Consulenza Tecnica di ParteIngegneria Forense

Sostituzione del Consulente Tecnico di Parte nel processo civile

Approfondimento · 2026-06-26

La sostituzione del consulente tecnico di parte è un'operazione che la parte può compiere liberamente: il CTPConsulente tecnico di parte (CTP)Il consulente tecnico di parte (CTP) è il tecnico di fiducia nominato da una parte per assisterla negli aspetti tecnici di una controversia. Redige perizie e relazioni a sostegno della posizione del proprio assistito, partecipa alle… è un professionista di fiducia, nominato e revocabile dalla parte stessa, e per cambiarlo non serve né l'autorizzazione del giudice né una causa tipica prevista dalla legge. È un punto che genera spesso confusione, perché si tende a sovrapporre la figura del consulente di parte a quella del consulente d'ufficio (il CTUConsulente tecnico d'ufficio (CTU)Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) è l'esperto nominato dal giudice per fornire, all'interno del processo, le valutazioni tecniche necessarie a decidere la causa. Opera in posizione di terzietà e imparzialità e risponde ai quesiti…): ma le due sostituzioni seguono regole completamente diverse. In questa guida spieghiamo quando e come si revoca il consulente di parte, come si comunica la nuova nomina, che cosa non si recupera e quali sono gli aspetti pratici e di costo del cambiare CTP in corso di causa.

Il CTP è un incarico fiduciario: cosa significa

Il consulente tecnico di parte affianca la parte e il suo difensore sugli aspetti tecnici della controversia: partecipa alle operazioni peritaliOperazioni peritaliLe operazioni peritali sono la fase in cui il danno, in particolare in ambito assicurativo, viene accertato e quantificato. Si svolgono in contraddittorio: l'assicurato o il danneggiato può parteciparvi con un proprio perito di parte,…, formula osservazioni, redige memorie e relazioni di parte, e dialoga con il consulente nominato dal giudice. La sua nomina è disciplinata dall'art. 201 c.p.c., che prevede che la parte designi il proprio consulente tecnico con dichiarazione al cancelliere.

Il tratto decisivo, ai fini della sostituzione, è la natura fiduciaria del rapporto tra parte e CTP. Il consulente di parte non è un ausiliario del giudice: è un professionista privato che la parte sceglie e incarica perché ne ha fiducia, esattamente come avviene con il proprio avvocato o con qualunque altro professionista di fiducia. Il rapporto si inquadra in una logica privatistica, riconducibile al mandato (artt. 1703 e seguenti del codice civile) e al contratto d'opera professionale (artt. 2229 e seguenti del codice civile).

Da questa impostazione sistematica deriva una conseguenza pratica fondamentale: se il rapporto si fonda sulla fiducia, quando la fiducia viene meno la parte è libera di interromperlo. Per approfondire il ruolo e i compiti della figura puoi leggere la nostra pagina dedicata al consulente tecnico di parte nel processo civile e la guida su nomina, compiti e compensi del CTP.

La sostituzione del consulente tecnico di parte è libera

La sostituzione del consulente tecnico di parte non incontra, sul piano del codice di procedura civile, né un termine né una causa tipica. In altre parole: la legge processuale non stabilisce "entro quando" o "per quali motivi" si possa sostituire il CTP. La ragione è proprio quella vista sopra. Trattandosi di un incarico professionale di natura privatistica, vale la disciplina del mandato e del contratto d'opera: la parte, in qualità di mandante, può revocare il consulente di parte e affidare l'incarico ad un altro professionista.

Questo significa che la parte può:

Va precisato, per correttezza, che si tratta di un'impostazione sistematica: non esiste una norma del codice di procedura civile che disciplini in modo puntuale la sostituzione del CTP. La libertà di revoca e sostituzione discende dall'inquadramento del rapporto come incarico fiduciario e dalle regole generali del mandato e del contratto d'opera professionale. Resta inoltre fermo, sul piano del rapporto privato tra parte e professionista, ciò che le parti abbiano eventualmente concordato nel contratto (ad esempio quanto al compenso già maturato per l'attività svolta).

Un'avvertenza importante: la norma che regola la sostituzione del consulente d'ufficio è l'art. 196 c.p.c., non altre disposizioni di attuazione. È un punto su cui si fa spesso confusione e che chiariamo nel paragrafo seguente.

CTP e CTU: chi sostituisce chi (il contrasto da capire)

Il cuore della questione è la differenza tra le due figure e tra i due meccanismi di sostituzione. Riassumiamo il contrasto, perché è ciò che distingue questo tema da quello, del tutto diverso, della sostituzione del CTU.

