Il compenso del CTU è un'obbligazione solidale di tutte le parti: chi lo paga davvero

Il compenso del consulente tecnico d'ufficioConsulente tecnico d'ufficio (CTU)Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) è l'esperto nominato dal giudice per fornire, all'interno del processo, le valutazioni tecniche necessarie a decidere la causa. Opera in posizione di terzietà e imparzialità e risponde ai quesiti… è un debito di tutte le parti del processo, e ciascuna ne risponde per l'intero. Non è una regola punitiva: è la conseguenza del fatto che il CTU non lavora per una parte, ma per il giudice. Chi ha vinto la causa può quindi ricevere la richiesta di pagamento esattamente come chi l'ha persa, e senza che ci sia nulla di irregolare.
Questa pagina serve a due lettori insieme. All'avvocato che deve spiegare al cliente vittorioso perché gli è arrivato un precetto dal consulente d'ufficio, e alla parte privata che si vede chiedere qualche migliaio di euro per una consulenza che non aveva nemmeno domandato. Serve anche al tecnico che ha depositato la relazione e non è stato pagato: la sequenza per recuperare il credito è la stessa, vista dall'altro lato del tavolo.
Non si parla qui di quanto costa una consulenza d'ufficio né di come si determina l'importo: per quello c'è il calcolo del compenso del CTU, con le voci del d.m. 30 maggio 2002 e le vacazioniVacazioneLa vacazione è l'unità di misura del tempo impiegato dal CTU per gli incarichi non coperti da tariffe specifiche, utilizzata per liquidarne il compenso. Una vacazione corrisponde a due ore di attività, ed è previsto un numero massimo di…. Qui si parla di chi lo deve, verso chi, con quale titolo, e di cosa succede quando chi dovrebbe pagare non paga.
Chi paga il compenso del CTU, in una riga
Il compenso del CTU è a carico solidale delle parti: lo deve per intero ciascuna di quelle costituite, e il consulente d'ufficio può chiederne l'intero pagamento a qualunque di esse, indipendentemente dall'esito della causa.
La sentenza che condanna il soccombente alle spese non tocca questo rapporto. Regola i conti fra le parti, non il conto fra le parti e l'ausiliario del giudice. È per questo che alla domanda «chi paga il CTU se ho vinto la causa» la risposta corretta ha due tempi: alla fine non lo paghi tu, ma nel frattempo il consulente può chiederlo anche a te, e tu non hai una buona eccezione da opporgli.
Vale anche a rovescio, ed è il motivo per cui questa pagina serve al tecnico quanto all'avvocato: il consulente d'ufficio rimasto senza compenso non deve accertare chi ha perso, né attendere che la sentenza passi in giudicato. Gli basta il decreto che liquida il suo credito, e può rivolgerlo alla parte da cui è più realistico ottenere il pagamento.
Tre conseguenze pratiche discendono da qui, e sono quelle che contano davvero:
- il CTU può chiedere il compenso a qualunque parte, e ragionevolmente sceglie quella più solvibile o più facile da aggredire;
- la parte che paga più della propria quota agisce in regresso contro le altre, ma il rischio dell'insolvenza altrui resta suo;
- chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato esce dal meccanismo: per lui anticipa l'erario, e nessuno può escuterlo.
Il quadro generale dell'anticipo in corso di causa e dell'onere finale è trattato nella pagina su chi paga le spese del CTU. Questo articolo prende il pezzo che quella pagina non tratta: la solidarietà passiva, il recupero coattivo e il patrocinio.
Perché l'obbligazione verso il CTU è solidale

È solidale perché il consulente d'ufficio è ausiliario del giudice, non della parte. L'art. 61 c.p.c. stabilisce che il giudice, quando è necessario, può farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica: la nomina è un atto dell'ufficio, non un incarico privato. L'attività che ne segue viene compiuta nell'interesse del processo, quindi di tutte le parti insieme, e non di quella che ha chiesto la consulenza.
