Le omissioni nel verbale di sopralluogo del CTU che ne indeboliscono la perizia
In sintesi. Il verbale delle operazioni peritaliOperazioni peritaliLe operazioni peritali sono la fase in cui il danno, in particolare in ambito assicurativo, viene accertato e quantificato. Si svolgono in contraddittorio: l'assicurato o il danneggiato può parteciparvi con un proprio perito di parte,… del CTUConsulente tecnico d'ufficio (CTU)Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) è l'esperto nominato dal giudice per fornire, all'interno del processo, le valutazioni tecniche necessarie a decidere la causa. Opera in posizione di terzietà e imparzialità e risponde ai quesiti… registra ciò che è accaduto durante il sopralluogo: presenze, misure, rilievi e, soprattutto, le osservazioni e le istanze formulate dai consulenti di parte. Le omissioni più rilevanti per la difesa sono la mancata verbalizzazione dei rilievi del CTPConsulente tecnico di parte (CTP)Il consulente tecnico di parte (CTP) è il tecnico di fiducia nominato da una parte per assisterla negli aspetti tecnici di una controversia. Redige perizie e relazioni a sostegno della posizione del proprio assistito, partecipa alle…, l'assenza dell'indicazione dei presenti, l'omessa registrazione delle contestazioni e dei dati metrici raccolti in contraddittorioContraddittorio tecnicoIl contraddittorio tecnico è il principio per cui le operazioni peritali devono svolgersi con la partecipazione delle parti e dei loro consulenti, che hanno facoltà di assistere, formulare rilievi e proporre osservazioni. Garantisce che…. La giurisprudenza considera questi vizi, di norma, nullità relative: non rendono automaticamente nulla la CTU, ma vanno eccepiti nella prima difesa utile dopo il deposito della relazione, ex art. 157, comma 2, c.p.c. La sede operativa è rappresentata dalle osservazioni alla CTUOsservazioni alla CTU (art. 195 c.p.c.)Le osservazioni alla CTU, previste dall'art. 195 c.p.c., sono i rilievi tecnici che le parti, tramite i propri consulenti, depositano sulla bozza di relazione del CTU entro i termini fissati dal giudice. Costituiscono il momento in cui… previste dall'art. 195 c.p.c.
Perché il verbale del sopralluogo è un atto strategico
Nel contenzioso tecnico l'attenzione del difensore si concentra quasi sempre sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio: il numero finale, la percentuale di responsabilità, la stima del danno. Eppure la qualità e la difendibilità di quelle conclusioni si gioca a monte, durante le operazioni peritali, e ne resta traccia in un documento spesso trascurato: il verbale del sopralluogo. È lì che si forma il contraddittorio tecnico, ed è lì che si annidano le omissioni capaci di minare l'attendibilità dell'intera perizia.
Il verbale non è un adempimento burocratico. È la memoria processuale di ciò che è stato visto, misurato, discusso e contestato sui luoghi. Quando un consulente di parte solleva un rilievo durante l'accesso — una misura discordante, una contestazione sul metodo, un'istanza di approfondimento — quel rilievo esiste, ai fini del giudizio, solo se ne resta una traccia documentale. Ciò che non viene verbalizzato né trasfuso nella relazione, in pratica, è come se non fosse mai accaduto.
Per l'avvocato che assiste la parte, comprendere come si forma il verbale, cosa deve contenere e quali vuoti possono trasformarsi in argomenti difensivi significa disporre di una leva concreta. Non per cercare cavilli, ma per verificare che il principio del contraddittorio sia stato rispettato in modo sostanziale e non solo formale.
Cosa deve contenere il verbale delle operazioni peritali
La cornice normativa è data dall'art. 194 c.p.c., che disciplina l'attività del consulente e l'intervento delle parti, e dall'art. 195 c.p.c., dedicato al processo verbale e alla relazione. A questi si affiancano gli artt. 90, 91 e 92 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che regolano la comunicazione dell'inizio delle operazioni, la presenza delle parti e dei loro consulenti e le modalità di partecipazione.
