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Perizia di parte e principio di non contestazione: cosa dice la Cassazione

Approfondimento · 2026-07-12

Illustrazione tematica: Perizia di parte e principio di non contestazione
Illustrazione tematica: Perizia di parte e principio di non contestazione

La perizia di partePerizia di parteLa perizia di parte è la relazione tecnica redatta da un consulente incaricato da una delle parti, utilizzabile nella trattativa stragiudiziale o in giudizio per sostenere la propria posizione. Per definizione non è imparziale, poiché è…, anche quando la controparte non la contesta, non diventa un "fatto pacifico" ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: per la Cassazione resta una allegazione difensiva a contenuto tecnico, un mero elemento indiziario che il giudice deve comunque valutare. Capire questa distinzione tra fatto storico non contestato e valutazione tecnica di parte evita l'equivoco piu diffuso, quello per cui "perizia non contestata" verrebbe scambiata per "questione tecnica vinta".

Il tema si intreccia con quello, piu ampio, del valore probatorio della consulenza tecnica di parte e con quello del modo in cui il giudice puo fondare il proprio convincimento sulla consulenza di parte. Qui affrontiamo lo specifico rapporto tra la perizia di parte e il principio di non contestazione, con le pronunce della Corte di Cassazione che lo governano.

La risposta in breve

La risposta secca e questa: no, la perizia di parte non contestata non diventa un fatto pacifico. Il principio di non contestazione dell'art. 115 c.p.c. opera sui fatti storici allegati dalle parti, non sulle valutazioni tecniche contenute in una perizia. Le conclusioni del perito di parte sono opinioni tecniche qualificate, non fatti giuridici suscettibili di prova, e per questo restano fuori dal meccanismo della non contestazione.

La Corte di Cassazione lo ha detto in modo esplicito. Con l'ord. n. 34450/2022 ha chiarito che le conclusioni di una perizia stragiudiziale "non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione", perche "non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice". La perizia, insomma, resta un indizio da pesare, non un fatto acquisito per silenzio dell'avversario.

C'e pero un rovescio della medaglia, ed e la parte costruttiva: proprio perche resta un indizio soggetto a valutazione, una CTPConsulente tecnico di parte (CTP)Il consulente tecnico di parte (CTP) è il tecnico di fiducia nominato da una parte per assisterla negli aspetti tecnici di una controversia. Redige perizie e relazioni a sostegno della posizione del proprio assistito, partecipa alle… solida, misurata e metodologicamente trasparente orienta comunque il giudice. E la controparte non puo cavarsela ignorandola: per contrastarla in modo efficace deve contrapporre elementi tecnici, non il semplice non detto. Vediamo perche, passo per passo.

Cos'e il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.)

Il principio di non contestazione e una regola di economia processuale. L'art. 115, primo comma, del codice di procedura civile stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. In parole semplici: se una parte afferma un fatto e l'altra, pur presente nel processo, non lo contesta in modo puntuale, quel fatto si considera pacifico e non ha bisogno di essere provato.

La logica e chiara. Il processo non deve perdere tempo a dimostrare cio su cui nessuno litiga. Se sono pacifiche, ad esempio, la data di consegna di un immobile o l'esistenza di una crepa in un muro, il giudice puo darle per accertate senza istruttoria e concentrare l'attivita probatoria sui punti realmente controversi. La non contestazione, in questo senso, "alleggerisce" il giudizio e responsabilizza le parti a prendere posizione in modo chiaro.

Ci sono pero due presupposti fondamentali che spesso vengono trascurati. Il primo: la non contestazione riguarda i fatti, non le valutazioni, non le qualificazioni giuridiche e non i giudizi tecnici. Il secondo: deve trattarsi di fatti rientranti nella disponibilita e nella sfera di conoscenza della parte, allegati in modo sufficientemente specifico. Su questi due presupposti si gioca l'intera questione che stiamo esaminando.

Il principio, inoltre, va tenuto distinto dall'onere della provaOnere della provaL'onere della prova è la regola, sancita dall'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce deve provare i fatti che ne impediscono o estinguono… di cui all'art. 2697 c.c. Chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; la non contestazione e un meccanismo che, per certi fatti, rende superflua quella prova. Ma se il fatto non e stato reso pacifico, l'onere della prova resta pienamente in capo a chi lo allega, e una perizia di parte, da sola, non lo assolve automaticamente.