Da qui nasce un debito unico con più debitori. L'art. 1292 c.c. definisce l'obbligazione solidale: più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità, e l'adempimento di uno libera gli altri. L'art. 1294 c.c. chiude il ragionamento con una presunzione: i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. Nessuna norma dispone diversamente per il compenso dell'ausiliario del magistrato, e la statuizione sulle spese non è un titolo opponibile a un terzo che a quella statuizione è estraneo.
Va detto anche il rovescio, perché è il punto su cui si perde tempo in studio. Non esiste una eccezione da opporre al consulente fondata sul fatto di aver vinto: chi la solleva ottiene solo di allungare i tempi e di aggiungere le spese dell'esecuzione a quelle che dovrà comunque anticipare. La strada utile è un'altra, ed è il regresso.
Rapporto esterno e rapporto interno: il distinguo che decide tutto
Il meccanismo diventa chiaro solo se si tengono separati due rapporti che il linguaggio corrente confonde: quello fra le parti e il CTU, e quello fra le parti tra loro. Sono due obbligazioni distinte, con fonte, misura e titolo diversi.
| Profilo | Verso il CTU (rapporto esterno) | Fra le parti (rapporto interno) |
|---|---|---|
| Fonte dell'obbligo | nomina dell'ausiliario ex art. 61 c.p.c. e successivo decreto di liquidazione | statuizione sulle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c. |
| Chi è debitore | tutte le parti costituite, ciascuna per l'intero | il soccombente, nella misura fissata dal giudice |
| Misura del debito | l'intero importo liquidato, senza divisione | la quota stabilita in sentenza, anche compensata in tutto o in parte |
| Rileva l'esito della causa? | no, in nessun modo | sì: è l'unico criterio |
| Titolo per agire | decreto di pagamento, provvisoriamente esecutivo | sentenza sulle spese più la prova del pagamento eseguito |
| Chi agisce | il CTU, contro la parte che sceglie | la parte che ha pagato oltre la propria quota, in regresso ex art. 1299 c.c. |
| Chi sopporta l'insolvenza | il CTU, solo se nessuna parte è capiente | la parte che ha pagato: l'incapienza del soccombente ricade su di lei |
| Patrocinio a spese dello Stato | la parte ammessa non è escutibile: anticipa l'erario | lo Stato recupera dal soccombente non ammesso |
| Compenso del CTP | di regola estraneo: nasce da contratto d'opera con chi lo nomina, salvo il patrocinio a spese dello Stato | rimborsabile come spesa di lite, se c'è condanna |
Chi paga il CTU se ho vinto la causa
Se hai vinto e il consulente sceglie te, paghi e poi recuperi: non c'è una via per evitare il primo passaggio. La condanna alle spese ti dà un credito verso il soccombente, non un'immunità verso l'ausiliario del giudice.
Il recupero passa dall'art. 1299 c.c., che regola il regresso fra le parti per le spese di CTU: il condebitore che ha pagato l'intero ripete dagli altri la parte di ciascuno. Nel processo quella parte non è quasi mai la metà, perché la sentenza sulle spese l'ha già determinata, di norma ponendo l'intero a carico di chi ha perso. Servono tre documenti, e vanno chiesti subito: la statuizione sulle spese, il decreto di liquidazione del compenso e la quietanza del pagamento eseguito.
C'è un caso in cui non recuperi nulla ed è bene saperlo prima: le spese compensate. Se il giudice compensa integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il compenso del CTU resta diviso fra le parti anche nel rapporto interno, e chi ha pagato l'intero recupera solo la quota altrui, non tutto.
