Spese dell'ATP: chi le anticipa e chi le paga alla fine

Chi chiede un accertamento tecnico preventivoAccertamento tecnico preventivo (ATP)L'accertamento tecnico preventivo (ATP) è il procedimento previsto dall'art. 696 c.p.c. che consente di far accertare e cristallizzare lo stato di luoghi o di cose prima che mutino, quando vi è urgenza. Serve a fissare in modo formale,… apre il portafoglio per primo, e non sempre lo richiude. Questa pagina spiega quali sono le voci di spesa di un ATP, in quale momento ciascuna matura, chi la anticipa e da chi — semmai — torna indietro. Serve a chi ha un ricorso in corso, o la relazione appena depositata, e deve decidere se andare al merito: a quel punto è una decisione economica prima che processuale.
Cos'è l'ATP e a cosa serve è spiegato nella pagina dedicata all'accertamento tecnico preventivo, che distingue anche l'accertamento secco dell'art. 696 c.p.c. dalla consulenza preventiva conciliativa dell'art. 696-bisConsulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.)La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista dall'art. 696-bis c.p.c., è un procedimento che, a differenza dell'ATP, non richiede l'urgenza e ha anche una funzione conciliativa. Il consulente nominato…. Qui si parla solo di soldi.
Il punto che sfugge quasi sempre è questo: nell'ATP la catena che nel processo ordinario va dall'anticipo alla condanna del soccombente si interrompe a metà. C'è l'anticipo, c'è la liquidazione del compenso, non c'è la sentenza che riparte il costo.
Chi anticipa e chi paga davvero le spese dell'ATP
Le spese dell'ATP le anticipa chi deposita il ricorso; chi le paga in via definitiva lo decide, semmai, il giudice del successivo giudizio di merito. Fra i due momenti può passare molto tempo, e nella nostra esperienza il secondo spesso non arriva affatto.
L'onere di anticipazione non è una prassi di cancelleria: discende dall'art. 8 del D.P.R. 115/2002, per cui ciascuna parte provvede alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e anticipa quelle per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. Chiedere una consulenza tecnica significa chiedere un atto, e quindi anticiparne il costo.
Nel processo di merito quell'anticipo è provvisorio: la sentenza applica il principio di causalità dell'art. 91 c.p.c. e ribalta le spese sul soccombente, salvo compensazione ai sensi dell'art. 92. Il meccanismo completo, dal fondo spese alla condanna finale, è descritto nell'approfondimento su chi paga il CTU e quanto costa la consulenza.
Nell'istruzione preventiva quel terzo anello manca, e l'anticipo resta dov'è finché non lo sposta un giudice diverso, in un processo diverso, che potrebbe non esserci mai.
Tre voci di spesa, tre regole diverse
Il costo di un ATP non è una cifra unica ma la somma di tre voci indipendenti, che nascono in momenti diversi e finiscono in modi diversi. Confonderle in una riga sola è il motivo per cui quasi nessuno riesce a farsi un'idea realistica del conto.
Il contributo unificato e i diritti di deposito

È la prima uscita di cassa e la più prevedibile: si paga al deposito del ricorso e si esaurisce lì. L'importo dipende dallo scaglione di valore della controversia secondo l'art. 13 del D.P.R. 115/2002 e si può determinare prima di depositare, con il calcolo del contributo unificato. Vi si aggiunge l'anticipazione forfettaria dell'art. 30, che non è una stima ma un importo fisso stabilito dalla legge.
Il dettaglio che quasi nessuna pagina collega alla norma: per i processi speciali disciplinati dal libro IV, titolo I del codice di procedura civile — dove si collocano i procedimenti cautelari e l'istruzione preventiva degli artt. 692-699 — lo stesso art. 13 prevede la riduzione alla metà del contributo. Un ricorso di ATP paga la metà di quanto pagherebbe l'atto di citazione per lo stesso valore.
Attenzione a un errore che si vede spesso: il valore su cui si calcola lo scaglione non è simbolico né minimo, è quello della pretesa che si intende portare al merito. Dichiarare un valore basso per pagare meno espone all'invito al pagamento dell'integrazione.
