Osservazioni alla CTU: tempi, modi e procedura dell'art. 195 c.p.c. dopo la riforma Cartabia
In breve. Dopo la riforma Cartabia, l'art. 195, comma 3, c.p.c. scandisce tre tempi: il CTUConsulente tecnico d'ufficio (CTU)Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) è l'esperto nominato dal giudice per fornire, all'interno del processo, le valutazioni tecniche necessarie a decidere la causa. Opera in posizione di terzietà e imparzialità e risponde ai quesiti… trasmette la bozza di relazione alle parti nel termine fissato dal giudice; le parti inviano al CTU le proprie osservazioni; il CTU deposita relazione, osservazioni e una sintetica valutazione su di esse prima dell'udienza. La legge non indica un numero fisso di giorni: i termini li stabilisce il giudice con l'ordinanza (nella prassi 20-30 giorni per le osservazioni). Il termine ha natura ordinatoria, non perentoria: la sua scadenza non preclude, di regola, di riproporre i rilievi nel prosieguo del giudizio.
La sequenza dell'art. 195 c.p.c. dopo la Cartabia
Per l'avvocato che segue una causa civile con consulenza tecnica, il momento decisivo non è la nomina del perito, ma il contraddittorioContraddittorio tecnicoIl contraddittorio tecnico è il principio per cui le operazioni peritali devono svolgersi con la partecipazione delle parti e dei loro consulenti, che hanno facoltà di assistere, formulare rilievi e proporre osservazioni. Garantisce che… che si apre quando arriva la bozza di relazione. È lì che il difensore, insieme al proprio consulente tecnico, può ancora incidere sul contenuto della perizia prima che diventi definitiva. La procedura che governa questo passaggio è dettata dall'art. 195 del codice di procedura civile, oggi nel testo modellato dalla riforma Cartabia.
La riforma del processo civile (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia) si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Su questo impianto è poi intervenuto il decreto correttivo (D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), che ha ritoccato anche il comma 3 dell'art. 195. Il risultato è una norma che, più delle versioni precedenti, costruisce un vero e proprio sub-procedimentoCedimento differenzialeIl cedimento differenziale è l'abbassamento non uniforme delle fondazioni di un edificio: le diverse porzioni della struttura si abbassano in misura disuguale, generando sollecitazioni anomale che si traducono in lesioni e fessurazioni.… scandito da tre tempi e centrato sul confronto tecnico tra CTU e consulenti di parte.
Per inquadrare l'istituto nel suo complesso può essere utile partire dalla nostra pagina dedicata alla consulenza tecnica di ufficio, mentre qui ci concentriamo sui tempi e i modi delle osservazioni: cosa deve fare l'avvocato, entro quando, e con quali conseguenze in caso di ritardo.
Il testo vigente del terzo comma stabilisce che «la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».
I tre termini: bozza, osservazioni, valutazione finale
La novità di metodo della disciplina post-2009, oggi consolidata, è che la relazione del CTU non viene più depositata in cancelleria "al buio" per poi essere discussa: prima passa in forma di bozza alle parti, che la commentano, e solo dopo il consulente la deposita corredata dalle osservazioni e dalla propria replica. L'art. 195 articola questo percorso in tre termini, tutti fissati dal giudice con un'unica ordinanza.
Primo termine: trasmissione della bozza alle parti
Il CTU deve trasmettere la bozza di relazione alle parti costituite entro il termine fissato dal giudice. È il momento in cui il consulente di parte e l'avvocato entrano in possesso del documento tecnico completo e possono studiarne metodo, dati e conclusioni. La trasmissione avviene di norma in via telematica (PEC) o con le modalità indicate nell'ordinanza; è opportuno verificare subito la data di ricezione, perché da essa decorre il termine per le osservazioni.
Secondo termine: osservazioni delle parti al CTU
Entro il termine successivo, le parti trasmettono al CTU le proprie osservazioni sulla bozza. Qui agisce il consulente tecnico di parte, che redige i rilievi tecnici, spesso in raccordo con l'avvocato per i profili giuridici. Le osservazioni vanno indirizzate al CTU e portate a conoscenza delle altre parti, per non alterare il contraddittorio.