Il CTU non è il CTP: due compensi, due regole
Il compenso del consulente tecnico di parteConsulente tecnico di parte (CTP)Il consulente tecnico di parte (CTP) è il tecnico di fiducia nominato da una parte per assisterla negli aspetti tecnici di una controversia. Redige perizie e relazioni a sostegno della posizione del proprio assistito, partecipa alle… non è mai solidale, e questa è la differenza che spiega tutte le altre. Il CTP è nominato dalla parte ai sensi dell'art. 201 c.p.c. e il suo compenso nasce da un contratto d'opera intellettuale con chi gli ha conferito l'incarico: quello resta il suo unico debitore, per l'intera durata della causa e anche dopo. Fa eccezione la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per la quale l'erario anticipa gli onorari del consulente di parte insieme a quelli dell'ausiliario del magistrato (art. 131, comma 4, lettera a-bis, del D.P.R. 115/2002).
Fuori da quel caso, ne discende che il consulente di parte non può presentare la nota alla controparte condannata alle spese, né agire contro di lei: il suo credito è verso il cliente. Il cliente, a sua volta, chiede il rimborso di quella spesa nella causa, ed è un percorso con regole proprie, patrocinio compreso, trattate in chi paga il consulente tecnico di parte e chi rimborsa. Il quadro completo di nomina, compiti e compensi della figura è in nomina, compiti e compensi del CTP.
Detto in modo brutale: il CTU ha in mano un titolo esecutivo verso chiunque; il CTP ha in mano una fattura verso una persona sola. È la ragione per cui i due crediti hanno destini così diversi quando qualcuno non paga.
Come finisce davvero: tre situazioni ricorrenti
Gli importi che seguono sono costruiti per far vedere il meccanismo, non ripresi da fascicoli: servono a rendere leggibile la sequenza, non a indicare tariffe. Le situazioni, invece, sono quelle che si ripresentano con regolarità.

Il condominio che vince e paga lo stesso
Un condominio di Torino agisce contro l'impresa che ha rifatto la copertura, per infiltrazioni diffuse. Il giudice dispone la consulenza, il CTU deposita e viene liquidato in 4.800 euro; la sentenza dà ragione al condominio e condanna l'impresa a tutte le spese, compreso il compenso dell'ausiliario. L'impresa non paga, e il consulente non ha alcun interesse a inseguirla: notifica il precetto al condominio, che è capiente e ha un conto corrente aggredibile.
Il condominio paga i 4.800 euro e poi si mette in fila con gli altri creditori dell'impresa. L'amministratore, nel frattempo, deve ripartire la spesa sui millesimi e anticiparla in bilancio, perché il regresso arriverà, se arriverà, molto dopo. Chi assiste condomìni in causa lo sa: la voce «compenso CTU» va prevista nel preventivo di gestione anche quando si è convinti di vincere, insieme alla delibera assembleare che autorizza l'amministratore a stare in giudizio: chi segue cause condominiali davanti al Tribunale di Torino mette in conto entrambe le voci prima di iniziare.
La società convenuta che sparisce durante la causa
Causa promossa a Milano da un'azienda contro il fornitore di un impianto: consulenza tecnica disposta, compenso liquidato in 6.200 euro. Fra il deposito della relazione e la sentenza la società convenuta viene cancellata dal registro delle imprese. La condanna alle spese arriva comunque, ma il debitore non esiste più come soggetto.
Qui la solidarietà funziona esattamente per lo scopo per cui esiste: il consulente escute l'attore, che è vivo e capiente, e incassa. All'attore restano due strade, entrambe strette: agire verso i soci nei limiti di quanto hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, oppure verso i liquidatori se il mancato pagamento dipende da loro colpa, secondo l'art. 2495 c.c. Nella pratica, quando il bilancio finale chiude a zero, non si recupera nulla: è il motivo per cui, nelle cause commerciali che si trattano davanti al Tribunale di Milano come davanti a qualunque altro, una visura aggiornata sulla controparte va fatta prima di chiedere la consulenza, non dopo.