Il compenso del consulente nominato dal giudice
È la voce più pesante e la meno prevedibile, perché non la decidono le parti: la liquida il giudice con decreto, applicando il D.M. 30 maggio 2002, a vacazioneVacazioneLa vacazione è l'unità di misura del tempo impiegato dal CTU per gli incarichi non coperti da tariffe specifiche, utilizzata per liquidarne il compenso. Una vacazione corrisponde a due ore di attività, ed è previsto un numero massimo di… oppure in percentuale sul valore quando si tratta di stime. L'ordine di grandezza si può esplorare con lo strumento di calcolo del compenso del CTU, ma il numero che conta è quello del decreto.
Verso il consulente d'ufficio le parti rispondono in solido: può chiedere l'intero a chiunque di loro, anche a chi non lo ha nominato e anche a chi ritiene di avere ragione. Il meccanismo e i rimedi sono spiegati nell'articolo sul compenso del CTU come obbligazione solidale. Nell'ATP questa regola pesa più che altrove, perché il resistente scopre di poter essere escusso per una consulenza che non ha chiesto.
Il compenso del tuo consulente di parte
È la voce che nessuno isola, ed è quella su cui si decide la qualità del risultato. Il consulente tecnico di parteConsulente tecnico di parte (CTP)Il consulente tecnico di parte (CTP) è il tecnico di fiducia nominato da una parte per assisterla negli aspetti tecnici di una controversia. Redige perizie e relazioni a sostegno della posizione del proprio assistito, partecipa alle… non lo nomina il giudice: lo scegli tu, con un contratto d'opera privato, e lo paghi tu. Nella consulenza preventiva la sua presenza poggia su una norma esplicita: il sesto comma dell'art. 696-bis c.p.c. dispone che «si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili», cioè le regole della consulenza tecnica nel processo. Nell'accertamento tecnico dell'art. 696 quel richiamo non è scritto — l'articolo rinvia alle forme degli artt. 694 e 695 — ma le operazioni si svolgono comunque in contraddittorioContraddittorio tecnicoIl contraddittorio tecnico è il principio per cui le operazioni peritali devono svolgersi con la partecipazione delle parti e dei loro consulenti, che hanno facoltà di assistere, formulare rilievi e proporre osservazioni. Garantisce che… e ciascuna parte vi partecipa con il proprio tecnico.
Dentro l'ATP quella spesa non torna indietro in nessun caso, perché in quella sede non esiste un provvedimento che disponga rimborsi. Può tornare solo nel merito, quando il compenso del consulente di parte entra fra le spese liquidabili dell'art. 91 c.p.c.: le condizioni, e la novità sulla prova del pagamento, sono trattate nell'articolo su chi paga il consulente tecnico di parte e chi rimborsa.
È anche la voce su cui è più facile risparmiare male. Un consulente che non presidia il sopralluogo lascia entrare nel verbale una descrizione dello stato dei luoghiStato dei luoghiLo stato dei luoghi è la condizione di fatto di un bene o di un sito in un dato momento, così come risulta da rilievi, fotografie, misurazioni e verbali. Documentarlo in modo accurato e tempestivo è essenziale, perché molte controversie… che poi nessuno rimuove più, e il risparmio si paga nel merito con gli interessi.
Perché il giudice dell'ATP non condanna alle spese
Perché non ha il criterio per farlo. Gli artt. 91 e 92 c.p.c. ripartiscono le spese in base alla soccombenza, e la soccombenza è l'esito di un accertamento sul diritto. L'istruzione preventiva non accerta un diritto: fissa una prova prima che il processo esista.
La conseguenza pratica è che il provvedimento che chiude un ATP, di regola, non contiene alcuna statuizione sulle spese, e la decisione resta rinviata al giudice del merito, che tratterà quelle somme come spese del proprio giudizio. È il motivo per cui chiedere al giudice dell'ATP di condannare la controparte è, quasi sempre, una domanda destinata a non essere esaminata.
