Contestazione perizia del CTU

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Contestazione perizia del CTU: Se il CTU nominato dal giudice omette di seguire indagini fondamentali non produce o non valuta documenti importanti, o ancora se il Consulente Tecnico d’Ufficio sbaglia la perizia o è poco chiaro, vi sono varie soluzioni a seconda del momento in cui si interviene:

  • Prima: della nomina del CTU e/o della causa
  • Contestazione perizia del CTU durante le operazioni peritali
  • Contestazione perizia del CTU dopo il deposito della perizia

Di come contestare una CTU ne abbiamo parlato in precedenza e anche dei vari casi in cui contestare una CTU errata, vediamo ora come e quando intervenire per la contestazione della perizia del CTU.

PRIMA: DELLA NOMINA DEL CTU E/O DELLA CAUSA

consulenza per contestazione perizia del CTU

Contestazione perizia del CTU: per la contestazione del CTU è importante avvalersi della consulenza tecnica del proprio CTP per dimostrare le carenze della perizia di CTU

Come ben si sa prevenire è meglio che curare per evitare di giungere a dover fare i conti con una CTU errata da contestare, che ci penalizza è bene cercare di evitare che ciò accada.

L’esito di ogni CTU, oltre che dal CTU che ci è capitato in sorte dipende in maniera fondamentale dal quesito che viene posto al CTU.

Se è pur vero che il quesito lo decide il Giudice, è altrettanto vero che il Giudice si basa sulle richieste delle parti che spesso vengono seguite pari pari nel quesito posto al CTU.

Per proporre un buon quesito specie se si tratta di questioni tecniche su cui si prevede che debba essere eseguita una CTU è bene avvalersi di un buon Consulente Tecnico di Parte (CTP) che dovrà collaborare con il vostro avvocato per valutare i risvolti tecnico-giuridici di ogni punto del quesito.

Questa fase è fondamentale e determina spesso il buon risultato della CTU stessa ma spesso è sottovalutata da alcuni avvocati che si soffermano per lo più solo sulle questioni giuridiche, che pur importanti non possono però prescindere dai fatti tecnici da cui derivano e che soprattutto sono quelli che esaminerà prima il CTU e poi il Giudice attraverso il suo filtro.

CONTESTAZIONE PERIZIA DEL CTU DURANTE LE OPERAZIONI PERITALI

Nel corso della CTU è importantissimo avere un Consulente Tecnico di Parte (CTP) preparato non solo sugli aspetti tecnici, ma anche su quelli procedurali e giuridici. Infatti, durante le operazioni peritali del CTU il vostro CTP è l’unico che interagisce normalmente con il Perito del Giudice e può controllandone l’operato cercare di indirizzarlo sulle questioni di maggiore interesse ed utilità per il suo cliente.

Prima del deposito della perizia in Tribunale il CTP avrà la possibilità di proporre alla perizia in bozza del CTU osservazioni critiche sulla sua perizia tecnica, che il CTU dovrà prenderle in considerazione nella perizia di CTU finale pur magari non condividendole.

CONTESTAZIONE PERIZIA DEL CTU DOPO IL DEPOSITO DELLA PERIZIA

Siamo in una situazione molto più delicata delle precedenti, comunque vi sono varie soluzioni che vanno dalla convocazione per chiarimenti del CTU, alla richiesta d’integrazione della perizia di CTU, passando dalla richiesta di rinnovo della CTU o consulenza tecnica d’ufficio, sino alla possibilità di chiedere la sostituzione del CTU.

È assodato dalla giurisprudenza della Cassazione [es. rif. Cass. sent. n. 8989/2011], che la consulenza tecnica d’ufficio (cosiddetta C.T.U.) costituisce uno strumento d’ausilio per il Giudice, richiesta al fine di avere una più approfondita conoscenza dei fatti, che comunque devono già essere provati dalle parti, fatti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche specifiche e che il Giudice non possiede.

La CTU, non si tratta dunque di un vero mezzo di prova, ma bensì di un supporto al magistrato sulle questioni tecniche che non rientrano nella conoscenza di quest’ultimo.

Comunque, se il consulente ha omesso, nella propria perizia di fare tutte le indagini necessarie, di esaminare la documentazione rilevante o non abbia tenuto in considerazione elementi di fatto decisivi ai fini della completezza e correttezza della risposta ai quesiti postigli, la sua relazione tecnica o perizia di CTU può essere sempre oggetto di critica da parte dei difensori delle parti. Difensori, avvocato e CTP che dovranno collaborare sinergicamente per produrre le giuste Contestazioni alla perizia del CTU, sotto il profilo tecnico e giuridico.

Questi potranno così fare istanza al giudice affinché ordini il rifacimento della CTU con il rinnovo della consulenza o convochi il consulente tecnico CTU per maggiori chiarimenti in merito ai contenuti della sua perizia.

Il codice di procedura civile [Art. 196 cod. proc. civ.] stabilisce infatti che “il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico”.

Rimane comunque il Giudice a decidere se rinnovare o meno l’esame del perito CTU [Cass., sent. n. 2541 del 19.03.1999]. Ma tale provvedimento deve comunque essere sollecitato dalle parti che sostengono la negligenza nello svolgimento delle operazioni del CTU e/o l’insufficienza degli accertamenti eseguiti o delle risposte fornite ai quesiti posti dal giudice.

