Consulenze tecniche: quando rappresentano una fonte diretta di prova

0
817

Cassazione civile , sez. III, sentenza 22.06.2005 n° 13401

Quando il Giudice del Tribunale affida ad un consulente tecnico (CTU) l’ incarico di valutare semplicemente fatti già assodati o dati antecedenti, la mansione del consulente tecnico è di tipo deduttivo ovvero la sua attività di consulenza non può produrre nuove prove.

Se, al contrario, il consulente tecnico riceve l’incarico dì verificare fatti non altrimenti accertabili se non con l’utilizzo di competenze specifiche e/o di particolari tecniche o strumentazioni, il consulente diventa percipiente e la sua consulenza peritale costituisce una fonte diretta di prova utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita durante il corso del processo.

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza del 22 giugno 2005 n. 13401, ha inoltre precisato che in nessun caso una consulenza tecnica può considerarsi utile per esonerare una delle parti in causa dall’onere di fornire la prova che le spetta fornire in base ai principi che regolano gli specifici fatti; solo che nel caso di circostanze o fatti, il cui accertamento richieda l’impiego di un sapere tecnico qualificato, l’onere della prova si riduce all’allegazione, spetterà, in seguito, al Giudice decidere in merito, se ricorrono o meno le condizioni per ammettere la consulenza tecnica agli atti processuali.

La Suprema Corte precisa inoltre che “viola gli articoli 61 e 116 c.p.c. il giudice che non ammetta la consulenza tecnica per il solo fatto che non è stato adempiuto l’onere probatorio, alla stessa maniera in cui li viola il giudice che, ammessa ed espletata la consulenza tecnica, rifiuti per il medesimo fatto di tenerne conto“.

Lascia un tuo commento