Due cose diverse vanno tenute separate, perché il lessico le confonde: il giudice dell'ATP liquida il compenso dell'ausiliario, e deve farlo, ma non stabilisce quale parte debba sopportarlo alla fine. Liquidare non è ripartire.
Restano zone grigie, e vanno dette: quando il ricorso viene dichiarato inammissibile o rigettato in limine, senza che si arrivi alle operazioni peritaliOperazioni peritaliLe operazioni peritali sono la fase in cui il danno, in particolare in ambito assicurativo, viene accertato e quantificato. Si svolgono in contraddittorio: l'assicurato o il danneggiato può parteciparvi con un proprio perito di parte,…, alcuni uffici regolano ugualmente le spese della fase. È un'ipotesi diversa e non modifica la regola, ma conviene saperlo prima di depositare un ricorso fragile.
Quattro esiti, quattro destini della somma anticipata
La stessa somma anticipata può finire in quattro posti diversi, e fra il primo e il terzo scenario la differenza è l'intero importo. Al deposito non sai in quale finirai: puoi però stimarne la probabilità, ed è il calcolo che manca a chi guarda solo il preventivo.
| Esito dopo l'ATP | Contributo unificato | Compenso del CTU | Il tuo CTP |
|---|---|---|---|
| Merito instaurato e vinto | recuperabile: entra nelle spese di lite a carico del soccombente | recuperabile: l'anticipo si chiede in restituzione nel giudizio | rimborsato nei limiti che il giudice ritiene utili e documentati |
| Merito instaurato e perso | a tuo carico, e si aggiungono le spese di controparte | a tuo carico in via definitiva | a tuo carico, senza rimborso |
| Merito mai instaurato | spesa definitiva: non esiste un giudizio che possa condannare qualcuno a rifonderla | spesa definitiva: senza merito il decreto di liquidazione non si converte in rimborso | spesa definitiva: non c'è una sede in cui chiederne conto |
| Conciliazione riuscita | come pattuito: se il verbale tace, resta a chi lo ha versato | il verbale dice chi paga e in che quota; la misura la liquida il giudice | a carico di ciascuno, salvo che l'accordo lo preveda nella somma pattuita |
La terza riga merita attenzione, perché la consulenza preventiva dell'art. 696-bis è costruita proprio per chiudere la lite senza causa: nella nostra esperienza molte procedure si esauriscono lì — è un'osservazione di studio, non una statistica, perché un dato pubblico sulla frequenza non esiste. Il termine entro cui introdurre il giudizio non è quindi solo un tema processuale: è il termine oltre il quale la spesa dell'ATP diventa definitivamente tua. Come si introduce quel giudizio, con quali termini e con quali effetti sulla relazione già depositata, è spiegato nella pagina sul giudizio di merito dopo ATP.
Come si costruisce il conto di un ATP edilizio
Un ATP per vizi costruttivi in una palazzina si compone quasi sempre delle stesse voci, e conviene metterle in fila prima, non dopo. Qui non troverai una cifra complessiva, perché una cifra complessiva valida per tutti non esiste: le fasce che circolano in rete non dicono da cosa dipende il tuo conto, e un ordine di grandezza sbagliato è peggio di nessun ordine di grandezza. Una delle tre voci però si calcola in anticipo con precisione, e per le altre due si può capire cosa le muove.
Le voci, nell'ordine in cui escono di cassa:
- Contributo unificato — determinato dallo scaglione di valore, dimezzato per i procedimenti speciali. È l'unica voce che conosci con precisione prima di depositare: il calcolo del contributo unificato ti dà l'importo esatto.
- Anticipazione forfettaria e diritti di copia — la prima è un importo fisso di legge, i secondi dipendono da quante copie autentiche della relazione chiedi.
- Fondo spese per il consulente d'ufficio — lo determina il giudice all'atto della nomina, di solito su indicazione del consulente stesso; è un'anticipazione, non il compenso finale.
- Indagini strumentali e di laboratorio — termografia, prove sclerometriche o penetrometriche, carotaggi, analisi di malte o calcestruzzi, apertura di saggi murari e successivo ripristino. È la voce che muove di più il totale, e l'unica su cui le parti possono davvero incidere discutendo il piano di indagini in sede di conferimento dell'incarico.
