Consulenza Tecnica di ParteIngegneria Forense

Istanza di sostituzione del CTU e di rinnovo della consulenza tecnica (art. 196 c.p.c.)

Approfondimento · 2026-06-26

L'istanza di sostituzione del consulente tecnico e il rinnovo della consulenza tecnica trovano la loro disciplina nell'art. 196 del codice di procedura civile. Quando una parte ritiene che il consulente tecnico d'ufficioConsulente tecnico d'ufficio (CTU)Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) è l'esperto nominato dal giudice per fornire, all'interno del processo, le valutazioni tecniche necessarie a decidere la causa. Opera in posizione di terzietà e imparzialità e risponde ai quesiti… (CTU) abbia svolto male il proprio incarico, o che la sua imparzialità sia venuta meno, può rivolgersi al giudice per chiedere la rinnovazione delle indagini e, nei casi più seri, la sostituzione del consulente. In questa pagina spieghiamo quando e come muoversi, quali sono i presupposti, e mettiamo a disposizione uno schema operativo da adattare con l'assistenza del proprio avvocato e del consulente tecnico di parte.

L'istanza di sostituzione del consulente tecnico: cosa dice l'art. 196 c.p.c.

La richiesta di sostituzione del consulente tecnico d'ufficio si fonda su una norma breve ma di portata ampia. L'art. 196 del codice di procedura civile, rubricato "Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente", stabilisce che: "Il giudice ha sempre facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico."

Da questa formulazione discendono due conseguenze fondamentali, che è bene tenere a mente fin dall'inizio. La prima riguarda l'avverbio "sempre": il legislatore non pone alcun limite temporale o di fase processuale. Il giudice può disporre la rinnovazione delle indagini in ogni stato e grado del giudizio, senza che la richiesta debba essere incardinata entro un termine perentorio specifico legato all'art. 196. La seconda conseguenza riguarda i presupposti: mentre la rinnovazione delle indagini è rimessa alla mera facoltà del giudice, la sostituzione del consulente richiede "gravi motivi", valutati in modo discrezionale dal giudice stesso.

In altre parole, l'art. 196 c.p.c. distingue nettamente due strumenti: uno più "leggero", la rinnovazione delle indagini, che il giudice può disporre liberamente quando ritiene che gli accertamenti svolti siano incompleti, lacunosi o non convincenti; e uno più "incisivo", la sostituzione del consulente, che incide sulla persona del CTU e che per questo motivo è subordinata alla sussistenza di motivi qualificati come gravi.

Un equivoco da chiarire: l'art. 68 disp. att. c.p.c.

Capita di leggere, in rete o in alcune ricerche, riferimenti a un presunto "art. 68" come norma che disciplinerebbe la sostituzione del consulente. Si tratta di un equivoco da correggere. L'art. 68 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile riguarda l'istanza di conciliazione davanti al giudice di pace e non ha nulla a che vedere con la sostituzione del consulente tecnico.

La norma corretta da invocare per la rinnovazione delle indagini e per la sostituzione del CTU è, come detto, l'art. 196 del codice di procedura civile. Chi cerca informazioni partendo dalla dicitura "art 68 sostituzione consulente" deve quindi riorientarsi: il riferimento normativo da citare nell'istanza, e da spendere davanti al giudice, è l'art. 196 c.p.c. Citare la norma giusta non è un dettaglio formale: è il primo segnale di una richiesta tecnicamente curata e credibile.

CTU e CTP: chi può essere sostituito e da chi

Prima di entrare nel merito della procedura, occorre fare una distinzione che evita molti fraintendimenti. Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) è il tecnico nominato dal giudice come suo ausiliario: è una figura terza, che lavora per il tribunale, non per le parti. Proprio per questo la sua sostituzione non è nelle mani delle parti, ma spetta esclusivamente al giudice, che decide ai sensi dell'art. 196 c.p.c. La parte può soltanto sollecitare, motivare, documentare: la decisione resta del magistrato.

Diverso è il caso del consulente tecnico di parteConsulente tecnico di parte (CTP)Il consulente tecnico di parte (CTP) è il tecnico di fiducia nominato da una parte per assisterla negli aspetti tecnici di una controversia. Redige perizie e relazioni a sostegno della posizione del proprio assistito, partecipa alle… (CTP), che è il tecnico nominato e retribuito dalla singola parte per assisterla nel corso delle operazioni peritaliOperazioni peritaliLe operazioni peritali sono la fase in cui il danno, in particolare in ambito assicurativo, viene accertato e quantificato. Si svolgono in contraddittorio: l'assicurato o il danneggiato può parteciparvi con un proprio perito di parte,… e per interloquire con il CTU. La sostituzione del proprio CTP è una libera scelta della parte, che non richiede alcuna autorizzazione del giudice in termini di "gravi motivi": è un rapporto fiduciario privato. Abbiamo dedicato a questo tema un approfondimento specifico, che invitiamo a leggere se l'esigenza riguarda il proprio consulente: la sostituzione del consulente tecnico di parte nel processo civile. Qui, invece, parliamo esclusivamente del CTU e dello strumento dell'art. 196 c.p.c.