Terzo termine: deposito con la valutazione del CTU
Infine, in un termine anteriore alla successiva udienza, il CTU deposita in cancelleria la relazione, le osservazioni ricevute e una sintetica valutazione su di esse. Quest'ultimo obbligo è il fulcro della tutela del CTPConsulente tecnico di parte (CTP)Il consulente tecnico di parte (CTP) è il tecnico di fiducia nominato da una parte per assisterla negli aspetti tecnici di una controversia. Redige perizie e relazioni a sostegno della posizione del proprio assistito, partecipa alle…: il consulente d'ufficio non può ignorare i rilievi, ma deve prenderne posizione, sia pure in sintesi. È su questo passaggio che si gioca, spesso, la successiva tenuta della perizia.
Quanti giorni per le osservazioni? Il nodo dei "15 giorni"
È la domanda che ogni difensore si pone leggendo l'ordinanza: quanti giorni ho per le osservazioni alla CTUOsservazioni alla CTU (art. 195 c.p.c.)Le osservazioni alla CTU, previste dall'art. 195 c.p.c., sono i rilievi tecnici che le parti, tramite i propri consulenti, depositano sulla bozza di relazione del CTU entro i termini fissati dal giudice. Costituiscono il momento in cui…? La risposta corretta, e spesso disattesa nelle guide generaliste, è netta: l'art. 195 c.p.c. non indica alcun numero di giorni. Il testo affida interamente al giudice la fissazione dei tre termini ("nel termine stabilito dal giudice", "il giudice fissa il termine").
Circola sul web l'idea di un termine "minimo di 15 giorni" per la bozza o per le osservazioni. Allo stato, non risulta una previsione di legge che fissi un minimo di 15 giorni nell'art. 195 c.p.c.: chi la riporta come regola generale incorre in un'imprecisione. Il dato da verificare è sempre e soltanto il termine concreto scritto nell'ordinanza del giudice istruttore.
Nella prassi dei tribunali, il termine per le osservazioni delle parti si attesta di norma intorno ai 20-30 giorni dalla trasmissione della bozza, ma è una consuetudine, non un automatismo: può essere più breve in cause semplici o più ampio in consulenze complesse. Per l'avvocato la regola operativa è una sola: leggere il provvedimento, annotare a calendario la scadenza esatta e considerare l'eventuale incidenza della sospensione feriale dei termini (1°-31 agosto), che secondo la giurisprudenza opera anche sui termini dell'art. 195.
- Non esiste un termine legale fisso: tutto dipende dall'ordinanza.
- Prassi indicativa: spesso 20-30 giorni per le osservazioni, ma da verificare caso per caso.
- Proroga: il termine ordinatorio è prorogabile, ma — come per ogni termine ordinatorio — la richiesta va presentata prima della scadenza (art. 154 c.p.c.).
- Sospensione feriale: da calcolare quando il termine cade a cavallo di agosto.
Natura del termine: ordinatorio, non perentorio
La qualificazione del termine non è un dettaglio teorico: decide se un'osservazione tardiva è recuperabile o definitivamente persa. Sul punto la giurisprudenza prevalente è consolidata nel senso che il termine dell'art. 195, comma 3, c.p.c. ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria. Non è qualificato perentorio dalla legge e, in base all'art. 152 c.p.c., in mancanza di espressa qualificazione i termini si presumono ordinatori.
Ne discende che il termine esaurisce la propria funzione all'interno del sub-procedimento che si chiude con il deposito della relazione. La sua scadenza serve a scandire e accelerare il confronto tecnico, non a sbarrare in via definitiva il diritto di critica della parte. È un punto che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito a favore della parte, distinguendo nettamente le osservazioni di merito dalle eccezioni di nullità.
Attenzione: il discorso cambia per le nullità
Qui sta la distinzione che ogni avvocato deve tenere a mente. Una cosa sono i rilievi tecnici di merito (il CTU ha sbagliato un calcolo, ha trascurato un documento, ha adottato un metodo inadeguato): questi, in linea di principio, restano riproponibili anche oltre il termine. Altra cosa sono i vizi che danno luogo a nullità del procedimento di consulenza (ad esempio l'esame di documenti non ritualmente acquisiti, o la lesione del contraddittorio nelle operazioni peritaliOperazioni peritaliLe operazioni peritali sono la fase in cui il danno, in particolare in ambito assicurativo, viene accertato e quantificato. Si svolgono in contraddittorio: l'assicurato o il danneggiato può parteciparvi con un proprio perito di parte,…): questi seguono il regime delle nullità relative degli artt. 156 e 157 c.p.c. e vanno eccepiti nella prima istanza o difesa successiva, a pena di sanatoria. Sul punto rinviamo alla nostra trattazione delle cause di nullità della CTU.
