Consulenza Tecnica Esplorativa CTU CTP

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Consulenza tecnica esplorativa

LA CONSULENZA TECNICA ESPLORATIVA D’UFFICIO NON PUÒ’ ESSERE DISPOSTA PER COMPIERE UN’INDAGINE ALLA RICERCA DI FATTI NON PROVATI DALLE PARTI ATTRAVERSO DOCUMENTI E PERIZIE DI CTP che al contrario devono essere prodotte e realizzate nel modo più accurato possibile.

Una consulenza tecnica esplorativa d’ufficio non può essere richiesta al fine di esonerare la parte ricorrente dal fornire la prova di quanto assume e può quindi essere legittimamente negata dal giudice quando la parte tende a ovviare alla deficienza delle proprie allegazioni di prove. Al CTU non si può dunque chiedere di compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati dalle parti in causa.

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La consulenza tecnica esplorativa non può sopperire all’onere della prova in capo alle parti

Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche.
La consulenza tecnica d’ufficio non è pertanto mezzo istruttorio e non va usata per fornire delle prove ma per accertarle.

Spetta al giudice di merito stabilire se la CTU è necessaria o opportuna, fermo restando l’onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.

La CTU non è giustamente disposta dal giudice se è richiesta per compiere un’indagine esplorativa sull’esistenza di circostanze, il cui onere probatorio e di allegazione è invece sempre a carico delle parti.
E’ pertanto indispensabile incaricare sempre un proprio CTP che provveda a verificare tecnicamente tutti gli aspetti che potranno essere utili come elementi di prova delle proprie ragioni da sottoporre al CTU ed al Giudice. Per queste motivazioni avere un accurata perizia tecnica di parte è utile ai fini
dell’ottenimento del massimo risultato processuale. In sostanza non basta pensare d’aver ragione ma bisogna anche opportunamente provarlo anche attraverso la consulenza di un proprio perito di parte.

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