La distinzione è netta: del consulente di parte si occupa la parte; del consulente d'ufficio decide solo il giudice. Tenere a mente questa differenza è essenziale per non sbagliare strumento e per impostare correttamente la richiesta.

Rinnovo delle indagini e sostituzione del consulente: due cose diverse

L'art. 196 c.p.c. mette a disposizione, come abbiamo visto, due rimedi distinti. Confonderli è un errore frequente, perché hanno presupposti e portata differenti.

La rinnovazione delle indagini consiste nel chiedere al giudice di disporre nuovi o ulteriori accertamenti tecnici, eventualmente affidati allo stesso CTU. Si ricorre a questo strumento quando la consulenza appare incompleta, quando il quesito non è stato compiutamente esaminato, quando emergono fatti o documenti non considerati, o quando le conclusioni del consulente non risultano sufficientemente motivate. La rinnovazione non implica alcun giudizio negativo sulla persona del consulente: presuppone solo che l'indagine vada integrata o rifatta. Per questo l'art. 196 c.p.c. la rimette alla libera facoltà del giudice, senza richiedere "gravi motivi".

La sostituzione del consulente, invece, incide sulla persona del CTU: significa chiedere al giudice di revocare l'incarico al consulente nominato e di affidarlo a un altro professionista. Proprio perché colpisce il rapporto fiduciario tra giudice e ausiliario, questo rimedio è subordinato alla sussistenza di "gravi motivi". Nella pratica, le due richieste possono anche essere proposte congiuntamente o in subordine: si può chiedere in via principale la sostituzione del consulente e, in subordine, almeno la rinnovazione delle indagini; oppure si può chiedere solo la rinnovazione, quando il problema non riguarda l'affidabilità del CTU ma soltanto la completezza dell'accertamento.

I presupposti: cosa sono i "gravi motivi"

Il cuore della sostituzione del CTU per gravi motivi è proprio la nozione di "gravi motivi". Si tratta di una formula elastica, che il legislatore non ha definito in modo tassativo e che il giudice valuta caso per caso, con ampia discrezionalità. Non esiste un elenco chiuso: ciò che conta è che la situazione lamentata sia idonea a compromettere la correttezza dell'indagine peritale o la fiducia nell'imparzialità del consulente.

In linea generale, i "gravi motivi" possono ricondursi a due grandi categorie. La prima riguarda le carenze nello svolgimento dell'incarico: condotte o comportamenti del consulente che incidono sulla qualità e sull'affidabilità dell'accertamento. La seconda riguarda le situazioni che incrinano l'imparzialita': circostanze, anche sopravvenute, che fanno venire meno la terzietà che si richiede a un ausiliario del giudice.

È importante affrontare questo tema con prudenza. I "gravi motivi" non si dimostrano con affermazioni generiche o con il semplice disaccordo sulle conclusioni del consulente: vanno allegati in concreto, descritti con precisione e, dove possibile, documentati. Una richiesta di sostituzione fondata soltanto sul fatto che la CTU sia sfavorevole alla parte è destinata, di norma, a non essere accolta: il dissenso sul merito tecnico si fa valere con le osservazioni del CTP e con la contestazione della perizia del CTU, non chiedendo la testa del consulente.

Esempi tipici di situazioni che possono giustificare la richiesta

A titolo puramente esemplificativo, e senza pretesa di esaustività, tra le situazioni che nella pratica vengono prospettate come possibili "gravi motivi" si annoverano:

Va sottolineato con chiarezza che questi sono esempi di ragionamento e non casistica giurisprudenziale citata: la valutazione sulla loro effettiva gravità resta sempre rimessa al giudice, che decide alla luce delle circostanze concrete del singolo processo. Presentare un elenco generico senza ancorarlo ai fatti del caso è inutile: ogni motivo va calato nella vicenda specifica e sostenuto con elementi verificabili.

Come si formula la richiesta al giudice (art. 92 disp. att. c.p.c.)