Tradotto in pratica: la natura ordinatoria del termine è una rete di sicurezza per i rilievi di merito, non per le nullità, che hanno tempi propri e stringenti. Confondere i due piani è uno degli errori difensivi più costosi.
Conseguenze del mancato rispetto e osservazioni tardive
Cosa accade, in concreto, se le osservazioni non vengono presentate nel termine fissato dal giudice? La risposta dipende dal tipo di rilievo e dal momento processuale.
Mancata o tardiva presentazione delle osservazioni di merito
Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la mancata prospettazione al CTU di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevarli nel successivo corso del giudizio — e quindi anche in comparsa conclusionale o in grado d'appello — purché non integrino eccezioni di nullità del procedimento di consulenza. Questo significa che l'avvocato che non sia riuscito a depositare le osservazioni in termini non perde, di per sé, il diritto di contestare nel merito la relazione.
Attenzione, però, a non leggere questa apertura come un invito alla disinvoltura. Una critica formulata dentro il contraddittorio dell'art. 195, alla quale il CTU è tenuto a replicare, ha un peso processuale ben diverso da una contestazione sollevata per la prima volta in conclusionale, quando il consulente non può più rispondere e il giudice ha già un quadro consolidato. Il momento migliore per incidere è quello della bozza: tutto ciò che si recupera dopo costa di più e rende di meno.
Quando l'omissione diventa un vizio della perizia
Il versante speculare riguarda il CTU. L'art. 195 impone al consulente di depositare una "sintetica valutazione" delle osservazioni: se il perito ignora del tutto rilievi specifici, pertinenti e potenzialmente decisivi, la relazione può risultare carente sul piano motivazionale, con riflessi sulla sentenza che vi si fonda. Per la parte che ha ben lavorato sulle osservazioni, questa è una leva concreta: la documentazione del proprio contributo tecnico e del silenzio del CTU diventa materiale per un motivo di impugnazione. Il tema si salda con la più ampia contestazione della perizia del CTU dopo il deposito.
Come si costruiscono osservazioni efficaci (taglio operativo)
Sul piano pratico, le osservazioni al CTU non sono un atto giuridico in senso stretto, ma un documento tecnico con valenza processuale. La loro efficacia dipende dal metodo. Ecco i criteri che, nell'esperienza dello studio, distinguono osservazioni che spostano l'esito da quelle che restano lettera morta.
Partire dai quesiti, non dalle simpatie
Le osservazioni vanno ancorate ai quesiti posti dal giudice: ogni rilievo dovrebbe poter essere ricondotto a un punto del mandato peritale. Critiche generiche, divagazioni o toni polemici indeboliscono la posizione; rilievi puntuali, documentati e pertinenti la rafforzano.
Distinguere errore di metodo, errore di dato ed errore di valutazione
- Errore di metodo: il CTU ha applicato una procedura o una norma tecnica inadeguata al caso. È il rilievo più forte, perché mina la relazione alla radice.
- Errore di dato: misura sbagliata, documento non considerato, rilievo materiale errato. È verificabile e difficilmente confutabile se ben documentato.
- Errore di valutazione: i dati sono corretti, ma la conclusione non ne discende logicamente. Richiede un'argomentazione tecnica più articolata.
Struttura consigliata del documento
- Intestazione con organo procedente, numero di ruolo e parti.
- Breve premessa sull'incarico del CTP e sul perimetro delle osservazioni.
- Esame ordinato dei punti della bozza oggetto di rilievo, ciascuno con la motivazione tecnica.
- Conclusioni con le richieste al CTU (integrazione, rettifica, chiarimento) e gli allegati.