- Compenso del proprio consulente di parte — a preventivo, in funzione dei sopralluoghi, delle osservazioni scritte e dell'eventuale relazione di parte allegata al fascicolo.
Le tre variabili che spostano davvero il conto sono il numero di sopralluoghi (un ATP su infiltrazioni con verifiche in periodi piovosi diversi ne richiede più d'uno), la quantità di saggi distruttivi e il numero delle parti: ogni chiamata in causa aggiunge un consulente di parte al contraddittorio, allunga i tempi delle operazioni e, indirettamente, il compenso del consulente d'ufficio.
Ivrea e Torino: due prassi che spostano la cassa
La norma è nazionale, la gestione della cassa no: fra un ufficio e l'altro cambiano il momento in cui il fondo spese viene chiesto e la sua misura. Sono osservazioni raccolte lavorando in contraddittorio, non dati ufficiali, e vanno verificate caso per caso con il proprio difensore.
Nei procedimenti seguiti al Tribunale di Ivrea, che serve gran parte dell'Eporediese e del Canavese, i contenziosi tipici riguardano edilizia residenziale e piccoli capannoni: valori di causa contenuti, contributo unificato basso, ma un compenso del consulente d'ufficio che nella pratica pesa più del contributo, soprattutto se servono saggi. È il contesto in cui il conto complessivo può avvicinarsi al valore della pretesa, e in cui la domanda giusta non è "quanto costa" ma "quanto vale ciò che voglio recuperare".
Al Tribunale di Torino i valori medi sono più alti e il contributo unificatoContributo unificatoIl contributo unificato è l'imposta dovuta per l'iscrizione a ruolo di una causa, cioè per avviare formalmente il procedimento davanti al giudice. Il suo importo varia in base al valore della controversia e al tipo di giudizio, secondo… sale di scaglione, ma il rapporto si inverte: su un contenzioso condominiale o su un vizio costruttivo di una palazzina, l'incidenza del contributo diventa marginale rispetto alle indagini. Qui il contraddittorio è di norma più affollato — costruttore, direzione lavoriDirettore dei lavoriIl direttore dei lavori è il tecnico incaricato dal committente di sovrintendere all'esecuzione di un'opera, verificandone la conformità al progetto, al capitolato, alle norme e alla regola dell'arte. Controlla materiali e lavorazioni,…, imprese esecutrici, assicurazioni — e l'affollamento è, di per sé, un moltiplicatore di durata e quindi di compenso.
ATP condominiale: chi anticipa e chi resta fuori
Nell'ATP promosso dall'amministratore per le parti comuniParti comuniLe parti comuni sono gli elementi dell'edificio condominiale appartenenti in comune ai condomini, salvo che il titolo disponga diversamente. Vi rientrano tipicamente il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, il… l'anticipazione è una spesa della gestione condominiale, e si ripartisce fra i condomini con i criteri degli artt. 1123 e seguenti del codice civile: millesimi generali, oppure tabella d'uso quando il bene serve solo alcuni.
Il condomino che non è d'accordo con la lite ha uno strumento preciso, ma con condizioni rigide. L'art. 1132 c.c. si applica quando l'assemblea ha deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda: in quel caso il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza, con atto notificato all'amministratore entro trenta giorni da quello in cui ha avuto notizia della deliberazione. Due limiti da tenere presenti: senza una delibera assembleare la norma non opera, e ciò che si separa è la responsabilità per l'esito sfavorevole, non l'obbligo di concorrere alle spese della gestione.
Diverso il caso del singolo condomino che agisce in proprio per i danni al suo appartamento — l'ipotesi classica delle infiltrazioni dal lastrico o dalla facciata: lì anticipa tutto lui, e il condominio è controparte, non cassa. Il quadro completo è nell'articolo sull'accertamento tecnico preventivo in condominio.