Il Giudice istruttore ha dunque un potere discrezionale di ordinare la rinnovazione della CTU e delle indagini; e questo si verificherà quando si riuscirà a dimostrare, con il proprio CTP ed Avvocato i risultati della perizia risultino insoddisfacenti o inidonei al raggiungimento dello scopo per cui era stata ordinata l’indagine del CTU, oppure quando la consulenza sia affetta da vizi di forma tali da aver comportato la lesione del diritto di difesa di una delle parti ovvero del diritto al contraddittorio.

Va fatto notare che quando si dice i risultati della perizia di CTU risultino insoddisfacenti non va inteso semplicemente perché il CTU non ha riconosciuto alcune nostre contestazioni, ma perché nel farlo non ha valutato tutti gli aspetti che potevano incidere sulla sua valutazione, o lo ha fatto in modo errato.

Se la perizia del CTU non è chiara e dunque per questioni meramente relative alla comprensibilità della perizia tecnica di CTU, il Giudice può propendere per una semplice richiesta di chiarimenti al CTU nominato.

Diversamente dalla rinnovazione della CTU con rifacimento delle indagini, la sostituzione del CTU può avvenire solo per “gravi motivi”.

I gravi motivi che portano alla sostituzione del CTU sono generalmente costituiti da gravi inadempienze compiute dal CTU, come la totale inadeguatezza della metodologia utilizzata per risolvere il quesito peritale, o l’inosservanza del termine entro il quale il consulente deve depositare la relazione [Cass., sent. n. 2541 del 19.03.1999]. Anche queste inadempienze del CTU vanno evidenziate e dimostrate dall’avvocato e dal vostro CTP che dovranno collaborare sinergicamente per produrre le giuste Contestazioni alla perizia del CTU, sotto il profilo tecnico e giuridico.

perizia di consulenza tecnica d'ufficio fasi della Contestazione perizia del CTU

Per prevenire la necessità di Contestazione della perizia del CTU e bene avvalersi di una consulenza tecnica di parte si dalle fasi iniziali, tuttavia è possibile fare ancora qualcosa in seguito.

La lacunosa verbalizzazione delle operazioni compiute, non rientra invece tra le condotte peritali del CTU censurabili: la giurisprudenza infatti è orientata nel senso di ritenere che quest’omissione non determini nullità della CTU [Cass. sent. n. 10892/05 e n. 15/2003].

E’ importante ricordare che seppur il Giudice, in ogni caso rimane libero ed indipendente da qualsiasi valutazione circa la correttezza dell’operato del CTU, ed egli non è vincolato per legge ad aderire alle conclusioni del consulente tecnico da lui nominato, rimane il fatto che avere una CTU sfavorevole può pesare molto sul giudizio finale del Giudice.

Se il Giudice intende, comunque, condividere i risultati della perizia di CTU contestata, sarà tenuto a darne adeguata motivazione solo laddove le parti o i loro consulenti tecnici di parte abbiano avanzato precise censure e critiche, che esigono una replica, mentre avrà sempre il dovere di motivare le proprie conclusioni laddove – in assenza di contestazioni delle parti alla perizia – intenda discostarsi dagli esiti della consulenza di CTU medesima.

Tra le più comuni contestazioni alla CTU che vengono mosse ai consulenti tecnici d’ufficio sono: il notevole ritardo nel deposito della relazione e la mancata valutazione di alcuni documenti forniti e ritenuti importanti.

RITARDO NELLA CONSEGNA DELLA CTU: Quanto al ritardo nella consegna della relazione, questo non sempre costituisce un grave motivo in ragione del quale poter chiedere la sostituzione del CTU o l’annullamento della perizia di CTU stessa.

La Cassazione è costante nel ritenere in proposito che “ …l’inosservanza, da parte del consulente tecnico d’ufficio nominato in appello, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza, non è causa di alcuna nullità [della perizia di CTU], a condizione che esso avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione [Conformemente al disposto dell’art. 441 cod. proc. civ.].

Se, invece, il CTU deposita la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste una nullità relativa, sanata se non venga fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al suo versificarsi” [Così Cass. sent. n. 22708/10; in precedenza, tra le tante: Cass. sent. n. 3747/95; Cass. sent. n. 10434/00; Cass. sent. n. 10157/04.] ovvero è sanata se nessuna delle parti contesta il fatto.

Il ritardo nella consegna della CTU può invece sicuramente essere un valido presupposto per ottenere la riduzione del compenso del CTU dovuto al perito nominato.

Sul punto, la legge [Art. 52 del DPR 115/2002] espressamente prevede per l’onorario del CTU possa essere ridotto sino ad un quarto di quanto previsto.

MANCATO ESAME DI ALCUNI DOCUMENTI e Contestazione perizia del CTU: in merito all’esclusione di alcuni documenti dall’indagine peritale del CTU, si può affermare che tale mancanza può essere rilevante, quale motivo di richiesta della rinnovazione della CTU quale consulenza tecnica, solo se trattasi di documenti ritualmente acquisiti in giudizio o, se prodotti in un momento successivo dalle parti e comunque concordemente (con l’accordo delle parti) messi a disposizione del CTU, perito, prima o durante le operazioni peritali.

 

 

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