Consulenza Tecnica d’Ufficio

1
1618

CTU-la-consulenza-tecnica-di-ufficioIl CTU è il consulente tecnico d’ufficio incaricato dal Giudice

Consulente tecnico d’ufficio o Consulente giudiziale

Quando nel corso di una procedura giudiziaria il giudice ritiene di non avere le competenze tecniche per comprendere appieno gli elementi di una causa civile o penale, decide di avvlersi del giudizio di un esperto che si esprimerà con una perizia tecnica di CTU sulle argomentazioni del contendere basando la sua esposizione sulle sue particolari cognizioni scientifiche, il giudice può dunque richiedere l’intervento di un esperto ( ai sensi dell’art. 61 del c.p.c.).

L’intervento del Perito o Tecnico (Consulente Tecnico d’Ufficio o CTU) rappresenta una consulenza giudiziale. La figura del CTU oltre che dal c.p.c. è prevista anche dalla legge, o come nel caso di divergenze in materia di onorari professionali (dall’art. 2233 codice civile) o nel caso dei sinistri avvenuti in mare (dall’art. 599 del codice della navigazione).

Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) nel nostro ordinamento giuridico ha funzione di Ausiliario del Giudice che lavora per conto dello stesso sulla base di rapporto assolutamente fiduciario regolato da rigide e precise competenze reciproche definite dal c.p.c..

Il compito del Consulente Tecnico è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice gli formula nel corso dell’udienza di conferimento dell’incarico e di esporre le risposte in un elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d’Ufficio o Perizia.

L’intervento del CTU può essere richiesto nei più svariati campi della scienza, della tecnica e della medicina, delle scienze sociali, qualunque sia il settore in cui il CTU è chiamato ad esprimere un suo giudizio, questi dovrà esercitare la sua funzione in modo:

  • sintetico e preciso rispetto alle domande che gli vengono poste;
  • da chiarire al giudice esattamente quegli aspetti che egli intende valutare per giungere ad una decisione;
  • far sempre riferimento a dati certi;
  • da documentare le proprie affermazioni con opportuni elementi oggettivi focalizzando poi le proprie conclusioni tecniche su tali elementi;
  • che tutta la sua relazione sia il risultato di un procedimento logico ben preciso;
  • da non eccedere in affermazioni che potrebbero avere, al di là dei profili tecnici, un’influenza diretta sulla decisione della causa;

Il CTU dunque, nella sua funzione di “tecnico ausiliario” del giudice, principalmente deve:

  • aiutare il giudice cercando di fargli comprendere in modo semplice anche aspetti tecnici complessi;
  • dare al giudice ed alle parti in causa tutti i chiarimenti che di volta in volta gli siano richiesti;
  • evidenziare tutti i fatti che ritiene importanti per una corretta valutazione tecnica;
  • esaminare i fatti importanti in relazione alla proprie conoscenze ed agli interrogativi a lui rivolti;
  • essere ad ogni costo obiettivo nello svolgimento dell’incarico;
  • confrontarsi con le parti ed i rispettivi consulenti tecnici di parte ove nominati;
  • comunicare al giudice tutte quelle situazioni che possono interferire con il corretto svolgimento dell’incarico;
  • chiedere preventivamente al giudice l’autorizzazione ad agire se si riscontrano situazioni non previste nel momento di conferimento dell’incarico (ad es. spese consistenti da sostenere per l’incarico o per eventuali approfondimenti di indagine).

Tutti i Consulenti Tecnici d’Ufficio sono iscritti in appositi albi tenuti presso il Tribunale, dopo una procedura di esplorazione della sua esperienza, sono poi suddivisi per categorie di competenza (ad es. ingegneri, architetti, geometri, veterinari, medici, grafologi, agronomi, periti industriali, ecc.

Il CTU, quando è nominato dal Giudice che lo ha scelto tra gli esperti iscritti all’Albo, è obbligato a svolgere l’incarico ricevuto salvo ricorrano particolari motivazioni espressamente previste dal c.p.c. per le quali lo stesso ha la possibilità di rinunciare all’incarico (ad es.: legame di parentela con le parti in causa, aver già prestato l’opera di CTU in un precedenti gradi di giudizio nella stessa causa, ecc).

Il giudice, trattandosi di un ausilio tecnico basato sul rapporto fiduciario, ha la prerogativa di nominare il CTU anche esperti non iscritti nell’Albo del Tribunale, a patto che ne giustifichi le motivazioni.

L’accettazione dell’incarico comporta per il CTU un giuramento rituale nel quale il Consulente: « Giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità »

Tra i doveri principali del Consulente Tecnico d’Ufficio vi è quello di garantire la propria imparzialità nei confronti delle parti e di consentire sempre il contradditorio ovvero la possibilità delle parti di esprimere i loro punti di vista.

1 comment

Lascia un tuo commento