Fondo spese e acconto: come si determinano
Il fondo spese è la somma che il giudice ordina di depositare per consentire al consulente d'ufficio di iniziare a lavorare, e lo determina all'atto della nomina, di regola sentito il consulente sulle indagini previste. Non è il compenso: è un'anticipazione a valere su di esso, e la differenza emerge alla liquidazione, in aumento o in restituzione.
Quando le operazioni si prolungano o richiedono esborsi rilevanti — un laboratorio, un noleggio di ponteggi per accedere a una facciata — il consulente può chiedere al giudice l'autorizzazione a un acconto, o l'integrazione del fondo. È il momento in cui una parte scopre che il preventivo iniziale non era il totale.
Se il fondo non viene versato, non scatta una sanzione: scatta la paralisi. Il consulente non è tenuto a lavorare a credito, le operazioni non partono o si interrompono, e il procedimento si arena senza produrre la prova per cui era stato promosso. Il rischio concreto è arrivare in fondo avendo pagato il contributo unificato e il proprio consulente senza portare a casa nulla di utilizzabile.
Liquidazione del compenso e opposizione al decreto
Il compenso del consulente d'ufficio si liquida con decreto di pagamento del giudice, previsto dall'art. 168 del D.P.R. 115/2002, sulla base dell'istanza depositata dal consulente: è un titolo provvisoriamente esecutivo verso le parti, obbligate in solido. Sul quando vi provveda si torna più avanti.
Contro il decreto il rimedio è l'opposizione dell'art. 170 del D.P.R. 115/2002, a termine breve: come si propone e con quali argomenti è spiegato nell'articolo sul compenso del CTU come obbligazione solidale. Qui conta sapere che se il compenso appare sproporzionato rispetto alle vacazioni impiegate la contestazione va fatta lì, con il difensore, e non nel merito, dove non è più recuperabile.
La sospensione del 2026 e quando si liquida il compenso
Il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 (decreto PNRR), all'art. 17, comma 3, ha inserito due nuovi commi in ciascuno dei due articoli: il quarto e il quinto nell'art. 696 c.p.c., il settimo e l'ottavo — dopo il sesto — nell'art. 696-bis. Il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91: non è più una disciplina provvisoria, è testo vigente del codice.
Il contenuto è questo: il conferimento dell'incarico al consulente — o il giuramento, se successivo — determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica d'ufficio, o del processo verbale di conciliazione nel caso dell'art. 696-bis, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Segue una precisazione che cambia il senso della norma: «la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza». Le disposizioni sono entrate in vigore il 20 febbraio 2026 e si applicano anche ai procedimenti già pendenti nei quali la consulenza tecnica d'ufficio, o il verbale di conciliazione, non risulti ancora depositato.
Va letta per quello che dice, perché in giro si legge il contrario: non è un termine imposto al consulente e non è un tetto alla durata delle operazioni peritali. Il perito continua a lavorare durante la sospensione; ciò che si sospende è il procedimento, non la perizia. Se a sei mesi la relazione non c'è, la sospensione cessa e il procedimento riprende il suo corso: non ne discende alcuna scadenza per il deposito.
L'effetto che riguarda le spese è scritto nel comma successivo, ed è quello che conta qui: il procedimento è definito con il deposito della consulenza — o con il decreto che dà efficacia di titolo esecutivo al verbale di conciliazione — e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario. La liquidazione del compenso è quindi collocata dopo la definizione del procedimento: chi ha versato il fondo sa che il conguaglio arriva in quel momento e non prima.
Spese giudiziali, non danno: dove si chiede il rimborso
Le spese dell'ATP hanno natura giudiziale, non risarcitoria: si chiedono nella nota spese del giudizio di merito, non come voce di danno. È il punto che la maggior parte delle pagine sul tema evita, e da cui dipende con quale atto se ne chiede il rimborso.
L'orientamento prevalente le tratta come spese giudiziali del successivo giudizio: l'istruzione preventiva è funzionalmente collegata a quel processo, le somme anticipate entrano nella nota spese e le regola il giudice del merito con la sentenza, secondo gli artt. 91 e 92 c.p.c. In questa lettura non serve una domanda risarcitoria — e chiederle solo come danno espone al rischio opposto, cioè a vederle escluse dalla liquidazione risarcitoria proprio perché hanno natura processuale.
