Onere della prova e Consulenza Tecnica di Parte

L’onere della prova, è contemplato dall’Art. 2697 cc del Codice civile, è un fondamento giuridico generale secondo il quale chi vuole dimostrare l’esistenza di un fatto ha l’obbligo di fornire le prove per giustificare e confermare l’esistenza del fatto stesso. Gli avvocati direbbero dal latino: onus probandi incumbit ei qui dicit (letteralmente: l’onere della prova è a carico di chi vuol far valere in giudizio un diritto).

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L’onere della prova spetta alle parti, se non si provano in modo corretto i fatti il Giudice può non tenerne conto anche se il CTU li accerta.

Si può dunque pensare di chiedere ad un Giudice del Tribunale di nominare un suo Consulente Tecnico d’Ufficio per provare l’esistenza di alcuni fatti di cui si vuol chiedere conto a terzi? Il tutto senza prima aver incaricato un proprio Consulente Tecnico di Parte per provare gli stessi fatti? chi deve provare i fatti?

La Consulenza Tecnica d’Ufficio

La Consulenza Tecnica d’Ufficio o CTU è disciplinata dal codice di procedura civile (artt. 61- 64 c.p.c.; artt. 191-201 c.p.c.; artt. 13- 23 e 89-92 disposizioni attuazione), e fa parte delle norme sugli ausiliari del Giudice. La CTU entra nel quando nella valutazione dei fatti non si può fare a meno di conoscere l’esistenza o l’inesistenza di taluni aspetti tecnici ai fini della decisione finale da parte del Giudice.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio, in virtù di sue specifiche competenze tecniche e scientifiche in particolari discipline, è interpellato affinché consigli il Giudice, durante il processo, esprimendo pareri prettamente tecnici che forniscano un quadro esaustivo della fattispecie esaminata, sulla base dell’analisi degli elementi probanti forniti dalle parti.

La funzione di ‘ausiliare’ del Giudice svolta dal Consulente Tecnico d’Ufficio è stata codificata secondo due prerogative legate alla sua attività:

  • l’ATTIVITÀ DI DEDUZIONE, ovvero quando il CTU trae le sue conclusioni da fatti già acquisiti al processo, o su fatti ignoti poiché necessitanti di competenze tecniche specialistiche (CTU deducente);
  • l’ATTIVITÀ DI PERCEZIONE ove per la percezione sono necessari conoscenze tecniche e scientifiche di uno specialista (CTU percipiente).

La Giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo definibile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta solo ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Il Giudice può affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti dalle parti (consulente deducente), ma anche quello di accertare l’esistenza dei fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca un fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” [Cass. N. 6155/2009].

Non v’è alcun dubbio sul ruolo espletato dalla Consulenza Tecnica, un mezzo di ausilio del giudice, volto – si badi bene – alla più approfondita conoscenza di fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico- scientifiche non in possesso dell’organo Giudicante.

La CTU non è mai un mezzo di soccorso, volto a sopperire l’inerzia delle parti stesse che non hanno provveduto a provare i fatti posti alla base delle proprie pretese, mentre può, eccezionalmente, costituire fonte oggettiva di prova, solo qualora sia stata disposta per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di un perito esperto.

E un’eventuale ammissione della CTU in tal senso – ossia sopperire all’inerzia della parte nell’utilizzo degli strumenti processuali in suo possesso – comporterebbe “lo snaturamento dell’istituto previsto dal codice di procedura, il mancato rispetto della posizione paritaria delle parti nel processo, un allungamento dei tempi processuali, con palese violazione del giusto processo, anche sotto il profilo della ragionevole durata, tutelato dall’art. 111 della Costituzione” [Cass. 8989/2011].

La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), pertanto, non può essere considerata elemento di prova istruttorio, data la sua finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni particolari che necessitino di conoscenze tecniche specifiche.

Non può essere, utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e va negata qualora la parte tenda con essa a “supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” [Cass. Ordinanza n. 3130/2011; Cass. N. 9461/2010].

Dunque in sostanza è sempre onere della parte provare anche per mezzo di un proprio Consulente Tecnico di Parte i fatti che poi il CTU dovrà eventualmente solo accertarne l’esistenza.

L’Onere della Prova è sempre a carico delle parti

Con la perizia di un proprio Perito di Parte si può assolvere all'onere della prova.

Con la perizia di un proprio Perito di Parte si può assolvere all’onere della prova.

Posto che le valutazioni espresse dal CTU non hanno efficacia vincolante per il Giudice, questi può non applicarle soltanto attraverso una valutazione critica che sia logicamente ancorata alle risultanze processuali e indicando i contenuti che egli ritiene erronei sui quali si è basato il consulente; ove poi, vengano nel corso del processo espletate più consulenze tecniche, con conclusioni differenti, il Giudice può sempre discostarsi da tutte le soluzioni solo dandone adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l’enunciazione di criteri probatori e degli elementi di valutazione seguiti nello speco, nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione. [ex Cass. n. 5148/2011]

L’esperimento della CTU rimane dunque subordinato e vincolato all’Onere della Prova gravante solo sulle parti processuali, e quindi l’indagine peritale deve avere ad oggetto sempre i fatti prospettati dalle parti stesse attraverso ad esempio propri Consulenti Tecnici di Parte e non può essere rivolta alla ricerca di ulteriori elementi di fatto o prova non dedotti agli atti da porre a sostegno delle rispettive rivendicazioni, eccettuati i fatti c.d. accessori acquisibili dal CTU con gli strumenti riconosciuti dall’ art. 194 c.p.c..

La CTU non può essere disposta al fine di esonerare una parte dall’onere della prova, parte sulla quale incombe l’onere, del fornire la prova delle circostanze di fatto allegate a fondamento della domanda o eccezione proposta o per colmare le lacune delle istanze istruttorie formulate dalle parti in causa.

Quindi se la parte non ha assolto all’onere della prova di questioni tecniche anche ove il CTU accertasse quei fatti il Giudice potrebbe non tenerne conto poiché la parte non ha assolto al suo onere di provare quei fatti è per questo che risulta fondamentale per tutelare i tuoi diritti avvalerti sempre di Consulenti Tecnici di Parte esperti nella materia su cui vuoi vantare i tuoi diritti verso terzi, perché l’onere della prova è a tuo carico!

2 comments

  1. Giacomo 10 Marzo, 2020 at 23:25 Rispondi

    Buongiorno, è sufficiente la perizia del mio CTP per contraddire quella del CTU. C’è pericolo che il CTU mi faccia una contro denuncia, e a cosa vado incontro. Vi ringrazio Giacomo

    • Consulente Tecnico Perito 21 Aprile, 2020 at 08:06 Rispondi

      Buongiorno, Il CTU non può fare nessuna contro-denuncia anzi è tenuto per legge a prendere in considerazione le osservazioni delle parti e proporre al giudice una replica sulla base delle osservazioni ricevute dai CTP. é importante che il CTP sappia portare valide argomentazioni alla sua tesi altrimenti il CTU o non lo prende in considerazione o lo liquida in due parole senza dargli peso. Questo è il vero rischio avere un CTP non in grado di replicare correttamente al CTU.

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