Consulenza Tecnica di ParteIngegneria Forense

Termine nomina Consulente di Parte

Approfondimento · 2012-10-29

termine nomina ctp
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Sino a quando si può nominare il CTP?

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Farsi assistere da un CTPConsulente tecnico di parte (CTP)Il consulente tecnico di parte (CTP) è il tecnico di fiducia nominato da una parte per assisterla negli aspetti tecnici di una controversia. Redige perizie e relazioni a sostegno della posizione del proprio assistito, partecipa alle… esperto e di fiducia è uno degli elementi più importanti per la buona riuscita di un contenzioso legale.

I Consulenti Tecnici (di parte e d’ufficio) garantiscono che il confronto delle parti, sia con il giudice sia fra le medesime, si svolga senza l’esclusione di ogni possibile valutazione tecnica del caso.

Il confronto del Consulente Tecnico d’UfficioConsulente tecnico d'ufficio (CTU)Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) è l'esperto nominato dal giudice per fornire, all'interno del processo, le valutazioni tecniche necessarie a decidere la causa. Opera in posizione di terzietà e imparzialità e risponde ai quesiti… (C.T.U.), cui sono affidate le indagini tecniche, con il Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) rappresenta uno dei due poli del confronto processuale( l’altro è quello a livello giuridico fatto tra gli avvocati ed il giudice).

Va subito detto che il Consulente Tecnico di Parte può essere nominato solo se è stato nominato il Consulente Tecnico d’Ufficio da parte del giudice, pertanto non può essere nominato nel caso in cui il giudice si avvalga delle di altre figure di ausiliari previste dal codice (art. 68, c.p.c.).

L'art. 201 del c.p.c. (Consulente tecnico di parte) recita:

“Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico”.

Il testo è quello vigente dopo il correttivo della riforma Cartabia (d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), che ha sostituito la precedente formula «possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere» con il deposito della dichiarazione di nomina, coerentemente con il processo civile telematico. Per i procedimenti introdotti prima del 28 febbraio 2023 resta applicabile la formulazione precedente.

Il consulente tecnico della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni peritaliOperazioni peritaliLe operazioni peritali sono la fase in cui il danno, in particolare in ambito assicurativo, viene accertato e quantificato. Si svolgono in contraddittorio: l'assicurato o il danneggiato può parteciparvi con un proprio perito di parte,… del consulente d’ufficio (CTU) nominato dal Giudice, partecipa all'udienza e/o alla camera di consiglio ogni volta che v’interviene il consulente del giudice. Il CTP può chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del giudice, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche a cui è giunto il CTU.

Il termine assegnato dal giudice per la nomina del CTP è da considerarsi ordinatorio e può eventualmente essere prorogato ai sensi dell'art. 154 del c.p.c..

Decorsi i termini fissati dal giudice per l'eventuale nomina del Consulente Tecnico di Parte ogni atto di nomina è privo di effetto e la parte non può più farsi assistere da un proprio consulente tecnico (cosa assai grave perché viene meno la propria difesa tecnica).

In pratica, è possibile che la parte nomini il CTP in sede di prima convocazione del CTU da parte del giudice per il giuramento di rito, in modo che questa nomina risulti trascritta già nel primo verbale così si nominano sia i CTP sia il CTU.

Normalmente, durante la prima udienza, in sede di nomina, il CTU concorda con le parti la data d’inizio delle operazioni peritali (e congiuntamente con il Giudice viene stabilita l’assegnazione dei termini di consegna alle parti della perizia in bozza per le osservazioni ed il termine di deposito della relazione peritaleRelazione peritaleLa relazione peritale è il documento conclusivo della consulenza tecnica, in cui il professionista espone il metodo seguito, gli accertamenti compiuti, i dati rilevati e le conclusioni raggiunte. Deve essere chiara, ordinata e motivata,… finale).

In questo caso è opportuno che le parti abbiano già provveduto, nei termini stabiliti, alla nomina dei propri consulenti dei quali il CTU avrà cura di annotare i rispettivi riferimenti, in modo da comunicargli la formale convocazione della prima riunione/sopralluogo peritale, procedura questa non necessaria se vi è la presenza di tutte le parti in causa anche se solo rappresentate dai rispettivi avvocati (senza i propri CTP).

A volte capita però che le parti, all'udienza di nomina del CTU, non abbiano ancora scelto il proprio CTP in questo caso gli avvocati, e dunque le parti, hanno la facoltà di riservarsi la nomina del CTP che comunque deve avvenire prima dell’inizio delle operazioni peritali.

La nomina del CTP può avvenire o direttamente al CTU in sede di avvio delle operazioni peritali e/o meglio va fatta in cancelleria con comunicazione contestuale al CTU sempre però prima delle operazioni peritali (questo per prevenire e superare eventuali obiezioni del CTU).

Se gli avvocati si sono riservati la nomina del proprio CTP, il giudice dovrebbe fissare un termine entro cui questi devono comunicarlo al CTU, ma se non si è espresso in tal senso, i CTP possono essere nominati nella fase istruttoria, in qualsiasi momento, ma sempre prima dell’inizio delle operazioni peritali.