Perche la perizia di parte non vi rientra (Cass. n. 34450/2022)

Veniamo al cuore del problema. La perizia di parte non rientra nel principio di non contestazione perche non contiene "fatti" nel senso dell'art. 115 c.p.c., ma valutazioni tecniche. Le conclusioni di un perito sono il frutto di un ragionamento specialistico: misurano, interpretano, qualificano, imputano cause a effetti. Non sono fotografie neutre della realta, ma giudizi tecnici. E i giudizi, per definizione, non sono suscettibili di diventare pacifici solo perche non contestati.

La Corte di Cassazione lo ha affermato in modo netto con l'ordinanza n. 34450/2022. Le conclusioni di una perizia stragiudizialePerizia stragiudizialeLa perizia stragiudiziale è la relazione tecnica formata al di fuori del processo, tipicamente su incarico di una parte, prima o a prescindere da un giudizio. Non costituisce prova legale piena, ma è liberamente valutabile dal giudice…, si legge nella pronuncia, "non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione" di cui all'art. 115 c.p.c., perche "non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice".

La formula usata dalla Corte merita di essere letta con attenzione, perche contiene due affermazioni distinte:

  • le conclusioni peritali non sono un fatto giuridico suscettibile di prova, quindi il meccanismo della non contestazione non le puo raggiungere: non c'e nessun "fatto" da rendere pacifico;
  • esse restano un mero elemento indiziario, cioe un indizio, che il giudice ha il dovere di valutare. Non un dato da ignorare, ma neppure una prova che si impone da sola.

Questa impostazione e coerente con l'intero orientamento della Cassazione sul valore della CTP. Gia con la sentenza n. 259/2013 la Corte aveva qualificato la consulenza tecnica di parte come "semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio", producibile anche dopo la precisazione delle conclusioni. E con la sentenza n. 2063/2010 aveva ribadito che la consulenza di parte e una "semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio", tanto che il giudice non e tenuto a confutarla se pone a base del convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio CTUConsulente tecnico d'ufficio (CTU)Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) è l'esperto nominato dal giudice per fornire, all'interno del processo, le valutazioni tecniche necessarie a decidere la causa. Opera in posizione di terzietà e imparzialità e risponde ai quesiti….

Se la CTP e una allegazione difensiva e non una prova, allora e evidente perche non possa essere "cristallizzata" dalla non contestazione: l'art. 115 c.p.c. congela i fatti su cui non si discute, non le tesi difensive di una parte. Nessuno pensa che l'argomentazione giuridica dell'avvocato diventi vincolante solo perche la controparte non l'ha ribattuta punto per punto; lo stesso vale per l'argomentazione tecnica del perito.

Il chiarimento di Cass. Sez. III ord. n. 5362/2025: motivazione e non terzieta

La pronuncia piu recente e articolata su questo terreno e l'ordinanza della Terza Sezione civile n. 5362 del 28 febbraio 2025. E la decisione centrale per capire perche la mancata contestazione non basta a dare peso decisivo alla perizia di parte.

La Corte muove dal principio consolidato: la perizia di parte, "costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico", e "priva di autonomo valore probatorio". Fin qui, la conferma dell'orientamento. Ma l'ordinanza n. 5362/2025 aggiunge due precisazioni decisive.

La prima riguarda la motivazione. Se il giudice fonda la propria decisione su una perizia di parte stragiudiziale, deve "fornire adeguata motivazione" della scelta. Non puo, cioe, appoggiarsi alle conclusioni di un perito di partePerito di parteIl perito di parte è il tecnico di fiducia nominato e retribuito da una parte per tutelarne gli interessi sul piano tecnico in una controversia o nella gestione di un sinistro. Quantifica il danno, partecipa alle operazioni peritali,… come se fossero prova acquisita: deve spiegare perche le ritiene attendibili e condivisibili, dando conto del percorso logico che lo ha portato a farle proprie. Il valore della perizia, in altre parole, passa sempre attraverso il prudente apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non attraverso un automatismo.

La seconda precisazione e ancora piu specifica sul nostro tema. La Corte osserva che, per l'ontologica non terzieta della valutazione contenuta nella perizia di parte, non basta che la perizia non sia stata specificamente contestata dall'avversario. La perizia e redatta da un tecnico nominato e retribuito da una parte: non e un soggetto terzo e imparziale come il consulente d'ufficio. Proprio questa mancanza strutturale di terzieta impedisce che la sola assenza di contestazione le attribuisca forza probatoria. Il giudice non puo dire "la seguo perche nessuno l'ha smentita": deve valutarla nel merito.