Il capannone nel Novarese e l'ATP che non prosegue
Accertamento tecnico preventivoAccertamento tecnico preventivo (ATP)L'accertamento tecnico preventivo (ATP) è il procedimento previsto dall'art. 696 c.p.c. che consente di far accertare e cristallizzare lo stato di luoghi o di cose prima che mutino, quando vi è urgenza. Serve a fissare in modo formale,… su un capannone nel Novarese, per cedimentiCedimento differenzialeIl cedimento differenziale è l'abbassamento non uniforme delle fondazioni di un edificio: le diverse porzioni della struttura si abbassano in misura disuguale, generando sollecitazioni anomale che si traducono in lesioni e fessurazioni.… della pavimentazione industriale. Il consulente deposita, il giudice liquida 3.500 euro, e il procedimento si chiude senza che nessuno instauri il merito, perché le parti trovano un accordo. Non c'è un soccombente, non c'è una condanna alle spese, ma il compenso è dovuto lo stesso e in solido.
Il consulente escute chi trova per primo, di solito il ricorrente, che è il soggetto di cui ha i dati completi negli atti. Se l'accordo transattivo non ha previsto espressamente la sorte delle spese della procedura, quella somma resta dove è caduta. È un errore ricorrente e costoso: la clausola sulle spese di consulenza va scritta nella transazione, non data per implicita.
Il decreto di liquidazione e il recupero coattivo
Il decreto di liquidazione del CTU è titolo esecutivo, e questo è il perno di tutto il meccanismo. Il compenso viene determinato dal magistrato che procede con decreto di pagamento motivato, previsto dall'art. 168 del D.P.R. 115/2002: è lo stesso articolo a disporre che il decreto sia comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, e che valga come titolo provvisoriamente esecutivo. Il consulente non deve quindi promuovere un giudizio per farsi pagare: ha già in mano ciò che serve per procedere.
La sequenza operativa, per il tecnico che non è stato pagato, è questa:
- ottenere la copia del decreto attestata conforme all'originale: la formula esecutiva non si appone più e il titolo si rilascia in copia attestata conforme (art. 475 c.p.c.), regola che si applica ai precetti notificati dopo il 28 febbraio 2023;
- verificare a quali parti il decreto è stato comunicato, e farsi rilasciare l'attestazione: il decreto è comunemente ritenuto titolo esecutivo anche verso la parte che non l'ha ricevuto, ma nei suoi confronti non si è ancora formata la preclusione del termine breve, e quella parte può ancora proporre opposizione e chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva. L'escussione, in quel caso, non è nulla: è esposta;
- controllare dagli atti se una delle parti è ammessa al patrocinio a spese dello Stato: in quel caso quella parte non va escussa, si presenta istanza all'erario;
- recuperare dagli atti l'anagrafica esatta delle parti — residenza, sede legale, codice fiscale — perché il precetto senza dati corretti si rifà;
- notificare il precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c., con intimazione ad adempiere in un termine non inferiore a dieci giorni; se l'esecuzione non inizia entro novanta giorni il precetto perde efficacia (art. 481 c.p.c.);
- procedere al pignoramento, scegliendo la forma più efficace: verso una società o un condominio il pignoramento presso terzi sul conto è di norma il più rapido.
La scelta della parte da escutere non è indifferente ed è la decisione più importante che il consulente prende. Un condominio con conto corrente attivo, una società operativa o un ente pubblico sono bersagli molto più solidi di una persona fisica soccombente e già in difficoltà. Sceglierli non è scorretto: è esattamente ciò che la solidarietà passiva serve a consentire.
Un'avvertenza per chi ha in causa un condominio. Il debitore è il condominio come parte, e si aggredisce il suo conto; se il conto non è capiente, il creditore può rivolgersi ai singoli condomini pro quota millesimale, ma l'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile impone di escutere prima i condomini morosi, e solo dopo quelli in regola con i pagamenti. Tradotto: contro un condominio con morosità diffusa il recupero è lungo, e conviene saperlo prima di scegliere quella parte.
Opposizione al decreto di liquidazione del CTU
L'opposizione al decreto di liquidazione del CTU si propone davanti al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto: l'art. 170 del D.P.R. 115/2002 rinvia al rito dell'art. 15 del d.lgs. 150/2011, che individua in quell'ufficio il giudice competente. La legittimazione spetta sia al beneficiario, se ritiene la liquidazione troppo bassa, sia alle parti processuali, compreso il pubblico ministero, se la ritengono eccessiva.