L'art. 195, comma 1, c.p.c. distingue due ipotesi. Quando le indagini sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, se ne forma processo verbale. Quando invece il CTU opera senza il giudice — ipotesi del tutto ordinaria nei sopralluoghi tecnici — egli ne fa relazione, nella quale deve inserire anche le osservazioni e le istanze delle parti. La legge, dunque, non impone sempre un verbale formale, ma impone in ogni caso che ciò che è accaduto in contraddittorio venga documentato, in un verbale o nella relazione.
Gli elementi che non dovrebbero mai mancare
Indipendentemente dalla forma, un verbale di sopralluogo tecnicamente corretto dovrebbe dare conto di:
- Data, ora e luogo dell'accesso, con l'indicazione che la convocazione è avvenuta nel rispetto dell'avviso alle parti previsto dall'art. 90 disp. att. c.p.c.
- I soggetti presenti: il CTU, i consulenti tecnici di parte, i difensori, le parti personalmente, eventuali ausiliari o terzi. L'identificazione dei presenti è essenziale per ricostruire chi ha potuto interloquire.
- Le attività svolte sui luoghi: ispezioni, prelievi, prove strumentali, documentazione fotografica, accessi a vani o impianti.
- Le misure e i rilievi eseguiti, con l'indicazione degli strumenti utilizzati e delle modalità di misurazione, specie quando il dato è controverso.
- Gli atti e i documenti esaminati o acquisiti durante l'accesso.
- Le osservazioni e le istanze delle parti: i rilievi orali del CTP, le richieste di approfondimento, le contestazioni sul metodo e le riserve formulate in contraddittorio.
L'ultimo punto è il più delicato. La presenza dei consulenti di parte non è un atto di cortesia: serve a portare nel procedimentoCedimento differenzialeIl cedimento differenziale è l'abbassamento non uniforme delle fondazioni di un edificio: le diverse porzioni della struttura si abbassano in misura disuguale, generando sollecitazioni anomale che si traducono in lesioni e fessurazioni.… il punto di vista tecnico della parte. Se quel contributo non lascia traccia, il contraddittorio diventa un'apparenza.
Le omissioni che indeboliscono la perizia
Non tutte le lacune del verbale hanno lo stesso peso. Alcune sono irrilevanti, altre incidono direttamente sulla difendibilità della perizia. Per l'avvocato è utile distinguere le omissioni tipiche, perché ognuna apre una linea argomentativa diversa.
Mancata verbalizzazione dei rilievi del CTP
È l'omissione più ricorrente e più insidiosa. Il consulente di parte, durante il sopralluogo, formula osservazioni orali — ad esempio contesta il punto di misurazione di una crepa, o segnala che un certo elemento non è stato ispezionato — ma di quei rilievi non resta traccia né nel verbale né nella relazione finale. La giurisprudenza è chiara: il CTU non può ignorare le osservazioni formulate anche solo verbalmente dal CTP nel corso di una riunione tra consulenti. Quando il CTU le omette del tutto, la perizia mostra un fianco scopertoScopertoLo scoperto è la quota del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato e non viene indennizzata dalla compagnia. A differenza della franchigia, che è un importo fisso, lo scoperto cresce in proporzione all'entità….
Omessa indicazione dei presenti
Se il verbale non identifica chi ha partecipato all'accesso, diventa difficile ricostruire se il contraddittorio sia stato effettivo. L'omissione può nascondere la circostanza che una parte non sia stata posta in condizione di intervenire, oppure che il CTP non sia stato ammesso a interloquire su una determinata fase delle operazioni.
Mancata registrazione delle misure e dei dati
Quando la perizia si fonda su misurazioni — distanze, quote, spessori, valori strumentali — l'assenza nel verbale dell'indicazione di come e dove quelle misure sono state prese impedisce di verificarne l'attendibilità e di replicarle. È un tema che si lega strettamente alla qualità del lavoro del perito del tribunale: una misura non verbalizzata è una misura non controllabile.
