ciascuna quantità un prezzo desunto da un elenco prezzi o da un prezzario. Serve a preventivare il costo… estimativo che quantifica il danno a strutture, impianti, finiture e serramenti, si valuta a parte il contenuto (arredi, elettrodomestici, effetti personali) e si sommano gli oneri di bonifica, smaltimento e inagibilità. A ogni voce si applica il criterio del valore a nuovo o del valore allo stato d'uso, a seconda di quanto prevede la polizza. Il risultato è una relazione di stima documentata, che regge il confronto tecnico e non lascia il proprietario in balìa di una liquidazione al ribasso.

Questo articolo spiega il metodo tecnico con cui un consulente tecnico di parte quantifica il danno da incendio a un'abitazione residenziale: quali criteri si usano, come si costruisce il computo, quali voci vanno considerate e perché la differenza tra una stima fatta bene e una fatta in fretta può valere una parte importante del risarcimento. Non tratteremo qui il percorso assicurativo passo passo — per quello rimandiamo all'articolo dedicato al risarcimento dei danni da incendio in casa — ma il cuore tecnico della questione: come si calcola, in concreto, quanto vale il danno.

Il sopralluogo e lo stato dei luoghi

La stima del danno da incendio comincia molto prima dei calcoli: comincia sul posto. Il primo atto tecnico è il sopralluogo, da eseguire non appena i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'abitazione e prima che qualsiasi intervento di sgombero, demolizione o pulizia alteri lo scenario. La ragione è semplice: il danno che non viene rilevato e documentato in questa fase rischia di non essere più dimostrabile in seguito. Una stanza sgombrata frettolosamente, arredi buttati prima di essere inventariati, macerie rimosse senza fotografie fanno sparire prove che nessuna perizia successiva potrà ricostruire.

Il rilievo dello stato dei luoghi ha una duplice funzione. Serve a fissare l'estensione fisica del danno — quali ambienti sono stati raggiunti dalle fiamme, dove si è propagato il fumo, fin dove è arrivata l'acqua di spegnimento — e serve a mettere in relazione ogni danno con l'evento, cosa che diventa decisiva quando la compagnia prova a imputare parte del degrado alla vetustà o alla scarsa manutenzione. Il perito documenta con fotografie datate, misure, schizzi planimetrici e, dove utile, riprese video, costruendo un fascicolo dello stato dei luoghi che sarà la base di tutta la valutazione economica successiva.

In questa fase si conservano anche i cosiddetti reperti: parti di impianto, elettrodomestici, materiali che possono raccontare la dinamica e l'origine dell'incendio. La quantificazione del danno, infatti, è strettamente legata al riconoscimento della copertura: un danno correttamente rilevato ma di causa contestata rischia comunque di non essere indennizzato. Ecco perché la stima e l'accertamento delle cause camminano insieme, ed è opportuno che a occuparsene sia un tecnico esperto di perizie su incendi in appartamento fin dalle prime ore.

Valore a nuovo e valore allo stato d'uso

Schema di confronto tra valore a nuovo e valore allo stato d'uso: il valore a nuovo è il costo di ricostruzione, quello allo stato d'uso è ridotto del deprezzamento per vetustà
Schema di confronto tra valore a nuovo e valore allo stato d'uso: il valore a nuovo è il costo di ricostruzione, quello allo stato d'uso è ridotto del deprezzamento per vetustà

Il nodo concettuale di ogni stima di danno da incendio è il criterio di valutazione. Le due grandezze fondamentali sono il valore a nuovo e il valore allo stato d'uso. Il valore a nuovo è la spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare il bene danneggiato con uno equivalente, senza dedurre alcunché per vetustà o degrado: quanto costa, oggi, rifare quel muro, rimettere quell'impianto, ricomprare quell'elettrodomestico. Il valore allo stato d'uso (chiamato anche valore commerciale o valore effettivo) è invece quello stesso valore a nuovo al netto del deprezzamento dovuto all'età del bene e al suo stato di conservazione al momento del sinistro.