Sul termine serve una precisazione che i riassunti saltano. Il termine si considera di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto, ma non è scritto nell'art. 15, che sul punto tace: il termine speciale di venti giorni del vecchio art. 170 è stato abrogato nel 2011 e i trenta giorni sono quelli ricavati dalla giurisprudenza applicando i termini di impugnazione. Conseguenza pratica: il conteggio si fa sull'evento più remoto fra comunicazione e notificazione, e non si aspetta l'ultimo giorno.
Due punti che in studio fanno la differenza. Il primo: se il decreto non è mai stato comunicato né notificato a una parte, per quella parte il termine breve non inizia a decorrere, ed è la prima verifica da fare quando arriva un precetto inatteso su una causa chiusa. Non se ne ricava però un'opposizione proponibile senza scadenza: un orientamento applica in quel caso il termine lungo di impugnazione, contato dal deposito del provvedimento, quindi la verifica va fatta subito e non quando conviene. Il secondo: l'opposizione non sospende da sola l'esecutività del decreto, e la sospensione va chiesta espressamente (art. 15, comma 4, del d.lgs. 150/2011).
Va tenuto distinto anche l'oggetto. Contestare la misura del compenso è cosa diversa dal contestare il contenuto della consulenza: le critiche al merito della relazione si fanno con le osservazioni nel processo e con gli strumenti descritti in come si contesta la perizia del CTU, non nell'opposizione alla liquidazione. Portare argomenti di merito in un'opposizione sul compenso è un errore che costa il rigetto.
Un'ultima avvertenza, che è un'osservazione di studio e non una regola scritta: le prassi di comunicazione cambiano da ufficio a ufficio. Capita che il decreto di liquidazione CTU al Tribunale di Torino venga trasmesso per PEC a tutte le parti costituite già al deposito, facendo decorrere subito il termine; altrove la comunicazione raggiunge il solo beneficiario e la parte se ne accorge con il precetto. Anche a chi chiede chi paga il compenso del CTU al Tribunale di Milano la risposta di diritto è la stessa di qualunque foro: cambia solo la rapidità dell'ufficio.
CTU e patrocinio a spese dello Stato
Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato non paga il consulente d'ufficio e non può essere escusso: il compenso dell'ausiliario del magistrato è fra le spese anticipate dall'erario, per espressa previsione dell'art. 131, comma 4, lettera a-bis, del D.P.R. 115/2002. È il caso più frequente in cui la solidarietà si interrompe, e sfugge regolarmente a chi non lo ha già incontrato. Va letto per quello che dice: l'erario copre la posizione della parte ammessa, mentre le altre parti del giudizio restano obbligate in solido verso il consulente.
Il funzionamento è a due tempi. In corso di causa lo Stato anticipa, e il consulente presenta l'istanza di liquidazione secondo il regime delle spese anticipate dall'erario, con i tempi dell'ufficio e non quelli di un privato. A definizione del giudizio, se perde una parte non ammessa al patrocinio, il provvedimento che la condanna a rifondere le spese processuali dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato: lo prevede l'art. 133 del D.P.R. 115/2002, ed è l'erario a recuperare quanto ha anticipato, non la parte ammessa.
Resta la regola generale dell'art. 8 del D.P.R. 115/2002: ciascuna parte provvede alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e le anticipa quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. Il fondo spese e l'acconto disposti in corso di istruttoria vivono su quel piano, e non incidono sulla solidarietà: sono un anticipo interno, non una divisione del debito verso il consulente.
ATP: la solidarietà regge anche senza soccombenza
Nell'accertamento tecnico preventivo la solidarietà funziona esattamente come in un giudizio ordinario, perché non dipende dalla soccombenza ma dalla qualità di ausiliario del giudice. Il consulente incaricato nei procedimenti degli artt. 696 e 696-bisConsulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.)La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista dall'art. 696-bis c.p.c., è un procedimento che, a differenza dell'ATP, non richiede l'urgenza e ha anche una funzione conciliativa. Il consulente nominato… c.p.c. è nominato dall'ufficio, e il suo compenso è dovuto in solido dalle parti del procedimento.