La richiesta di rinnovazione o di sostituzione non si propone con un giudizio autonomo, ma si inserisce nel processo già pendente. La sede naturale in cui i presupposti emergono e maturano è quella delle operazioni peritali e del confronto tecnico tra CTU e consulenti di parte.

A questo proposito rileva l'art. 92 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che consente alle parti di rivolgersi al giudice durante le operazioni del consulente, anche in relazione a questioni riguardanti i poteri e l'ambito dell'incarico. È nel corso di questo dialogo procedurale che possono emergere le criticità poi poste a fondamento dell'istanza ex art. 196 c.p.c.: è qui che, di fronte a una condotta del CTU ritenuta scorretta o lacunosa, la parte fa verbalizzare le proprie contestazioni e, se del caso, ricorre al giudice.

In concreto, la richiesta può assumere la forma di una sollecitazione rivolta al giudice nel corso delle operazioni o all'udienza successiva al deposito della relazione, oppure di un'apposita istanza/ricorso depositata nel fascicolo, con cui si chiede al giudice di disporre la rinnovazione delle indagini e/o la sostituzione del consulente. Trattandosi di una facoltà del giudice, e non di un diritto della parte, è essenziale che la richiesta sia tecnicamente solida: ben argomentata, ancorata ai fatti, supportata dagli atti delle operazioni peritali (verbali, osservazioni del CTP, eventuale documentazione). Tanto più la richiesta è circostanziata, tanto più ha possibilità di essere presa in considerazione.

Schema / fac-simile della struttura dell'istanza

Di seguito proponiamo uno schema della struttura di un'istanza di rinnovazione delle indagini e/o di sostituzione del CTU ex art. 196 c.p.c. Si tratta di un modello da adattare alla vicenda concreta: la redazione e il deposito dell'atto richiedono la valutazione del proprio avvocato, che ne curerà la forma, la collocazione processuale corretta e l'argomentazione giuridica. I campi tra parentesi quadre vanno compilati con i dati del caso.

TRIBUNALE DI [citta'] - SEZIONE [...] CIVILE

Giudice: dott. [nome del giudice]
R.G. n. [numero di ruolo generale] / [anno]

ISTANZA DI RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI E DI SOSTITUZIONE
DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO (art. 196 c.p.c.)

nell'interesse di [nome della parte], rappresentata e difesa
dall'Avv. [nome], con domicilio eletto in [...]

NEI CONFRONTI DI [controparte]

* * *

PREMESSO CHE
- con ordinanza del [data] il Giudice nominava CTU il/la [nome
  del consulente d'ufficio], affidandogli i seguenti quesiti: [...];
- le operazioni peritali si svolgevano in data [date] alla presenza
  del CTP della parte istante, [nome del CTP];
- nel corso delle operazioni / dal deposito della relazione del [data]
  emergevano le criticità di seguito esposte;

RILEVATO CHE (gravi motivi e/o esigenze di rinnovazione)
- [descrizione puntuale del primo motivo: es. omesso esame di un
  quesito / mancato avviso al CTP / errore metodologico / ritardo ...];
- [secondo motivo, con richiamo ai verbali e alle osservazioni del CTP];
- [eventuale circostanza sopravvenuta incidente sull'imparzialita'];
- tali profili integrano [gravi motivi ex art. 196 c.p.c. ai fini della
  sostituzione / esigenza di rinnovazione delle indagini];

CONSIDERATO CHE
- ai sensi dell'art. 196 c.p.c. il Giudice ha sempre facoltà di disporre
  la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del
  consulente tecnico;
- nel corso delle operazioni la parte si è avvalsa della facoltà di cui
  all'art. 92 disp. att. c.p.c. [se ricorre];

CHIEDE
che l'Ill.mo Giudice voglia:
- in via principale, disporre la SOSTITUZIONE del CTU [nome] per i gravi
  motivi sopra esposti, nominando un nuovo consulente;
- in subordine, disporre la RINNOVAZIONE delle indagini peritali, anche
  integrando/rinnovando i quesiti come segue: [...];
- con ogni conseguente provvedimento.

Si depositano: [verbali delle operazioni, osservazioni del CTP,
relazione di CTU, documentazione tecnica].

Luogo e data [...]                         Avv. [firma]

Ribadiamo che questo fac-simile è un modello orientativo: non sostituisce l'assistenza legale. Per il deposito è opportuno l'intervento dell'avvocato, che valuterà la fase processuale, la forma dell'atto e la strategia complessiva.