Omessa verbalizzazione delle contestazioni
Diversa dalla semplice osservazione tecnica è la contestazione formale: quando il CTP eccepisce, in contraddittorio, che il CTU sta esorbitando dal quesito, sta acquisendo documenti non ritualmente prodotti o sta accertando fatti non allegati dalle parti. Queste contestazioni hanno una valenza processuale precisa e la loro mancata verbalizzazione può pregiudicare la successiva eccezione di nullità.
Operazioni anticipate o spostate senza avviso
Un'ipotesi particolare ricorre quando il CTU rinvia le operazioni a una data, ne dà avviso, e poi procede ad attività peritali in data anticipata senza avvisare le parti. La giurisprudenza ammette che questa inosservanza possa dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, nel caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa.
Omissione e nullità: quando un vuoto diventa un vizio
Qui si colloca la distinzione tecnica più importante, e quella su cui più facilmente si commettono errori di strategia. Non ogni omissione del verbale genera una nullità, e confondere i due piani porta a sopravvalutare argomenti deboli o a trascurare quelli forti.
L'omissione che, da sola, non è nullità
La Cassazione ha chiarito che la mancata verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice, così come la mancata verbalizzazione delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, non comporta di per sé nullità della consulenza. La ragione è nell'art. 195, comma 2, c.p.c.: il CTU può legittimamente limitarsi a riportare quegli elementi nella propria relazione, senza redigere un verbale formale. La forma, in altre parole, è fungibile: ciò che conta è che l'apporto delle parti emerga dagli atti della consulenza.
Ne deriva una conseguenza pratica: se il CTP ha formulato osservazioni durante il sopralluogo e queste, pur non verbalizzate, risultano poi riportate e valutate nella relazione, il vuoto del verbale è recuperato e non c'è vizio.
L'omissione che diventa vizio
Il discorso cambia quando il CTU non si limita a non verbalizzare, ma ignora il contributo della parte. Se le osservazioni del CTP non compaiono né nel verbale né nella relazione, e il CTU non dà conto di averle esaminate, viene meno l'obbligo — questo sì sostanziale — di prendere posizione sulle osservazioni e istanze delle parti. La mancata risposta del CTU alle osservazioni dei CTP è stata qualificata dalla giurisprudenza come fonte di nullità relativa della consulenza. È il passaggio dal «non ho scritto» al «non ho considerato» a trasformare la lacuna in un vizio processuale.
Lo stesso vale, su un piano contiguo, per la violazione del contraddittorio nell'acquisizione di documenti o nell'accertamento di fatti. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3086 del 1° febbraio 2022, hanno ricostruito i confini dei poteri del CTU e il regime delle relative nullità, distinguendo le ipotesi di nullità relativa — quando il consulente accerti, in violazione del contraddittorio, fatti diversi dai principali allegati dalle parti — da quelle, più gravi, in cui il CTU travalichi il principio dispositivo. Per il difensore il riferimento è prezioso perché collega la regolarità delle operazioni peritali, e quindi anche la loro corretta documentazione, al rispetto del contraddittorio.
Il regime delle nullità relative e i termini
La qualificazione come nullità relativa non è un dettaglio classificatorio: determina chi può farla valere, come e soprattutto entro quando. Trascurare questi profili significa, nella pratica, perdere l'argomento.
Va eccepita nella prima difesa utile
Le nullità della CTU rientrano nel regime dell'art. 157, comma 2, c.p.c.: sono relative, non rilevabili d'ufficio dal giudice, e devono essere eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione. Se la parte lascia passare quel momento senza sollevare il vizio, la nullità resta sanata e non potrà più essere recuperata nelle fasi successive del giudizio. In linea con questo principio si colloca l'orientamento secondo cui la nullità derivante dall'omesso invio alle parti della bozza di relazione è sanata se il vizio non viene eccepito nella prima difesa utile dopo il deposito della perizia, oppure se il giudice ripristina il contraddittorio assegnando un nuovo termine per le osservazioni (in tal senso Cass., Sez. VI, ord. 4 marzo 2019, n. 6230).