Il margine che resta riguarda un caso preciso: quando l'ATP non è seguito da un giudizio con lo stesso oggetto, non c'è un processo in cui esporre quella nota spese, e la discussione si sposta sulle spese tecniche sostenute prima e fuori dal processo — il compenso del proprio consulente di parte in primo luogo — che seguono regole proprie.
La conseguenza pratica vale la pena scriverla: le due strade non si percorrono con lo stesso atto. Per le spese dell'ATP si allega la nota spese; per una voce qualificata come danno servono una domanda nell'atto introduttivo e i documenti di spesa. È una scelta che si fa in atto di citazione, non in comparsa conclusionale, e va impostata con il difensore sulla base di come l'ATP si è effettivamente concluso.
Il tema si intreccia con la distinzione fra le due forme di istruzione preventiva, che hanno funzioni diverse e diverso rapporto con il merito: il confronto è nell'articolo sugli accertamenti tecnici preventivi ex artt. 696 e 696-bis c.p.c..
Se l'ATP si chiude con una conciliazione

Nella conciliazione la ripartizione delle spese la scrivono le parti, non un provvedimento del giudice. È l'esito che l'art. 696-bis c.p.c. persegue per costruzione, ed è anche l'unico in cui chi ha anticipato può negoziare il rientro invece di attenderlo.
Il verbale deve quindi dire, riga per riga, chi si fa carico del compenso del consulente d'ufficio, del contributo unificato già versato e delle spese di ciascuna parte. Ciò che l'accordo non regola resta dove si trova, perché nessun provvedimento successivo ne ripartirà il carico fra le parti: un verbale che definisce il risarcimento e tace sulle spese lascia sul tavolo, per chi ha ricorso, l'intero anticipo.
Un punto da non confondere, perché in rete si legge il contrario: nel verbale si mette la ripartizione, non la tariffa. La misura del compenso la liquida comunque il giudice con decreto.
Una nota sul settore sanitario, dove l'ATP non è una scelta: l'art. 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco) rende il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. condizione di procedibilità della domanda risarcitoria, in alternativa alla mediazioneMediazione civileLa mediazione civile è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie in cui un mediatore terzo e imparziale assiste le parti nel ricercare un accordo, senza imporre una decisione. Mira a comporre la lite in modo rapido e…. Lì la spesa non si valuta, si mette in preventivo.
Cosa fare adesso
Se stai decidendo se depositare un ricorso, o se andare al merito dopo una relazione già depositata, l'ordine delle verifiche è questo:
- Metti in fila le tre voci separate — contributo unificato, fondo spese per il consulente d'ufficio, compenso del tuo consulente — e non sommarle prima di aver capito quale delle tre può tornare indietro.
- Chiedi al tuo consulente una stima del piano di indagini prima del deposito: è la variabile che muove il totale più di ogni altra.
- Confronta il totale stimato con il valore di quello che vuoi recuperare. Se il rapporto non regge, l'ATP non è la strada: dirlo prima è un servizio, dirlo dopo è un alibi.
- Se arrivi alla conciliazione, fai scrivere nel verbale la ripartizione di tutte le spese, comprese quelle già versate.
- Se vai al merito, esponi le spese dell'ATP nella nota spese del giudizio: è lì che si regolano, secondo la soccombenza. L'eventuale richiesta come voce di danno è residuale e va impostata con il difensore nell'atto introduttivo, non dopo.
Se stai valutando un ATP e vuoi sapere quanto pesa davvero prima di impegnarti, possiamo esaminare la documentazione e indicarti l'ordine di grandezza reale delle voci: se sei un avvocato lavoriamo sul quesito e sul piano di indagini fin dal ricorso; se sei un privato o un amministratore partiamo da un sopralluogo e dai documenti che hai già.
Tutte le domande frequenti del sitoSfogliale raggruppate per tema e per argomentoApri l’indice FAQ →Domande frequenti su spese dell'accertamento tecnico preventivo
Chi paga le spese di un accertamento tecnico preventivo?
