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Nomina del CTP e riforma Cartabia: cosa è cambiato (e cosa no)

Approfondimento · 2026-06-26

La nomina del CTPConsulente tecnico di parte (CTP)Il consulente tecnico di parte (CTP) è il tecnico di fiducia nominato da una parte per assisterla negli aspetti tecnici di una controversia. Redige perizie e relazioni a sostegno della posizione del proprio assistito, partecipa alle… con la riforma Cartabia non è cambiata nel suo meccanismo: l'art. 201 c.p.c. non è stato modificato. Ciò che è cambiato è il contesto in cui il consulente tecnico di parte opera. Il D.lgs 149/2022, applicabile al processo civile per i procedimenti dal 28 febbraio 2023, ha introdotto modalità telematiche e un contraddittorioContraddittorio tecnicoIl contraddittorio tecnico è il principio per cui le operazioni peritali devono svolgersi con la partecipazione delle parti e dei loro consulenti, che hanno facoltà di assistere, formulare rilievi e proporre osservazioni. Garantisce che… scritto preventivo che incidono in modo concreto su tempi, ritmi e peso delle osservazioni del CTP. In altre parole: si nomina il consulente di parte come prima, ma il modo in cui lavora, dialoga con il CTUConsulente tecnico d'ufficio (CTU)Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) è l'esperto nominato dal giudice per fornire, all'interno del processo, le valutazioni tecniche necessarie a decidere la causa. Opera in posizione di terzietà e imparzialità e risponde ai quesiti… e fa valere i propri rilievi è stato razionalizzato. In questo articolo distinguiamo con precisione ciò che la Cartabia ha toccato da ciò che ha lasciato invariato, per evitare un equivoco frequente.

Nomina del CTP: cosa NON cambia con la Cartabia

Partiamo dal punto che genera più confusione. La nomina del CTP nella riforma Cartabia non è oggetto di una modifica diretta. La norma di riferimento, l'art. 201 c.p.c. (nomina del consulente tecnico di parte), è rimasta nella sua sostanza invariata. Il meccanismo è quello consolidato: il giudice, con l'ordinanza con cui nomina il consulente tecnico d'ufficio (CTU), assegna alle parti un termine entro il quale ciascuna può nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un proprio consulente tecnico.

Restano invariate anche le facoltà tipiche del consulente di parte: assistere alle operazioni del CTU, partecipare all'udienza e alla camera di consiglio quando interviene il consulente d'ufficio, e svolgere le proprie osservazioni a tutela della parte assistita. Non cambia, soprattutto, la natura fiduciaria dell'incarico: il CTP è scelto liberamente dalla parte, non è un ausiliario del giudice e non presta giuramento. Per una trattazione generale del ruolo, dei compiti e dei compensi rimandiamo all'articolo dedicato a nomina, compiti e compensi del CTP e all'inquadramento del consulente tecnico di parte nel processo civile: qui ci concentriamo solo sull'impatto della riforma.

Va detto con prudenza: il fatto che l'art. 201 non sia stato riscritto non significa che la nomina sia indifferente al nuovo contesto. Le tempistiche del termine di nomina e il coordinamento con il calendario delle operazioni vanno letti insieme alle nuove regole telematiche e al contraddittorio scritto, di cui diremo. È un equilibrio: il "cosa" della nomina resta, il "come" e il "quando" si inseriscono in un procedimentoCedimento differenzialeIl cedimento differenziale è l'abbassamento non uniforme delle fondazioni di un edificio: le diverse porzioni della struttura si abbassano in misura disuguale, generando sollecitazioni anomale che si traducono in lesioni e fessurazioni.… più strutturato.

Cosa cambia attorno alla nomina e all'operatività

La riforma Cartabia è intervenuta su tre fronti che toccano l'attività del consulente tecnico di parte, pur senza riscrivere la norma sulla nomina. Sintetizziamo per dare la mappa, poi entriamo nel dettaglio di ciascuno.

In primo luogo, le modalità telematiche: il giuramento del CTU può avvenire con dichiarazione sottoscritta digitalmente, senza necessità dell'udienza fisica (art. 193 c.p.c.). In secondo luogo, il contraddittorio scritto preventivo: prima del deposito definitivo della relazione, il CTU trasmette una bozza alle parti, raccoglie le osservazioni dei consulenti di parte e solo dopo deposita l'elaborato finale, valutandole sinteticamente (art. 195 c.p.c.). In terzo luogo, la gestione telematica dell'albo dei consulenti e dei periti, con l'iscrizione informatica tramite il Portale del Ministero della Giustizia.