La distinzione è netta e merita di essere fissata: la sostituzione del CTP la decide la parte; la sostituzione del CTU la decide il giudice. Sono due binari separati. Se il tuo problema riguarda il consulente nominato dal tribunale, cioè vuoi che sia sostituito il CTU, l'argomento è trattato in modo specifico nell'articolo dedicato all'istanza di sostituzione del CTU e rinnovo della consulenza ex art. 196 c.p.c.: lì spieghiamo come e quando si chiede al giudice la sostituzione del consulente d'ufficio e il rinnovo delle operazioni.

CTP - di parte CTU - d'ufficio Lo sostituisce LA PARTE liberamente, senza motivazione Lo sostituisce IL GIUDICE per gravi motivi (art. 196 c.p.c.)

Come si comunica la nuova nomina del CTP

La nuova nomina del CTP non avviene "in silenzio": va portata a conoscenza del giudice e della controparte attraverso il cancelliere, così che il nuovo consulente sia ufficialmente riconosciuto e possa esercitare le sue prerogative. L'adempimento segue la stessa logica con cui si nomina il primo consulente di parte: l'art. 201 c.p.c. prevede la dichiarazione di nomina al cancelliere, e l'art. 91 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. impone di indicare il domicilio o il recapito del consulente.

In concreto, la comunicazione della nuova nomina serve a due scopi:

Senza l'indicazione del domicilio o del recapito, gli avvisi non raggiungerebbero il professionista e si rischierebbe di perdere la possibilità di partecipare a passaggi importanti. Per questo, in pratica, è il difensore della parte a curare la comunicazione, coordinandosi con il nuovo consulente affinché tutto sia in ordine prima del successivo incontro peritale. Quanto prima la nuova nomina è comunicata, tanto più il subentro è ordinato e privo di intoppi.

Quando conviene cambiare il consulente di parte

La libertà di sostituire il consulente tecnico di parte non significa che convenga farlo sempre o in qualsiasi momento. È una scelta che va ponderata caso per caso. Le situazioni in cui il cambio è spesso opportuno sono, ad esempio:

Il momento ideale per cambiare, quando possibile, è prima dell'inizio delle operazioni peritali: in quel caso il subentro è quasi indolore, perché il nuovo CTP entra in scena fin dall'avvio. Se invece la consulenza è già in corso, il cambio resta possibile, ma occorre mettere in conto che il nuovo professionista dovrà studiare ciò che è già stato fatto. Se desideri orientarti sui criteri di scelta del professionista, può esserti utile la nostra pagina su nomina, compiti e compensi del consulente di parte.

Cosa non si recupera con il subentro

Questo è il limite pratico più importante da conoscere prima di decidere. Il subentro del nuovo CTP non riapre i termini scaduti e non fa ripetere le attività peritali già concluse. È un limite di fatto, legato all'andamento del processo, non una regola scritta del codice.

Significa, in concreto, che:

È bene non confondere questo aspetto con il rinnovo della consulenza: la ripetizione delle operazioni e il rifacimento della CTU sono possibili, ma riguardano il consulente d'ufficio e li dispone il giudice, su istanza, con le regole dell'art. 196 c.p.c. Sono argomenti trattati nell'articolo sull'istanza di sostituzione del CTU e rinnovo della consulenza. La sostituzione del CTP, invece, non incide di per sé sulla validità o sull'esistenza di ciò che è stato già acquisito al processo. Se vuoi capire in quali casi una consulenza d'ufficio può essere viziata, è utile la pagina sulle cause di nullità della CTU.

Aspetti pratici, costi e tempi

Sostituire il consulente di parte ha alcune implicazioni economiche e organizzative che è onesto mettere in conto.

Costi. Il cambio comporta tendenzialmente un costo aggiuntivo, perché il nuovo professionista deve studiare il fascicolo, esaminare i verbali delle operazioni già svolte e ricostruire lo stato della consulenza prima di poter intervenire con efficacia. A questo si aggiunge che con il nuovo CTP va concordato un nuovo compenso, mentre con il professionista uscente resta da definire, secondo gli accordi presi, quanto dovuto per l'attività effettivamente svolta fino alla revoca. È quindi una scelta che, se non strettamente necessaria, va valutata anche sul piano dei costi.

Tempi. L'impatto sui tempi dipende dalla fase. Se la sostituzione avviene prima dell'avvio delle operazioni peritali, l'incidenza è minima. Se avviene a operazioni in corso, il nuovo consulente avrà bisogno di un tempo fisiologico per allinearsi: per questo è preferibile, quando possibile, anticipare il cambio. Un subentro tempestivo e ben coordinato con l'avvocato, con la comunicazione della nuova nomina effettuata con il giusto anticipo, di norma non blocca il processo e non causa rinvii rilevanti.