Il raccordo avvocato-CTP è qui decisivo: il consulente padroneggia la tecnica, il difensore presidia i profili processuali e l'incidenza sul thema decidendum. Per il quadro dei ruoli rimandiamo alla pagina sulla nomina del CTP dopo la riforma Cartabia e a quella sulla contestazione della CTU.
Tribunali di Torino e del Piemonte: prassi e affiancamento
La cornice normativa è nazionale, ma la gestione concreta dei termini dell'art. 195 vive nelle prassi dei singoli uffici. Davanti al Tribunale di Torino e agli altri fori del Piemonte e della Valle d'Aosta, i termini per la trasmissione della bozza, per le osservazioni e per il deposito vengono fissati di volta in volta dal giudice istruttore: l'esperienza locale aiuta a calibrare i tempi e a non farsi cogliere impreparati, ad esempio quando il termine cade in prossimità della sospensione feriale o di un'udienza ravvicinata.
Per l'avvocato che opera in materia tecnica — edilizia e vizi costruttivi, immobiliare, infiltrazioni, danni, infortunistica, perizie estimative — disporre di un consulente tecnico di parte già operativo nella fase della bozza fa la differenza tra subire la relazione e orientarla. Lo studio dell'ing. Fabrizio Salamano affianca i legali in tutte le fasi del contraddittorio tecnico: lettura critica della bozza, redazione delle osservazioni nei termini, presenza alle operazioni peritali e supporto alla successiva contestazione in caso di relazione carente.
Se hai una CTU in corso e una bozza da esaminare, il momento per intervenire è adesso: una volta depositata la relazione, lo spazio di manovra si restringe. Per il quadro completo del ruolo del consulente d'ufficio puoi partire dalla pagina sulla consulenza tecnica di ufficio.
Nota su norme e affidabilità
Riferimenti normativi citati: art. 195 c.p.c. (processo verbale e relazione), nel testo applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 per effetto della riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e del successivo decreto correttivo (D.Lgs. 164/2024, art. 3, comma 2, lett. r); artt. 152, 154, 156, 157 e 196 c.p.c. Il presente contributo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del caso concreto: i termini operativi sono quelli indicati nell'ordinanza del giudice. Non vengono riportati casi reali a titolo esemplificativo.
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Quanti giorni ci sono per presentare le osservazioni alla CTU?
L'art. 195 c.p.c. non fissa un numero di giorni: il termine lo stabilisce il giudice con l'ordinanza resa all'udienza. Nella prassi dei tribunali si tratta in genere di 20-30 giorni dalla trasmissione della bozza, ma occorre sempre leggere il termine concreto fissato nel provvedimento.
Il termine per le osservazioni del CTP alla CTU è perentorio?
No. La giurisprudenza prevalente lo qualifica come ordinatorio e a funzione acceleratoria. Esaurisce la sua funzione nel sub-procedimento che si chiude con il deposito della relazione; la sua scadenza, di per sé, non determina decadenza dal merito tecnico.
Cosa succede se non si presentano osservazioni nei termini?
Secondo le Sezioni Unite, la mancata presentazione di osservazioni al CTU non preclude di sollevare i rilievi critici nel prosieguo del giudizio, anche in comparsa conclusionale o in appello, purché non si tratti di eccezioni di nullità del procedimento di consulenza, soggette a regole proprie.
Qual è la differenza tra osservazioni alla bozza e contestazione della CTU?
Le osservazioni sono il contributo tecnico del CTP sulla bozza, dentro il contraddittorio dell'art. 195. La contestazione è l'attività difensiva successiva al deposito, con cui si chiedono chiarimenti, integrazione, rinnovo o si eccepisce la nullità della consulenza.
A chi vanno inviate le osservazioni del CTP?
Le osservazioni si trasmettono al CTU nel termine fissato dal giudice, con comunicazione alle altre parti costituite per garantire il contraddittorio. Confluiscono poi nel fascicolo perché il CTU le alleghi alla relazione con la propria valutazione.
Il CTU è obbligato a rispondere alle osservazioni del CTP?
Sì. L'art. 195 impone al consulente di depositare, insieme alla relazione e alle osservazioni delle parti, una sintetica valutazione sulle stesse. La mancata considerazione di rilievi specifici e decisivi può tradursi in un vizio motivazionale della relazione e della sentenza che vi si fonda.