La differenza non è teorica: può valere una quota rilevante dell'indennizzo. Un tetto rifatto vent'anni fa ha un valore a nuovo pari al costo del rifacimento attuale, ma un valore allo stato d'uso ridotto in proporzione agli anni trascorsi. Quale dei due si applica dipende dalla polizza: la clausola «valore a nuovo» è una garanzia aggiuntiva che, quando presente, consente di essere indennizzati senza subire la decurtazione per vetustà; in sua assenza l'indennizzo è di regola calcolato allo stato d'uso.

Su questo criterio si innesta un principio civilistico che il perito non può ignorare. L'art. 1908 del codice civile stabilisce che, nell'accertare il danno, non si può attribuire alle cose un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro; lo stesso articolo prevede la possibilità di fissare in polizza il valore delle cose assicurate (la cosiddetta polizza stimata), con una stima accettata per iscritto dalle parti. Va inoltre ricordato, sia pure di sfuggita perché attiene più al risarcimento che alla stima, che l'art. 1907 c.c. disciplina l'assicurazione parziale e la conseguente regola proporzionaleRegola proporzionaleLa regola proporzionale è il principio che governa l'assicurazione parziale: quando la somma assicurata è inferiore al valore reale del bene al momento del sinistro, l'assicuratore risarcisce il danno non per intero, ma in proporzione…: se la somma assicurata è inferiore al valore del bene, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. Una stima ben fatta tiene conto di questi meccanismi per non generare aspettative destinate a essere ridimensionate.

Il computo metrico estimativo

Tradurre il danno in un numero richiede uno strumento tecnico preciso: il computo metrico estimativo. È lo stesso metodo con cui si valuta un intervento edilizio, applicato però alla ricostruzione del danno. Il perito scompone il ripristino in singole lavorazioni — demolizioni, rimozioni, opere murarie, intonaci, tinteggiature, rifacimento di impianti, sostituzione di serramenti, pavimenti, rivestimenti — misura le quantità effettive (metri quadri, metri lineari, numero di pezzi) e attribuisce a ciascuna un prezzo unitario. La somma delle voci, con l'aggiunta di spese generali e degli oneri accessori, restituisce il costo del ripristino.

La qualità del computo dipende da due fattori: la completezza delle voci e l'attendibilità dei prezzi. Sul primo fronte, l'esperienza serve a non dimenticare nulla: dietro a una parete annerita c'è spesso un impianto elettrico da rifare, un intonaco da rimuovere fino al vivo, un massetto impregnato d'acqua da asciugare o sostituire. Sul secondo, i prezzi unitari vanno ricavati da riferimenti verificabili: i prezzari regionali delle opere pubbliche, i listini di settore o, in mancanza di una voce specifica, analisi prezzi dedicate e preventivi di imprese qualificate [da verificare, a seconda del prezzario e dell'anno adottato]. Un computo appoggiato a prezzi documentati è molto più difficile da contestare di una stima «a corpo» priva di dettaglio.

Il computo metrico è anche lo strumento che rende trasparente e verificabile la stima. Ogni riga può essere discussa, ricalcolata, confrontata con quella del perito avverso. È la differenza tra dire «il danno vale tot» e dimostrare, voce per voce, come si è arrivati a quella cifra. Per i danni più complessi o quando si prevede un contenzioso, la stessa logica del computo alimenta la perizia di stima dei danni destinata a essere prodotta in sede tecnica o giudiziale.

Le voci di danno all'abitazione

Schema delle voci di danno da incendio all'abitazione: strutture e murature, impianti, finiture e serramenti, contenuto, danni da fumo e acqua, bonifica e smaltimento, inagibilità
Schema delle voci di danno da incendio all'abitazione: strutture e murature, impianti, finiture e serramenti, contenuto, danni da fumo e acqua, bonifica e smaltimento, inagibilità

Il danno da incendio a una casa non è un blocco unico, ma la somma di più componenti che vanno rilevate e stimate separatamente. La prima riguarda le strutture e le murature: solai, travi, pilastri, murature portanti che il calore può aver compromesso anche dove non appaiono bruciati. Il fuoco riduce le prestazioni del calcestruzzo e dell'acciaio, e una struttura interessata da un incendio va verificata prima di dichiararla sana; quando emergono dubbi, la stima si appoggia a indagini specifiche sui danni da incendio e a verifiche sui materiali.