Coordinamento. L'elemento che fa davvero la differenza è il coordinamento tra parte, avvocato e nuovo consulente: passaggio della documentazione, lettura dei verbali esistenti, allineamento sulla strategia tecnica e tempestiva comunicazione al cancelliere della nuova nomina con il recapito. Curati questi passaggi, la sostituzione è un'operazione gestibile.

I passi pratici per sostituire il CTP

Riepiloghiamo, in sequenza, i passi tipici per cambiare il consulente di parte in corso di causa:

Errori da evitare

Alcuni equivoci ricorrenti che è bene evitare quando si affronta una sostituzione:

In sintesi e come orientarsi

La sostituzione del consulente tecnico di parte è, sul piano sostanziale, semplice: il CTP è un incarico fiduciario e la parte può revocarlo e sostituirlo liberamente, senza autorizzazione del giudice e senza dover indicare i motivi, perché il rapporto si inquadra nel mandato e nel contratto d'opera professionale. L'unico vero adempimento è comunicare al cancelliere la nuova nomina con il recapito, nella logica dell'art. 201 c.p.c. e dell'art. 91 disp. att. c.p.c., così che il nuovo consulente riceva gli avvisi e possa partecipare. Il limite da ricordare è pratico: il subentro non riapre i termini scaduti e non fa ripetere le attività peritali già concluse. Tutt'altra cosa è la sostituzione del CTU, che dispone il giudice per gravi motivi ai sensi dell'art. 196 c.p.c.

Questa pagina ha finalità informativa generale e non sostituisce la valutazione del caso concreto, che dipende dallo stato del procedimentoCedimento differenzialeIl cedimento differenziale è l'abbassamento non uniforme delle fondazioni di un edificio: le diverse porzioni della struttura si abbassano in misura disuguale, generando sollecitazioni anomale che si traducono in lesioni e fessurazioni.…, dalla materia e dalla strategia difensiva. Lo studio STArchetipo affianca privati, imprese e avvocati come consulenti tecnici di parte nei procedimenti civili in Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta. Se stai valutando se e come cambiare il tuo consulente di parte, o se hai bisogno di un CTP per una causa in corso, puoi descriverci la tua situazione: contattaci per un primo orientamento e valuteremo insieme l'impostazione tecnica più adatta.

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Domande frequenti su sostituzione del consulente tecnico di parte nel civile

Posso cambiare il mio consulente tecnico di parte quando voglio?

Sì. Il CTP è un professionista di fiducia della parte e il rapporto è di natura privatistica, riconducibile al mandato e al contratto d'opera professionale. La parte può revocarlo e sostituirlo liberamente, in qualsiasi momento del processo: il codice di procedura civile non prevede un termine né una causa tipica per la sostituzione del CTP. È diverso dal CTU, che solo il giudice può sostituire.

Devo motivare al giudice la sostituzione del CTP?

No. La sostituzione del CTP non richiede l'autorizzazione né la motivazione al giudice, perché non è una decisione processuale del magistrato ma una scelta privata della parte. Diverso è il caso del CTU: la sua sostituzione la dispone il giudice, solo per gravi motivi, ai sensi dell'art. 196 c.p.c.

Come si comunica la nuova nomina del consulente di parte?

Il nuovo CTP va comunicato con dichiarazione al cancelliere, nella stessa logica dell'art. 201 c.p.c. che disciplina la nomina del consulente di parte, indicando il domicilio o il recapito ai sensi dell'art. 91 disp. att. c.p.c. Così il nuovo consulente riceve gli avvisi delle operazioni peritali e può presenziare. In pratica l'adempimento è curato dal difensore.

Sostituendo il CTP perdo le attività peritali già svolte?

Il subentro del nuovo consulente non riapre i termini già scaduti e non fa ripetere le attività peritali già concluse: ciò che è stato verbalizzato durante le operazioni resta agli atti. Il nuovo CTP riparte dallo stato in cui si trova il procedimento. È un limite pratico, non una regola del codice, e va valutato prima di cambiare.

Cambiare il consulente di parte allunga i tempi e i costi della causa?

Può comportare costi aggiuntivi, perché il nuovo professionista deve studiare il fascicolo e le operazioni già svolte, e va concordato un nuovo compenso. Sui tempi l'impatto dipende dalla fase: se la consulenza è in corso, è preferibile cambiare prima dell'avvio delle operazioni peritali per non perdere passaggi. Un cambio tempestivo, ben coordinato con l'avvocato, di norma non blocca il processo.

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