Il filo conduttore è la digitalizzazione e la procedimentalizzazione del dialogo tecnico. Per il CTP cambia poco sul piano formale della nomina, ma cambia parecchio sul piano sostanziale di come e quando far pesare le proprie argomentazioni. È un'opportunità, se la si coglie con metodo, perché le osservazioni del consulente di parte trovano oggi una collocazione procedimentale più chiara e vincolante per il CTU.

Il giuramento digitale del CTU (art. 193 c.p.c.)

La prima novità riguarda il giuramento del CTU. Tradizionalmente il consulente d'ufficio prestava giuramento davanti al giudice, in udienza, di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli. La Cartabia ha aggiunto all'art. 193 c.p.c. un comma che consente un'alternativa: il giudice può assegnare al CTU un termine per depositare una dichiarazione di giuramento sottoscritta con firma digitale, fissando contestualmente i termini previsti dall'art. 195, terzo comma, per il successivo contraddittorio scritto.

Si tratta di una semplificazione delle modalità, non di un mutamento di sostanza: il giuramento resta un atto necessario e impegnativo per il consulente del giudice, ma può essere reso senza la presenza fisica in aula. Per il consulente di parte questo si traduce in un dettaglio organizzativo importante: il calendario delle operazioni può prendere avvio in modo più rapido e già con i termini del contraddittorio scritto fissati. Chi assiste la parte deve quindi essere pronto a inserirsi tempestivamente, perché la "macchina" peritale può partire senza l'udienza tradizionale che un tempo segnava lo spartiacque.

Va precisato, con la dovuta prudenza, che il giuramento digitale è una facoltà del giudice, non un automatismo: la prassi dei singoli uffici giudiziari può variare. Il consulente di parte e il difensore faranno bene a verificare, caso per caso, le concrete modalità disposte nell'ordinanza.

Il contraddittorio scritto e la bozza di relazione (art. 195 c.p.c.)

È qui che la riforma incide di più sull'operatività del CTP. La nuova versione dell'art. 195 c.p.c. ha reso obbligatorio e procedimentalizzato un contraddittorio scritto preventivo prima del deposito definitivo della relazione del CTU. Il meccanismo si articola in tre passaggi.

Primo: il CTU trasmette alle parti la bozza di relazione, cioè l'elaborato non ancora definitivo. Secondo: i consulenti tecnici delle parti trasmettono le proprie osservazioni entro il termine fissato. Terzo: il CTU deposita la relazione finale, alla quale allega le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione su di esse. In sostanza, il consulente del giudice non chiude più il proprio lavoro per poi vederlo contestato a posteriori: deve prima sottoporlo al confronto e dare conto, nero su bianco, di come ha considerato i rilievi ricevuti.

Per il CTP questa è la novità di maggior peso. Le osservazioni non sono più un'iniziativa che la parte può aggiungere alla fine, ma un momento strutturato e atteso del procedimento, con un termine preciso e una risposta dovuta da parte del CTU. Da ciò discendono alcune conseguenze pratiche: la finestra utile per incidere è circoscritta nel tempo e va presidiata con puntualità; le osservazioni vanno preparate in forma tecnica e ordinata, perché destinate a essere lette e valutate; e la qualità dell'analisi del consulente di parte può orientare concretamente l'esito della relazione finale. Per impostare correttamente l'atto di nomina e i tempi, può essere utile partire da un fac-simile di nomina del CTP aggiornato alla Cartabia.

Un punto di prudenza: il contraddittorio scritto non sostituisce le facoltà già previste (assistenza alle operazioni, memorie, partecipazione all'udienza quando interviene il CTU). Le integra e le ordina. Il consulente di parte conserva gli strumenti tradizionali; semplicemente, oggi li esercita all'interno di una cornice procedimentale più definita.

L'albo CTU telematico e il ruolo del CTP

Un'altra novità di sistema è la gestione telematica dell'albo (o elenco) dei consulenti tecnici e dei periti. Il riferimento normativo è l'art. 13 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., attuato con il decreto ministeriale 4 agosto 2023 n. 109, che ha istituito il Portale Albo CTU e Periti del Ministero della Giustizia. L'iscrizione avviene oggi esclusivamente in modalità informatica, con conferma e rinnovo periodico dell'iscrizione secondo le regole stabilite.

Occorre chiarire bene il confine, perché è qui che si annida un altro equivoco. L'albo CTU telematico riguarda i consulenti d'ufficio nominabili dal giudice, cioè quei professionisti tra i quali il magistrato sceglie il CTU. Il consulente tecnico di parte non deve essere iscritto a quell'albo per assumere l'incarico: è scelto liberamente dalla parte sulla base della fiducia e della competenza tecnica nel settore della controversia. L'iscrizione all'albo, dunque, non è un requisito per fare il CTP.