Seguono gli impianti: l'impianto elettrico è quasi sempre da rifare, in tutto o in parte, perché il calore degrada le guaine e compromette la sicurezza; vanno considerati anche l'impianto idrico-sanitario, il riscaldamento, il gas, gli impianti di climatizzazione e quelli speciali. Poi le finiture — intonaci, tinteggiature, pavimenti, rivestimenti, controsoffitti — e i serramenti: porte, finestre, persiane, portoni, spesso deformati dal calore o resi inservibili dal fumo e dall'acqua. Ognuna di queste voci ha una sua unità di misura, un suo prezzo e un suo eventuale coefficiente di vetustà.

La stima corretta distingue con cura ciò che si può riparare da ciò che va sostituito. Riverniciare una parete annerita ha senso solo se l'intonaco sottostante è sano; altrimenti la finitura va rimossa e rifatta, e la stima deve dirlo con chiarezza. È qui che si consumano molte sottostime: la compagnia propone una riparazione superficiale dove servirebbe un rifacimento, e senza un contraddittorioContraddittorio tecnicoIl contraddittorio tecnico è il principio per cui le operazioni peritali devono svolgersi con la partecipazione delle parti e dei loro consulenti, che hanno facoltà di assistere, formulare rilievi e proporre osservazioni. Garantisce che… tecnico competente il proprietario finisce per accettare un ripristino inadeguato che, a distanza di mesi, mostra tutti i suoi limiti.

Il danno al contenuto: arredi ed effetti personali

Accanto al danno all'immobile c'è il danno al contenuto, cioè a tutto ciò che l'abitazione ospita: mobili, arredi, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, vestiario, biancheria, libri, effetti personali. È una voce spesso sottovalutata, eppure in un incendio domestico può rappresentare una parte cospicua del danno complessivo, e ha una particolarità che la rende delicata: molti di questi beni vengono distrutti, e con essi spariscono anche le prove della loro esistenza e del loro valore.

La stima del contenuto passa dalla ricostruzione di un inventario dei beni danneggiati o distrutti, voce per voce, con l'attribuzione a ciascuno di un valore di rimpiazzo. Anche qui vale la distinzione tra valore a nuovo e valore allo stato d'uso: un divano di dieci anni, senza garanzia valore a nuovo, sarà indennizzato per quanto vale oggi, non per quanto costa comprarne uno nuovo. Documentare la consistenza del contenuto è quindi cruciale, e ci si avvale di ogni elemento utile: fotografie precedenti al sinistro, scontrini e fatture d'acquisto, garanzie, estratti conto, imballi superstiti, testimonianze. Per i beni di valore particolare — opere, gioielli, collezioni — possono servire perizie dedicate.

Un errore ricorrente è considerare «perso» solo ciò che è visibilmente bruciato. In realtà il contenuto subisce danni anche dove le fiamme non arrivano: il fumo impregna tessuti e imbottiture rendendoli inutilizzabili, la fuliggine si deposita ovunque, l'acqua di spegnimento rovina elettrodomestici e mobili in ambienti anche lontani dal focolaio. Una stima seria del contenuto tiene conto di tutto questo e non si limita al perimetro delle fiamme.

Danni da fumo, fuliggine e acqua di spegnimento

Chi non ha vissuto un incendio tende a immaginare il danno come opera esclusiva delle fiamme. Nella realtà tecnica, una parte importantissima del danno — talvolta la maggiore — è provocata da fumo, fuliggine e acqua di spegnimento. Il fumo si diffonde ben oltre l'ambiente in cui divampa il fuoco, penetra negli armadi, negli impianti, nelle intercapedini, e la fuliggine oleosa che deposita è corrosiva, maleodorante e difficile da rimuovere. Superfici apparentemente integre risultano in realtà compromesse e vanno bonificate o rifatte.

L'acqua di spegnimento aggiunge un secondo fronte di danno. I quantitativi d'acqua impiegati dai Vigili del Fuoco per domare le fiamme allagano i locali, colano ai piani inferiori, impregnano massetti, intonaci e isolanti, danneggiano parquet, mobili ed elettrodomestici anche in ambienti non toccati dal fuoco. A distanza di settimane, l'umidità residua può generare muffe e ulteriori degradi, con danni che si manifestano in ritardo e che una stima frettolosa non prevede.

