Accertamenti Tecnici Preventivi ai sensi dell’Art. 696 e Art 696 bis due procedure a confronto

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Art. 696 bis consulente per Accertamento Tecnico Preventivo con il mandato della conciliazione

La legge 80/2005 ha portato molti cambiamenti sia al codice di procedura civile sia in materia di procedimenti cautelari, ed oltre ad aver modificato l’ Art. 696 c.p.c.accertamento tecnico ed ispezione giudiziale” ne ha introdotto uno completamente nuovo l’art.696 bis c.p.c., “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”.

Entrambi gli articoli riguardano la possibilità di richiedere un accertamento tecnico per accertare fatti specifici, ed hanno in loro sia aspetti peculiari sia aspetti comuni in relazione al procedimento da seguire, infatti non a caso sono stati collocati nello stesso capo (III) e titolo (IV) del c.p.c intitolato “dei procedimenti cautelari” ed entrambi nella sezione IV titolata “dei procedimenti di istruzione preventiva”.

Art. 696

L’ Art. 696 risponde all’esigenza di cogliere la prova prima dell’ istituzione del processo di merito ed in vista di questo ovvero prima del radicarsi a livello legale vero e proprio della lite.

L’accertamento tecnico preventivo e/o l’ispezione giudiziale, ove ne ricorra l’urgenza, possano essere eseguiti anche sulla persona che ne fa richiesta e, se questa vi consente, o sulla persona nei cui confronti l’istanza e’ proposta.

Art. 696 bis

ATP ex Art. 696

L’ambito di indagine dell’accertamento tecnico preventivo è stato di molto ampliato passando dalla semplice verifica dello stato dei luoghi o della condizione delle cose alla ricerca e valutazione in merito alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.

Una sentenza della Suprema Corte ha poi stabilito che: “pur non essendo l’accertamento tecnico preventivo un mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, che, suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice, per consentirgli di decidere correttamente in merito, è altrettanto vero che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell’uno o dell’altro assunto.” (Sent. Cass.Civ., II Sez., n.2800 del 06.02.08).

Tradotto in altri termini significa che l’ATP non è una prova in senso stretto ma è una sorta di fotografia fatta dai tecnici incaricati (CTU) che il Giudice può utilizzare per esprimere il suo giudizio così come ogni altra prova. (NDR io non sono un legale e certe cose le devo tradurre per comprenderle meglio).

Come si richiede un accertamento tecnico preventivo ai sensi del’art 696 c.p.c. ?

Dal punto di vista procedurale, per ottenere un accertamento tecnico occorre presentare un ricorso da depositarsi presso la cancelleria del giudice competente, che ai sensi dell’art.694 c.p.c. può essere il Presidente del Tribunale, ovvero il Giudice di Pace competente. Il Giudice fisserà poi un’udienza d’avvio delle procedura per il conferimento di un incarico di consulenza mediante la nomina di un C.T.U., a cui verranno posti i quesiti tecnici su cui fare chiarezza . Nell’occasione il CTU stabilirà il giorno e luogo per l’inizio delle operazioni peritali e la durata presunta delle stesse. Le parti nomineranno i propri consulenti tecnici di parte (CTP).

Chi paga il CTU? Il compenso al consulente tecnico d’ufficio è di norma posto a carico del ricorrente (cioè colui che richiede l’ATP), salvo diversa valutazione da parte del giudice che comunque deciderà caso per caso in genere dopo il deposito della perizia.

Se si ritiene che vi sia la necessità di chiamare un terzo in causa ai sensi del’art.107 c.p.c, a beneficio della completezza e regolarità del contraddittorio occorrerà farlo alla prima udienza.

E’ il Presidente del Tribunale mediante “ordinanza non impugnabile” (art.695 c.p.c.) che decide se accogliere o meno la richiesta di ATP.

Art.696-bis

Una fondamentale differenza tra l’ Art. 696 e l’ Art. 696 bis del c.p.c: è rappresentata dal fatto che 696 bis è stato concepito per essere un notevole strumento di difesa ex Art.24 Cost., ed è pensato come mezzo per la risoluzione delle controversie prima del radicamento giudiziale e non per essere come nel 696 uno strumento di costituzione preventiva di un mezzo di prova che altrimenti potrebbe essere perduto.

Come si richiede un accertamento tecnico preventivo ?Dal punto di vista procedurale, per ottenere un accertamento tecnico occorre presentare un ricorso da depositarsi presso la cancelleria del giudice competente, che ai sensi dell’art.694 c.p.c. può essere il Presidente del Tribunale, ovvero il Giudice di Pace competente. Il Giudice fisserà poi un’udienza d’avvio delle procedura per il conferimento di un incarico di consulenza mediante la nomina di un C.T.U., a cui verranno posti i quesiti tecnici su cui fare chiarezza . Nell’occasione il CTU stabilirà il giorno dell’inizio delle operazioni peritali e la durata presunta delle stesse.

 

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