Cambia il rapporto interno. Il giudice dell'istruzione preventiva non ripartisce le spese, perché non c'è ancora una soccombenza da accertare: la ripartizione arriva nel successivo giudizio di merito in cui l'accertamento viene acquisito, secondo gli artt. 91 e 92 c.p.c. Se il merito non viene mai instaurato — e nella consulenza preventiva ai fini della composizione della lite dell'art. 696-bis c.p.c. è l'esito che si spera — quelle spese restano definitivamente a carico di chi le ha sostenute.
La conseguenza operativa è una sola, e va detta al cliente prima di depositare il ricorso: chi promuove un ATP mette in conto di sostenere per intero il compenso del consulente, con una possibilità di recupero che dipende da una causa che potrebbe non esserci mai. È un motivo serio per valutare bene l'opportunità del procedimento, discussa nella pagina sull'accertamento tecnico preventivo.
Quando il soccombente è incapiente
Se il soccombente non paga, l'intero peso economico resta sulla parte vittoriosa che ha già versato il compenso, e nessuna norma la protegge. È la ricaduta più dura della solidarietà, e quella che i clienti accettano peggio.
Le situazioni tipiche sono tre e si riconoscono in anticipo: la società cancellata dal registro delle imprese, contro cui restano solo le azioni difficili viste sopra; il condominio con morosità diffusa, dove il credito si frantuma in tante piccole azioni ordinate dall'art. 63 disp. att. c.c.; la parte irreperibile o priva di beni, verso cui la notifica riesce e il pignoramento no.
Cosa si può fare, in concreto e per tempo:
- verificare la solidità patrimoniale della controparte prima di chiedere una consulenza costosa: una visura camerale e un accesso ipocatastale valgono la spesa;
- chiedere che il fondo spese e l'acconto siano posti a carico della parte più esposta, quando la richiesta è argomentabile;
- nelle transazioni, regolare espressamente il compenso del consulente d'ufficio: senza clausola, la somma resta dove è stata pagata;
- valutare con onestà se il valore recuperabile giustifica una consulenza: su una controparte manifestamente incapiente, una CTU da qualche migliaio di euro può costare più del risultato.
Sull'ultimo punto conviene essere espliciti anche quando non fa piacere sentirlo: ci sono cause in cui la strada tecnica non conviene, e dirlo al cliente prima è parte del lavoro.
Cosa fare adesso
- Se ti è arrivata una richiesta dal CTU e avevi vinto: l'esito della causa non è un argomento opponibile al consulente. Verifica se e quando il decreto ti è stato comunicato o notificato: quando quel termine è ormai decorso non resta un'eccezione da sollevare contro di lui, resta il regresso verso il soccombente, da aprire subito.
- Se il compenso ti sembra sproporzionato: conta i giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto, partendo dalla data più remota. Il termine applicato è di trenta giorni, ma non è scritto nella norma: lo ricava la giurisprudenza, e va quindi trattato come la scadenza più breve fra quelle possibili, non come una certezza. L'opposizione riguarda la misura del compenso, non il contenuto della relazione.
- Se sei il consulente e non sei stato pagato: chiedi in cancelleria la copia conforme del decreto e l'attestazione delle comunicazioni, verifica eventuali ammissioni al patrocinio, poi scegli la parte capiente e notifica il precetto.
- Se stai valutando di chiedere una CTU: stima prima il costo con il calcolo del compenso del CTU e verifica la capienza della controparte. Sono i due numeri che decidono se la consulenza conviene.
Su questi passaggi lo studio affianca avvocati nella verifica del decreto di liquidazione, nella predisposizione dell'opposizione tecnica e nella stima preventiva del costo di una consulenza d'ufficio, e privati e imprese che si trovano una richiesta di pagamento dopo una causa vinta e devono capire cosa devono davvero e come recuperarlo.