Tutti questi sono danni conseguenti all'incendio e, in quanto tali, rientrano nella stima e nella copertura, salvo diverse pattuizioni di polizza. Escluderli o sottostimarli è uno degli espedienti più frequenti nelle liquidazioni al ribasso. Il perito di parte, al contrario, mappa l'intera estensione del danno da fumo e da acqua, la documenta e la traduce in voci di computo, esattamente come per i danni diretti da fiamma. Non a caso principi analoghi valgono per altri sinistri da acqua trattati altrove, come i casi in cui la stima passa da una perizia contrattuale tra le parti.

Bonifica, smaltimento e messa in sicurezza

Prima ancora di poter ricostruire, l'abitazione incendiata deve essere resa sicura e ripulita. Gli oneri di bonifica, smaltimento e messa in sicurezza sono voci di danno a pieno titolo e vanno computati con attenzione, perché possono incidere in misura significativa sul totale. La messa in sicurezza comprende gli interventi urgenti sulle parti pericolanti, il puntellamento, la rimozione degli elementi instabili, la chiusura provvisoria delle aperture per proteggere l'immobile dagli agenti atmosferici e da accessi non autorizzati.

La bonifica riguarda la rimozione della fuliggine, la pulizia specialistica delle superfici, il trattamento degli odori e l'asciugatura degli ambienti impregnati d'acqua. Non è una semplice pulizia: richiede tecniche e prodotti specifici e, quando i materiali coinvolti lo impongono, cautele particolari. A ciò si aggiungono i costi di smaltimento dei materiali di risulta e dei beni distrutti, da conferire secondo le prescrizioni di legge; se tra i materiali coinvolti vi sono elementi che richiedono gestioni speciali, i costi e le procedure vanno verificati caso per caso [da verificare].

Questi oneri hanno una caratteristica che li rende insidiosi in sede di stima: sono preliminari e spesso urgenti, sostenuti dal proprietario nell'immediatezza del sinistro, quando ancora nessuna perizia è stata condivisa. È fondamentale conservare la documentazione di ogni spesa — preventivi, fatture, verbali — perché sono danni risarcibili tanto quanto la ricostruzione, e ometterli significa lasciare sul tavolo una parte del risarcimento dovuto.

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Inagibilità e alloggio alternativo

Un incendio serio rende l'abitazione inagibile, in tutto o in parte, per il tempo necessario ai lavori di ripristino. Questa inagibilità produce un danno economico ulteriore rispetto al costo materiale della ricostruzione: la famiglia deve trovare una sistemazione alternativa, con i relativi costi di locazione, trasloco e disagio. Molte polizze prevedono una garanzia specifica per queste conseguenze, che copre le spese di alloggio temporaneo entro determinati limiti; quando la garanzia c'è, la stima deve quantificare correttamente il periodo di indisponibilità e i costi correlati.

Determinare la durata dell'inagibilità non è banale: dipende dall'entità dei lavori, dalla loro sequenza tecnica, dai tempi di asciugatura degli ambienti e di approvvigionamento dei materiali. Una stima realistica del cronoprogramma di ripristino serve proprio a fondare la richiesta relativa all'alloggio alternativo su basi tecniche, evitando sia sottostime penalizzanti per il proprietario sia sovrastime facilmente contestabili dalla compagnia. Anche qui, la solidità del ragionamento tecnico è ciò che rende la richiesta difendibile.

Danno diretto e danno indiretto

Per il privato colpito da un incendio è utile distinguere tra danno diretto e danno indiretto, perché la copertura e la risarcibilità possono cambiare. Il danno diretto è quello materiale subito dal bene: la casa e il suo contenuto distrutti o danneggiati dalle fiamme, dal fumo, dall'acqua. È il danno che il computo metrico e l'inventario del contenuto quantificano voce per voce, ed è quello che quasi sempre costituisce il nucleo dell'indennizzo.