L'eccezione deve essere univoca
Non basta lamentarsi genericamente. La giurisprudenza richiede che l'eccezione di nullità della consulenza sia formulata in termini inequivoci: non può essere desunta dalla semplice richiesta di rinnovo della CTU, né dal rinvio alle controdeduzioni della parte. Il difensore deve quindi qualificare espressamente il vizio come causa di nullità, indicarne la natura e collegarlo all'omissione concreta riscontrata negli atti della consulenza. Una contestazione di merito sulle conclusioni del CTU non equivale a un'eccezione di nullità.
Il pregiudizio concreto
Per le omissioni legate al contraddittorio — come il mancato avviso dell'inizio delle operazioni ex art. 90 disp. att. c.p.c. — la giurisprudenza tende a richiedere che la parte dimostri un pregiudizio effettivo al proprio diritto di difesa. Non è sufficiente la violazione formale: occorre indicare quali argomenti, rilievi o prove la parte non ha potuto far valere a causa dell'omissione. È un onere argomentativo che il difensore deve assolvere con precisione, descrivendo cosa il CTP avrebbe osservato se fosse stato messo in condizione di farlo.
Come usare l'omissione nelle osservazioni ex art. 195 c.p.c.
Le osservazioni alla CTU previste dall'art. 195, comma 3, c.p.c. sono la sede naturale in cui far valere le omissioni del verbale. Dopo il deposito della bozza o della relazione, il giudice fissa un termine entro il quale le parti trasmettono al consulente le proprie osservazioni; il CTU deve poi depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione su di esse. È un meccanismo che, se usato con metodo, trasforma il vuoto documentale in un argomento difensivo strutturato.
Ricostruire lo scarto tra accaduto e verbalizzato
Il primo passo, tipicamente affidato al consulente tecnico di parte, è documentare la distanza tra ciò che è effettivamente accaduto durante il sopralluogo e ciò che il verbale o la relazione riportano. Appunti dell'accesso, fotografie datate, eventuali note scritte consegnate al CTU, scambi di corrispondenza: tutto ciò che attesti che un rilievo è stato formulato e poi omesso serve a ricostruire l'omissione in modo verificabile.
Collegare l'omissione a un errore
L'omissione, da sola, raramente convince il giudice. Diventa persuasiva quando viene collegata a una conseguenza concreta sulle conclusioni: la misura non verbalizzata che, se corretta, ribalta la stima; il rilievo ignorato che riguardava proprio l'elemento decisivo; la contestazione di metodo che, se considerata, avrebbe imposto un diverso accertamento. L'argomento forte non è «il CTU non ha verbalizzato», ma «il CTU non ha considerato un dato che incide sul risultato».
Distinguere osservazione ed eccezione di nullità
È bene tenere distinti i due piani anche nella redazione. Le osservazioni tecniche del CTP servono a indurre il giudice a non condividere le conclusioni del CTU o a disporre un supplemento. L'eccezione di nullità, invece, va formulata espressamente e tempestivamente, qualificando il vizio. Un buon impianto difensivo spesso li affianca: il CTP documenta l'omissione e la sua incidenza tecnica, l'avvocato la traduce, dove ne ricorrono i presupposti, in un'eccezione di nullità univoca e nei termini. Su come strutturare l'intero impianto critico può essere utile l'approfondimento sulla contestazione della CTU.
Valutare la richiesta di rinnovo o supplemento
Quando l'omissione ha inciso in modo significativo sull'accertamento, le osservazioni possono sfociare nella richiesta di rinnovo o di supplemento di consulenza. È una scelta da ponderare: il giudice può disattendere le conclusioni del CTU motivando, oppure disporre nuove indagini. La richiesta va sostenuta indicando con precisione quali attività mancanti o viziate giustificano il rinnovo, evitando formule generiche che la giurisprudenza considera inidonee.
Il ruolo del CTP a Torino e in Piemonte
Presidiare il verbale del sopralluogo richiede un consulente di parte presente, metodico e consapevole del valore processuale di ciò che dichiara e di ciò che chiede di mettere a verbale. Nelle cause radicate davanti al Tribunale di Torino e agli altri fori del Piemonte e della Valle d'Aosta, la collaborazione tra avvocato e CTP fin dalla fase delle operazioni peritali è spesso decisiva: è durante l'accesso, e non a relazione depositata, che si costruiscono le tracce documentali su cui poggeranno le osservazioni ex art. 195 c.p.c.