Le anticipa chi deposita il ricorso: contributo unificato, fondo spese per il consulente nominato dal giudice e compenso del proprio consulente di parte escono tutte dalla sua cassa. Chi le paga in via definitiva lo decide, semmai, il giudice del successivo giudizio di merito applicando la soccombenza. Il giudice dell'ATP non lo decide, perché in quella sede non accerta chi ha ragione.
Quanto costa un accertamento tecnico preventivo?
Non esiste una cifra di riferimento, e le fasce che circolano in rete non hanno una fonte verificabile. Il conto è la somma di tre voci indipendenti: il contributo unificato, che dipende dal valore della controversia ed è ridotto alla metà nei procedimenti speciali; il compenso del consulente d'ufficio, liquidato dal giudice con le tabelle del D.M. 30 maggio 2002 in base al tempo e alle indagini svolte; il compenso del proprio consulente di parte, che è un preventivo privato. Le variabili che spostano di più il totale sono il numero di sopralluoghi e le prove strumentali o di laboratorio.
Il contributo unificato per un ricorso di ATP è ridotto?
Sì. L'art. 13 del D.P.R. 115/2002 prevede la riduzione alla metà degli importi per i processi speciali disciplinati dal libro IV, titolo I del codice di procedura civile, dove si colloca anche l'istruzione preventiva degli artt. 692 e seguenti. Va comunque calcolato sullo scaglione corrispondente al valore della controversia che si intende poi portare al merito, non su un valore simbolico.
Le spese del mio consulente di parte nell'ATP me le rimborsa qualcuno?
Non nell'ATP. Il consulente di parte lo paga chi lo nomina, e in quella sede nessun provvedimento dispone rimborsi. Il rimborso può arrivare solo nel giudizio di merito, se il giudice condanna l'altra parte alle spese di lite: in quel caso il compenso rientra fra le voci ripetibili dell'art. 91 c.p.c. Se il merito non viene mai instaurato, quella spesa resta definitivamente a carico di chi l'ha sostenuta.
In un ATP condominiale chi paga, il condominio o il singolo condomino?
Se il ricorso riguarda le parti comuni e lo promuove l'amministratore, l'anticipazione è una spesa della gestione condominiale e si ripartisce fra i condomini secondo i criteri degli artt. 1123 e seguenti del codice civile. Se la lite è stata deliberata dall'assemblea, il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità per le conseguenze della lite in caso di soccombenza ai sensi dell'art. 1132 c.c., con atto notificato all'amministratore entro trenta giorni da quando ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino che agisce in proprio per un danno al suo appartamento, invece, anticipa da solo.
Se l'ATP si chiude con una conciliazione, chi paga il consulente d'ufficio?
Lo decide il verbale di conciliazione, ma solo per quello che il verbale scrive. L'accordo può stabilire chi paga il compenso del consulente d'ufficio e in che quota, non quanto: la misura la liquida comunque il giudice con decreto. E ciò che il verbale non nomina — il contributo unificato già versato, il compenso dei consulenti di parte — resta a carico di chi lo ha anticipato, perché dopo la conciliazione non interviene alcun provvedimento che ripartisca il carico fra le parti. Per questo la ripartizione va negoziata voce per voce prima di firmare, non dopo.
Cosa succede alle spese se dopo l'ATP non faccio causa?
Diventano definitive. Senza un giudizio di merito nessun giudice applicherà mai la soccombenza a quelle somme, e il contributo unificato, il compenso del consulente d'ufficio e quello del proprio consulente di parte restano dove sono. È un esito ricorrente della consulenza preventiva ex art. 696-bis c.p.c., che è costruita proprio per chiudere la lite senza causa, e va messo nel conto prima di depositare il ricorso, non dopo.
CTP al fianco dell'avvocato
Quesiti al CTU, assistenza alle operazioni peritali, osservazioni ex art. 195 c.p.c. e relazioni spendibili in giudizio: supporto tecnico continuativo allo studio legale.