Il danno indiretto è la conseguenza economica ulteriore che discende dall'evento: per un'abitazione, tipicamente il già citato costo dell'alloggio alternativo durante l'inagibilità, gli oneri per pratiche e adempimenti, i disagi patrimoniali collegati all'impossibilità di usare l'immobile. Nel contesto residenziale i danni indiretti sono in genere più contenuti che nell'ambito produttivo — dove il fermo dell'attività può superare il danno materiale, come accade per un'azienda che subisce l'incendio di un capannone industriale — ma vanno comunque rilevati e, se coperti, inclusi nella stima.

La distinzione è importante anche perché le polizze trattano diversamente le due categorie: alcuni danni indiretti sono coperti solo con garanzie aggiuntive, altri sono esclusi. Una stima consapevole individua fin dall'inizio quali voci ricadono nell'una o nell'altra categoria e le rapporta alle condizioni contrattuali, così da presentare al proprietario un quadro realistico di ciò che è concretamente recuperabile.

L'iter della stima, dal sopralluogo alla relazione

Flusso dell'iter di stima del danno da incendio: sopralluogo, rilievo dello stato dei luoghi e reperti, computo metrico estimativo, relazione di stima
Flusso dell'iter di stima del danno da incendio: sopralluogo, rilievo dello stato dei luoghi e reperti, computo metrico estimativo, relazione di stima

Messe insieme le diverse componenti, l'iter della stima segue una sequenza logica e ripetibile. Si parte dal sopralluogo e dal rilievo dello stato dei luoghi, con documentazione fotografica e conservazione dei reperti utili anche all'accertamento delle cause. Si passa poi alla ricostruzione del danno: l'individuazione, ambiente per ambiente e componente per componente, di ciò che va riparato o sostituito, con la relativa misurazione delle quantità.

Segue la fase estimativa vera e propria: il computo metrico estimativo per l'immobile, l'inventario valorizzato per il contenuto, la quantificazione degli oneri di bonifica, smaltimento, messa in sicurezza e inagibilità. A ogni voce si applica il criterio di valutazione pertinente — valore a nuovo o stato d'uso — secondo la polizza, e si tengono presenti i principi civilistici e contrattuali che ne condizionano l'esito. Il tutto confluisce nella relazione di stima, il documento che espone metodo, rilievi, calcoli e conclusioni in forma ordinata e verificabile.

Una relazione di stima ben costruita non è un semplice conteggio: è un documento tecnico che spiega perché il danno vale quella cifra, mostra le prove su cui si fonda e anticipa le possibili obiezioni. È questa struttura a renderla utile tanto nel confronto stragiudiziale con la compagnia quanto, se necessario, in sede di controperizia rispetto alla valutazione dell'assicuratore o in un eventuale giudizio.

Il perito di parte e la stima difendibile

Il filo che attraversa tutto l'articolo è uno: la quantificazione del danno da incendio non è un dato oggettivo e automatico. Dipende da come si rileva lo stato dei luoghi, da quali voci si decidono di includere, da quali criteri e prezzi si applicano, da come si distingue ciò che si ripara da ciò che si sostituisce. Tra una stima fatta con metodo e una fatta in fretta può correre una differenza economica molto rilevante, e chi la subisce è sempre il proprietario di casa.

Il compito del consulente tecnico di parteConsulente tecnico di parte (CTP)Il consulente tecnico di parte (CTP) è il tecnico di fiducia nominato da una parte per assisterla negli aspetti tecnici di una controversia. Redige perizie e relazioni a sostegno della posizione del proprio assistito, partecipa alle… è proprio questo: produrre una stima completa e difendibile e sostenerla nel contraddittorio con il perito della compagnia. Nelle operazioni peritaliOperazioni peritaliLe operazioni peritali sono la fase in cui il danno, in particolare in ambito assicurativo, viene accertato e quantificato. Si svolgono in contraddittorio: l'assicurato o il danneggiato può parteciparvi con un proprio perito di parte,… il CTP verifica le misurazioni, controlla che nessuna voce sia stata dimenticata, discute i prezzi unitari e i coefficienti di vetustà, e mette per iscritto le contestazioni quando la valutazione avversa è inferiore al dovuto. È la stessa logica di equilibrio tra le parti che regge ogni incarico di consulenza tecnica di parte: senza una voce tecnica competente dalla parte dell'assicurato, una valutazione riduttiva rischia di diventare definitiva.