Un CTP esperto sa formulare i propri rilievi in modo che siano verbalizzabili, chiede espressamente che vengano messi a verbale, consegna note scritte quando l'oralità rischia di disperdersi e documenta lo stato dei luoghiStato dei luoghiLo stato dei luoghi è la condizione di fatto di un bene o di un sito in un dato momento, così come risulta da rilievi, fotografie, misurazioni e verbali. Documentarlo in modo accurato e tempestivo è essenziale, perché molte controversie… in modo verificabile. In questo modo, se il CTU omette di darne conto, l'omissione emerge con evidenza e diventa argomento spendibile in giudizio.
Lo Studio dell'ing. Fabrizio Salamano affianca gli avvocati nelle controversie tecniche con un metodo orientato al contraddittorio: presenza attiva alle operazioni peritali, verbalizzazione puntuale dei rilievi e redazione di osservazioni alla CTU che distinguono con rigore il piano della critica tecnica da quello dell'eccezione di nullità. Per il difensore significa disporre di un interlocutore tecnico che parla il linguaggio del processo e che sa dove, nel verbale, si gioca davvero la solidità della perizia.
In conclusione
Le omissioni del verbale di sopralluogo non sono tutte uguali. La maggior parte costituisce, al più, una nullità relativa, recuperabile solo se eccepita in modo univoco e tempestivo dopo il deposito della relazione. Ma anche quando non integrano un vizio formale, le lacune del verbale incidono sull'attendibilità sostanziale della perizia, e in quanto tali vanno fatte valere nelle osservazioni ex art. 195 c.p.c. Per l'avvocato, conoscere questa grammatica — cosa deve contenere il verbale, quali omissioni contano, entro quando reagire — significa trasformare un documento spesso trascurato in una leva difensiva concreta.
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Cosa deve contenere il verbale delle operazioni peritali del CTU?
Data, ora e luogo dell'accesso, i presenti (CTU, CTP, difensori, parti), le attività svolte sui luoghi, le misure e i rilievi eseguiti, gli atti e i documenti esaminati e, soprattutto, le osservazioni e le istanze formulate dalle parti e dai loro consulenti. L'art. 195 c.p.c. consente al CTU, quando opera senza il giudice, di riversare questi elementi nella relazione anziché in un verbale formale.
La mancata verbalizzazione delle osservazioni del CTP rende nulla la CTU?
Di per sé no. Secondo la Cassazione la mancata verbalizzazione delle osservazioni e istanze delle parti non determina nullità, perché il CTU può limitarsi a riportarle nella relazione ex art. 195, comma 2, c.p.c. Diventa però un vizio se il CTU le ignora del tutto, omettendo di darne conto e di esaminarle.
Entro quando va eccepita l'omissione nel verbale del CTU?
Le nullità della CTU sono relative: vanno eccepite nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione (art. 157, comma 2, c.p.c.). Se non si eccepiscono in quel momento, il vizio si sana e non è più recuperabile. La sede tipica sono le osservazioni alla CTU ex art. 195 c.p.c.
Cosa significa che la nullità della CTU è relativa?
Significa che non è rilevabile d'ufficio dal giudice ma deve essere fatta valere dalla parte interessata, in modo univoco, entro il primo atto difensivo utile dopo il deposito della relazione. La semplice richiesta di rinnovo della CTU non vale come eccezione di nullità.
La mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni rende nulla la CTU?
L'omesso avviso ai difensori del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni (art. 90 disp. att. c.p.c.) può determinare nullità della consulenza, ma anch'essa relativa e, secondo la giurisprudenza, subordinata alla dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Come si usa l'omissione del verbale nelle osservazioni alla CTU?
Si documenta lo scarto tra ciò che è accaduto durante il sopralluogo (rilievi, misure, contestazioni del CTP) e ciò che il verbale e la relazione riportano, si collega l'omissione a un errore di metodo o di merito e si chiede al giudice di valutarne le conseguenze sull'attendibilità della perizia, eventualmente eccependo la nullità.