Il CTP può dunque essere nominato nel termine perentorio coincidente con l’inizio delle operazioni peritali, con comunicazione della parte o del suo difensore direttamente al CTU, quindi ovviamente dopo l' udienza di giuramento.

La comunicazione verbale di nomina del proprio CTP, (o meglio con uno scritto consegnato al CTU), fatta dalla parte contestualmente all'inizio delle operazioni è valida se la parte nell’udienza si è riservava la sua nomina sino alla data di inizio delle operazioni peritali.

SOSTITUZIONE DEL PROPRIO CONSULENTE TECNICO DI PARTE

sostituzione del ctp
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Sostituzione del CTP: se non si è soddisfatti del proprio CTP (Consulente Tecnico di Parte) è possibile sostituirlo nominandone un altro al suo posto.

Se ci si accorge che il proprio CTP ha degli impedimenti o non è propriamente idoneo a contraddire le posizioni prese dal CTU o nella la sua relazione si può decidere di sostituire il CTP, ovviamente prima lo si fa e meglio è.

Cambiare il proprio consulente tecnico di parte non richiede l'autorizzazione del giudice. Il CTP è un professionista di fiducia e la revoca dell'incarico è una scelta privata della parte, che si inquadra nel contratto d'opera intellettuale: nessuna norma del codice di procedura civile la subordina a un permesso del magistrato né impone di motivarla. È bene chiarirlo, perché è diffusa l'idea contraria, che non trova riscontro in alcuna disposizione.

Quello che va curato è il lato processuale. Perché il consulente subentrante sia riconosciuto nel procedimento — cioè riceva gli avvisi e possa assistere alle operazioni peritali — occorre depositare la dichiarazione di nomina prevista dall'art. 201 c.p.c., indicando il domicilio o il recapito richiesto dall'art. 91 delle disposizioni di attuazione. Se il termine assegnato dal giudice è già decorso, il modo di formalizzare il subentro va valutato dal difensore caso per caso, in base ai provvedimenti resi e alla fase: nessuna norma specifica disciplina questo passaggio, ed è qui — non nella scelta di cambiare professionista — che il giudice può entrare in gioco. Alcuni uffici, con i propri protocolli, chiedono inoltre che la sostituzione sia comunicata al giudice: è prassi di quell'ufficio, da verificare caso per caso.

Sul piano organizzativo è opportuno, anche se nessuna norma lo impone, che il difensore avvisi direttamente il CTU del cambio prima del sopralluogo successivo, ed eventualmente per conoscenza i consulenti delle altre parti, così che il subentro non generi equivoci in sede di operazioni.

Il momento in cui si decide conta più della procedura: prima dell'avvio delle operazioni peritali il subentro è quasi indolore, mentre a operazioni avviate il nuovo consulente riparte dallo stato in cui trova il procedimento, perché il cambio non riapre i termini scaduti e non fa ripetere le attività già svolte. Da non confondere, infine, con la sostituzione del consulente d'ufficio: quella la dispone il giudice, solo per gravi motivi, ai sensi dell'art. 196 c.p.c.

Abbiamo dedicato all'argomento un approfondimento completo, con la distinzione fase per fase e la documentazione utile a chi subentra: sostituzione del CTP in corso di causa.

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Domande frequenti su termine nomina consulente di parte

Entro quando va nominato il CTP in una causa civile?

Non esiste un termine perentorio per legge, ma il CTP va nominato prima dell'inizio delle operazioni peritali del CTU, per poter partecipare. Se nominato dopo la chiusura delle operazioni, il CTP può solo elaborare osservazioni a posteriori, perdendo la possibilità di influenzare le indagini.

È possibile nominare il CTP dopo che il CTU ha già depositato la relazione?

Sì, ma con efficacia limitata. Il CTP può esaminare la relazione depositata e produrre osservazioni tecniche scritte entro i termini fissati dal giudice. Non può però partecipare ai sopralluoghi già svolti né richiedere indagini integrative senza che il giudice disponga una supplemento di CTU.

Come si nomina formalmente il CTP in un processo civile?

La nomina avviene con una memoria depositata in cancelleria o comunicata all'avvocato della controparte e al CTU, indicando il nome, i dati e la qualifica professionale del CTP. Non occorrono formule particolari; è sufficiente la comunicazione scritta.

Il CTP può essere sostituito durante il processo?

Sì. La revoca dell'incarico al proprio consulente è una scelta privata della parte: non richiede motivazione né autorizzazione del giudice, che decide soltanto sulla sostituzione del consulente d'ufficio (art. 196 c.p.c.). Va però curato il lato processuale: la dichiarazione di nomina del subentrante si deposita ai sensi dell'art. 201 c.p.c. entro il termine assegnato dal giudice; se quel termine è già decorso, il modo di formalizzare il subentro lo valuta il difensore, tenendo conto dei provvedimenti resi e delle indicazioni dell'ufficio. Le osservazioni già depositate dal consulente precedente restano agli atti.

Nel procedimento ATP, quando va nominato il CTP?

Prima dell'inizio delle operazioni peritali, che vengono fissate con preavviso dal CTU. Il CTU deve comunicare alle parti data e luogo del sopralluogo con congruo anticipo. Il CTP deve essere nominato e avvisato in tempo per poter essere presente.

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