Per lo studio, che opera nelle aree di Torino, Milano e in Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta, la stima del danno da incendio a un'abitazione è anzitutto un lavoro di rigore e trasparenza: dichiarare metodo, criteri e limiti, distinguere sempre ciò che è verificato da ciò che è una stima, e costruire una relazione che regga il confronto tecnico. È ciò che trasforma un danno subito in una richiesta fondata, e che spesso fa la differenza tra un rimborso adeguato e uno calcolato per difetto. Il percorso per ottenere concretamente l'indennizzo è poi quello del servizio di perizia assicurativa di parte, che dalla stima porta alla liquidazione.

Quando affidarsi a un CTP

Se sei un proprietario di casa colpito da un incendio e temi che la perizia della compagnia riduca o neghi il risarcimento, un consulente tecnico di parte ti affianca fin dal primo sopralluogo: rileva e documenta lo stato dei luoghi, redige il computo metrico estimativo del danno a immobile e contenuto, quantifica bonifica, smaltimento e inagibilità, e sostiene la stima nel contraddittorio con il perito avverso. Se sei un avvocato e segui un contenzioso assicurativo o di responsabilità per incendio, possiamo formare una relazione di stima tecnicamente difendibile, con metodo, criteri e prezzi dichiarati, da contrapporre alla valutazione avversa e da produrre, se necessario, in sede di perizia contrattualePerizia contrattualeLa perizia contrattuale è una procedura prevista da una clausola di polizza per determinare l'entità del danno al di fuori del giudizio. Ciascuna parte nomina un proprio perito e, in caso di disaccordo, i due ne nominano un terzo,… o in giudizio. Il primo passo è sempre lo stesso: capire cosa va dimostrato e contro quale tesi. Da lì costruiamo la stima adatta al tuo caso, nelle aree di Torino, Milano e in tutto il Nord-Ovest.

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Domande frequenti su stima danni incendio casa

Come si stima il danno da incendio a una casa?

Si parte dal sopralluogo e dal rilievo dello stato dei luoghi, poi si redige un computo metrico estimativo che quantifica il danno a strutture, impianti, finiture, serramenti e contenuto, applicando il criterio del valore a nuovo o del valore allo stato d'uso a seconda della polizza e sommando gli oneri di bonifica, smaltimento e inagibilità. Il risultato è una relazione di stima documentata e difendibile.

Qual è la differenza tra valore a nuovo e valore allo stato d'uso?

Il valore a nuovo è la spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare il bene senza dedurre vetustà o degrado; il valore allo stato d'uso (o commerciale) è lo stesso valore a nuovo ridotto del deprezzamento per età e stato di conservazione. La clausola valore a nuovo è una garanzia aggiuntiva della polizza: senza di essa l'indennizzo è di regola calcolato allo stato d'uso.

Come si valuta il danno al contenuto, cioè ad arredi ed elettrodomestici?

Il contenuto (mobili, elettrodomestici, effetti personali) si stima voce per voce, ricostruendo un inventario dei beni distrutti o danneggiati e attribuendo a ciascuno un valore di rimpiazzo, eventualmente decurtato della vetustà se la polizza non prevede il valore a nuovo. Fotografie, scontrini, garanzie e testimonianze aiutano a documentare la consistenza del contenuto perduto.

I danni da fumo e dall'acqua di spegnimento sono risarcibili?

Sì: fuliggine, fumo e acqua usata dai Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme provocano danni spesso ingenti e vanno inclusi nella stima. Sono danni conseguenti all'incendio e riguardano finiture, impianti, arredi e talvolta strutture; la loro esclusione o sottostima è uno degli errori più frequenti nelle liquidazioni al ribasso.

Perché conviene un perito di parte per la stima del danno da incendio?

Perché la quantificazione del danno non è un dato oggettivo automatico: dipende da come si rileva lo stato dei luoghi, da quali voci si includono e da quali criteri e prezzi si applicano. Un consulente tecnico di parte redige una stima completa e difendibile e la sostiene nel contraddittorio con il perito della compagnia, evitando che il risarcimento sia calcolato per difetto.

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