Il ruolo del consulente tecnico di parte e dell'avvocato

Una richiesta ex art. 196 c.p.c. nasce quasi sempre dal lavoro congiunto del consulente tecnico di parte e dell'avvocato. È il CTP, presente alle operazioni peritali, a cogliere per primo gli eventuali errori metodologici, le omissioni, le violazioni del contraddittorioContraddittorio tecnicoIl contraddittorio tecnico è il principio per cui le operazioni peritali devono svolgersi con la partecipazione delle parti e dei loro consulenti, che hanno facoltà di assistere, formulare rilievi e proporre osservazioni. Garantisce che… o i ritardi: il suo compito è farli verbalizzare, formularne osservazioni tecniche puntuali e fornire all'avvocato gli elementi su cui costruire l'istanza. Senza un presidio tecnico durante le operazioni, molte criticità rischiano di passare inosservate o di non essere documentate in modo utile.

L'avvocato, dal canto suo, traduce le osservazioni tecniche in argomentazioni giuridiche, sceglie il momento e la forma corretta per presentare la richiesta, e cura la dialettica processuale con il giudice. Sul ruolo e sui poteri del consulente di parte nel processo, rinviamo al nostro approfondimento dedicato al consulente tecnico di parte nel processo civile e alla pagina generale sul consulente tecnico di parte.

Lo studio STArchetipo affianca avvocati e privati nelle controversie tecniche, con consulenti che operano in Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta. Se hai dubbi sulla correttezza di una CTU in corso, o ritieni che sussistano i presupposti per chiedere una rinnovazione o una sostituzione, puoi contattarci per una valutazione del caso.

Errori da evitare

Nell'affrontare una richiesta di questo tipo, alcuni errori ricorrono con frequenza e possono compromettere l'esito:

In sintesi e come orientarsi

L'istanza di sostituzione del consulente tecnico d'ufficio e il rinnovo della consulenza tecnica trovano fondamento nell'art. 196 c.p.c., che attribuisce al giudice la facoltà di disporre "sempre" la rinnovazione delle indagini e, "per gravi motivi", la sostituzione del consulente. La rinnovazione è uno strumento più agile, rimesso alla libera valutazione del giudice; la sostituzione è più incisiva e richiede motivi qualificati come gravi. In entrambi i casi la decisione spetta solo al giudice: la parte può soltanto sollecitarla, di norma nel corso delle operazioni peritali o all'udienza successiva al deposito, valorizzando anche la facoltà prevista dall'art. 92 disp. att. c.p.c.

Una richiesta efficace si costruisce con il lavoro congiunto del CTP e dell'avvocato, su motivi concreti e documentati. Se ritieni che la consulenza in corso presenti criticità rilevanti, il primo passo è una valutazione tecnica seria della situazione. Lo studio STArchetipo è a disposizione per esaminare il caso e indicare la strada più adeguata: scrivici per un confronto.

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Domande frequenti su istanza di sostituzione del ctu e rinnovo della consulenza

Quando posso chiedere la sostituzione del CTU?

Quando emergono gravi motivi che incrinano l'affidabilità o l'imparzialità del consulente d'ufficio: negligenza, gravi errori metodologici, violazione del contraddittorio, ritardi ingiustificati, sopravvenute cause di incompatibilità. La richiesta si rivolge al giudice, che decide ai sensi dell'art. 196 c.p.c.

Cosa sono i 'gravi motivi' richiesti dall'art. 196 c.p.c.?

Sono una nozione elastica, valutata caso per caso dal giudice. In concreto si considerano gravi le condotte o le situazioni che compromettono la correttezza dell'indagine o la fiducia nell'imparzialità del CTU, come negligenza, imperizia, errori rilevanti, ritardi o una perdita di terzietà sopravvenuta.

Chi decide la sostituzione del CTU?

Solo il giudice. La parte, tramite il proprio CTP o avvocato, può soltanto sollecitare la decisione; la sostituzione del consulente d'ufficio non è mai una scelta della parte, a differenza di quanto avviene per il proprio consulente tecnico di parte.

Posso chiedere solo il rinnovo delle indagini senza sostituire il CTU?

Sì. L'art. 196 c.p.c. consente al giudice di disporre la rinnovazione delle indagini anche mantenendo lo stesso consulente. La rinnovazione non richiede 'gravi motivi'; è la sola sostituzione del consulente a presupporli.

L'art. 68 c'entra qualcosa con la sostituzione del CTU?

No. L'art. 68 disp. att. c.p.c. riguarda l'istanza di conciliazione davanti al giudice di pace e non la sostituzione del consulente. La norma corretta per la rinnovazione delle indagini e la sostituzione del CTU è l'art. 196 c.p.c.

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