Detto questo, l'albo telematico ha comunque una rilevanza indiretta. Per la parte e il difensore può essere un riferimento utile nel valutare i requisiti professionali di un tecnico, e molti professionisti operano sia come CTU iscritti all'albo sia come CTP per incarichi fiduciari. La digitalizzazione dell'albo, infine, si inserisce nello stesso disegno di trasparenza e tracciabilità che caratterizza l'intera riforma. Per evitare informazioni non confermate, ci limitiamo a richiamare il quadro normativo verificato senza attribuire all'albo effetti che non gli competono rispetto al CTP.

Comunicazioni e avvisi al CTP nel processo digitale

Il consulente tecnico di parte ha diritto a essere informato dello svolgimento delle indagini. Su questo profilo l'art. 91 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. prevede che il cancelliere comunichi al consulente tecnico di parte le indagini disposte dal CTU, e che il consulente d'ufficio, quando procede a indagini senza il giudice, avvisi le parti del giorno, dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni.

Questa regola non è stata stravolta dalla riforma, ma va letta nel nuovo contesto digitale. Le comunicazioni e gli avvisi si inseriscono oggi in un processo telematico in cui i depositi, le trasmissioni della bozza e la raccolta delle osservazioni avvengono attraverso i canali informatici del fascicolo. Per il CTP questo significa coordinarsi strettamente con il difensore della parte, che è il destinatario formale di molte comunicazioni, per non perdere i termini e per ricevere tempestivamente la bozza di relazione su cui formulare le osservazioni.

La prudenza qui è d'obbligo: il funzionamento concreto del processo civile telematico e dei suoi avvisi può presentare differenze tra uffici e tra fasi procedurali. Il consulente di parte attento verifica per tempo i recapiti e i canali attraverso cui riceverà gli atti, evitando di affidarsi a presunzioni. Una buona organizzazione delle comunicazioni è oggi parte integrante della qualità dell'assistenza tecnica.

Timeline: prima e dopo la Cartabia

Per fissare le idee, sintetizziamo il flusso delle operazioni peritaliOperazioni peritaliLe operazioni peritali sono la fase in cui il danno, in particolare in ambito assicurativo, viene accertato e quantificato. Si svolgono in contraddittorio: l'assicurato o il danneggiato può parteciparvi con un proprio perito di parte,… nel confronto tra il quadro precedente e quello successivo alla riforma. Lo schema è volutamente semplificato: serve a chiarire dove si collocano le osservazioni del consulente di parte.

Prima Giuramento CTU in udienza Operazioni peritali Deposito relazione Osservazioni a posteriori Dopo la Cartabia Giuramento (anche digitale) Operazioni + bozza Osservazioni CTP (contraddittorio scritto) Relazione finale + valutazione CTU

La differenza salta subito agli occhi: con la riforma le osservazioni del consulente di parte si spostano a monte del deposito definitivo, dentro un contraddittorio scritto, e ricevono una risposta esplicita nella relazione finale. Non più rilievi che arrivano quando l'elaborato è già chiuso, ma un confronto che entra nel processo di formazione della relazione.

Cosa significa, in pratica, per chi nomina un CTP

Tradotto in indicazioni operative, per chi affronta una causa con consulenza tecnica d'ufficio la riforma Cartabia suggerisce alcune attenzioni. La prima è la tempestività: poiché il giuramento può essere digitale e i termini del contraddittorio scritto possono essere fissati subito, conviene nominare il consulente di parte presto, idealmente prima o all'avvio delle operazioni, per non arrivare impreparati alla finestra delle osservazioni.

La seconda attenzione riguarda la qualità e l'ordine delle osservazioni. Essendo destinate a essere lette e valutate dal CTU, le osservazioni devono essere tecnicamente solide, ben documentate e focalizzate sui punti critici della bozza. Un consulente di parte preparato sa selezionare i rilievi che possono realmente orientare la relazione finale, evitando la dispersione. Per la redazione degli atti collegati può tornare utile uno strumento come il generatore di documenti per il CTP, da adattare sempre al caso concreto con il difensore.