Tutte le domande frequenti del sitoSfogliale raggruppate per tema e per argomentoApri l’indice FAQ →Domande frequenti su compenso del CTU e obbligazione solidale delle parti
Il CTU può chiedere tutto il compenso a me anche se ho vinto la causa?
Sì. Verso il consulente d'ufficio tutte le parti costituite sono obbligate in solido, e lui può pretendere l'intero importo da qualunque di esse: l'esito della causa non lo riguarda. La condanna alle spese regola i rapporti fra le parti, non il rapporto fra le parti e l'ausiliario del giudice. Se paghi tu pur avendo vinto, recuperi dal soccombente in regresso, ma nel frattempo l'esborso è tuo.
Il decreto di liquidazione del CTU è un titolo esecutivo?
Sì, è un titolo provvisoriamente esecutivo. Il consulente non deve fare una causa per farsi pagare: con la copia del decreto attestata conforme notifica il precetto e, se il pagamento non arriva, procede al pignoramento. È questo che rende il credito del CTU molto più forte del credito di un consulente tecnico di parte non pagato, che invece deve procurarsi un titolo.
Ho pagato io l'intero compenso del CTU: come recupero la quota delle altre parti?
Con l'azione di regresso prevista dall'art. 1299 del codice civile. La misura non è automaticamente la metà: è quella fissata dalla sentenza sulle spese, che di norma pone l'intero a carico del soccombente. Servono la statuizione sulle spese, il decreto di liquidazione e la prova del pagamento eseguito. Se il condebitore è insolvente, la perdita resta a chi ha pagato.
In quanto tempo si fa opposizione al decreto di liquidazione del CTU?
Il termine si considera di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto, e non è scritto nella norma: l'art. 170 del D.P.R. 115/2002 rinvia al rito dell'art. 15 del d.lgs. 150/2011, davanti al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, ma il termine è quello ricavato dalla giurisprudenza applicando i termini di impugnazione. Se il decreto non ti è mai stato comunicato né notificato il termine breve non decorre, il che non significa poter attendere senza limite: è la prima cosa da verificare quando arriva un precetto a sorpresa.
Se sono ammesso al patrocinio a spese dello Stato devo pagare il CTU?
No. Per la parte ammessa il compenso dell'ausiliario del magistrato è anticipato dall'erario e non viene chiesto a lei: il consulente presenta l'istanza allo Stato, non alla parte. Se alla fine perde la causa una parte non ammessa, il giudice dispone che il rimborso sia eseguito a favore dello Stato, che recupera quanto ha anticipato.
Nell'ATP chi paga il CTU, se un soccombente non viene mai dichiarato?
Verso il consulente pagano tutte le parti in solido, esattamente come in un giudizio ordinario: la solidarietà non dipende dalla soccombenza. Il giudice dell'accertamento tecnico preventivo però non ripartisce le spese fra le parti, perché la soccombenza non è ancora accertata: il riparto arriva solo nel successivo giudizio di merito. Se il merito non viene mai instaurato, la spesa resta dove è stata sostenuta.
Perché il CTU può escutere qualunque parte e il mio consulente di parte no?
Perché nascono da due titoli diversi. Il CTU è nominato dal giudice come ausiliario dell'ufficio e il suo compenso è liquidato con decreto che vale verso tutte le parti; il consulente tecnico di parte è legato da un contratto d'opera alla sola persona che lo ha nominato, e quello resta il suo unico debitore, salvo il caso della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per la quale paga l'erario. Il CTP non può quindi chiedere nulla alla controparte condannata alle spese: recupera dal proprio cliente, che a sua volta recupera dal soccombente.
CTP al fianco dell'avvocato
Quesiti al CTU, assistenza alle operazioni peritali, osservazioni ex art. 195 c.p.c. e relazioni spendibili in giudizio: supporto tecnico continuativo allo studio legale.