La terza attenzione è il coordinamento con il difensore e con i canali telematici, per ricevere per tempo la bozza e rispettare i termini. La quarta, infine, riguarda le situazioni pre-contenzioso: nei casi di accertamento tecnico preventivoAccertamento tecnico preventivo (ATP)L'accertamento tecnico preventivo (ATP) è il procedimento previsto dall'art. 696 c.p.c. che consente di far accertare e cristallizzare lo stato di luoghi o di cose prima che mutino, quando vi è urgenza. Serve a fissare in modo formale,… o di valutazione preliminare può essere opportuno coinvolgere il consulente ancora prima dell'eventuale causa, per impostare la strategia tecnica. Su questo rimandiamo all'approfondimento sull'accertamento tecnico preventivo. Resta inteso che si tratta di valutazioni da calibrare caso per caso.

Conclusioni e orientamento

Riassumendo con la chiarezza che il tema richiede: la nomina del CTP non è stata modificata dalla riforma Cartabia. L'art. 201 c.p.c. resta, la natura fiduciaria dell'incarico resta, le facoltà del consulente di parte restano. Ciò che è cambiato è il contesto operativo: il giuramento del CTU può essere digitale (art. 193 c.p.c.), il contraddittorio scritto sulla bozza di relazione è oggi un passaggio strutturato (art. 195 c.p.c.) e l'albo CTU è gestito in modalità telematica. Tre cambiamenti che non riguardano l'atto di nomina, ma il modo in cui il consulente di parte lavora e fa pesare i propri rilievi.

La distinzione non è accademica: comprendere cosa è cambiato e cosa no aiuta a evitare scelte affrettate (come pensare di dover "rinominare" il CTP) e a valorizzare le nuove opportunità di confronto. Il messaggio pratico è che il consulente di parte ha oggi una collocazione procedimentale più chiara, e proprio per questo va coinvolto con tempestività e metodo.

Lo studio STArchetipo offre orientamento e assistenza tecnica come consulente tecnico di parte, operando in Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta. Questo articolo ha finalità informative generali e non sostituisce una valutazione del caso concreto né una consulenza legale: per un inquadramento della tua situazione e per capire come muoverti rispetto alle nuove modalità del processo, puoi richiedere un primo contatto attraverso la pagina contatti.

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Domande frequenti su nomina del ctp e riforma cartabia

Il mio CTP va nominato di nuovo per effetto della riforma Cartabia?

No. La riforma Cartabia non ha modificato l'art. 201 c.p.c., che disciplina la nomina del consulente tecnico di parte. Il meccanismo è lo stesso di prima: con l'ordinanza che nomina il CTU il giudice assegna alle parti un termine per nominare il proprio consulente, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere. Ciò che cambia è il contesto operativo (deposito telematico, contraddittorio scritto sulla bozza), non l'atto di nomina in sé.

La bozza di relazione del CTU cosa cambia per le mie osservazioni?

Molto, in termini di tempi e modalità. Con la nuova versione dell'art. 195 c.p.c. il CTU trasmette prima la bozza della relazione alle parti; i CTP presentano le osservazioni entro il termine fissato; solo dopo il CTU deposita la relazione finale, allegando le osservazioni e una sintetica valutazione su di esse. Le osservazioni del CTP non sono più un'eventualità marginale: entrano nel cuore del procedimento e il consulente del giudice deve tenerne conto in modo esplicito.

Cosa significa giuramento digitale del CTU?

Con la Cartabia, all'art. 193 c.p.c. è stato aggiunto un comma che consente al giudice, in alternativa all'udienza, di assegnare al CTU un termine per depositare una dichiarazione di giuramento sottoscritta con firma digitale, fissando contestualmente i termini del contraddittorio scritto dell'art. 195, terzo comma. È una semplificazione delle modalità: il giuramento può avvenire senza la presenza fisica in aula. Non riguarda il CTP, che non presta giuramento, ma incide sul calendario delle operazioni a cui il consulente di parte partecipa.

L'albo telematico dei CTU riguarda anche il CTP?

No, in senso tecnico. L'albo (o elenco) dei consulenti tecnici, ora gestito in modalità informatica tramite il Portale Albo CTU e Periti del Ministero della Giustizia, riguarda l'iscrizione dei consulenti d'ufficio nominabili dal giudice. Il CTP è scelto liberamente dalla parte e non deve essere iscritto a quell'albo per assumere l'incarico. L'albo telematico resta comunque un riferimento utile per valutare i requisiti professionali.

Quando conviene nominare il CTP dopo la riforma Cartabia?

Conviene attivarsi presto, idealmente prima o all'avvio delle operazioni peritali, perché il contraddittorio scritto sulla bozza concentra in tempi definiti la finestra utile per incidere sulla relazione. Nelle situazioni pre-contenzioso o di accertamento tecnico preventivo può essere opportuno coinvolgere il consulente ancora prima. Resta una valutazione caso per caso, da condividere con il proprio difensore.

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