Il caso deciso e istruttivo. Si trattava di una controversia in materia di leasing, con la stima del valore di un immobile rilevante ai fini della riduzione della penale ex art. 1384 c.c. La Corte d'appello di Brescia aveva valorizzato una perizia di parte; la Cassazione ha cassato con rinvio proprio perche il giudice di merito non aveva dato adeguata motivazione, limitandosi in sostanza a recepire la valutazione di parte non contestata. Un errore che l'ord. n. 5362/2025 corregge riaffermando che la perizia di parte, non contestata o meno, resta soggetta alla doverosa valutazione motivata del giudice.

La stessa esigenza di motivazione emerge anche dall'ord. n. 2524/2023, secondo cui la CTP e "mera allegazione defensionale" di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione. Il filo conduttore e sempre lo stesso: il peso della perizia passa dalla motivazione del giudice, non dal silenzio della controparte.

Due strade diverse davanti al giudice Fatto storico allegato es. data, misura, esistenza di una crepa Valutazione tecnica di parte conclusioni della perizia (CTP) se non contestato anche se non contestata Diventa fatto pacifico art. 115 c.p.c. Resta indizio da valutare Cass. n. 34450/2022
Il fatto storico non contestato diventa pacifico; la valutazione tecnica di parte, anche non contestata, resta un elemento indiziario soggetto a valutazione.

Fatto storico contro valutazione tecnica: la distinzione che conta

Tutto ruota attorno a una distinzione che, una volta compresa, dissolve l'equivoco: la differenza tra fatto storico e valutazione tecnica. E una linea di confine sottile ma decisiva, perche stabilisce cosa puo diventare pacifico per non contestazione e cosa no.

Un fatto storico e un accadimento verificabile in modo neutro: c'e stato un allagamento il tal giorno, il muro presenta una lesione lunga due metri, il pavimento e stato posato in una certa data. Sono eventi o stati delle cose che, in linea di principio, chiunque potrebbe constatare. Su questi fatti l'art. 115 c.p.c. opera pienamente: se allegati con precisione e non contestati, il giudice li da per acquisiti.

Una valutazione tecnica e altra cosa: e l'interpretazione di quei fatti alla luce di competenze specialistiche. Dire che "la lesione e lunga due metri" e un fatto; dire che "quella lesione e causata da un cedimentoCedimento differenzialeIl cedimento differenziale è l'abbassamento non uniforme delle fondazioni di un edificio: le diverse porzioni della struttura si abbassano in misura disuguale, generando sollecitazioni anomale che si traducono in lesioni e fessurazioni.… fondale dovuto a un errore di progettazione" e una valutazione. La seconda affermazione richiede un ragionamento tecnico, sceglie tra spiegazioni alternative, imputa una causa e talvolta una responsabilita. Non e un fatto: e un giudizio. E i giudizi non diventano pacifici perche non contestati.

Ecco perche la perizia di parte occupa una posizione ibrida. Al suo interno convivono descrizioni di fatti (i rilievi, le misure, le fotografie datate) e valutazioni (le cause, le imputazioni, le stime). La parte descrittiva, se contiene fatti storici allegati e non contestati, puo entrare nel patrimonio dei fatti pacifici; la parte valutativa no, resta sempre soggetta al vaglio del giudice. Chi redige la perizia dovrebbe avere ben chiara questa distinzione, perche essa suggerisce dove conviene essere massimamente rigorosi: nei fatti misurabili, che possono diventare punti fermi, e nel metodo con cui dai fatti si risale alle valutazioni.

Attenzione, pero: anche i fatti contenuti nella perizia non si trasformano automaticamente in pacifici solo perche stanno dentro un documento tecnico di parte. La perizia resta, nel suo complesso, un atto di parte. Il fatto storico diventa pacifico se e allegato negli atti difensivi in modo specifico e non contestato dall'avversario; la sua presenza in una perizia lo documenta e lo rende credibile, ma non sostituisce l'allegazione processuale ne aggira il contraddittorioContraddittorio tecnicoIl contraddittorio tecnico è il principio per cui le operazioni peritali devono svolgersi con la partecipazione delle parti e dei loro consulenti, che hanno facoltà di assistere, formulare rilievi e proporre osservazioni. Garantisce che….

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Cosa significa in pratica per chi ha ragione tecnicamente

A questo punto la domanda concreta e: se ho ragione sul piano tecnico e la mia perizia e solida, cosa cambia sapere che non diventa pacifica per non contestazione? Cambia molto, e in senso costruttivo. Sgombra il campo da un'illusione e indica la strada giusta.

L'illusione da abbandonare e quella per cui "perizia non contestata uguale causa vinta". E l'equivoco piu diffuso tra chi si affaccia a una controversia tecnica. Molti pensano che, depositata una bella relazione, se l'avversario non replica punto per punto la partita sia chiusa. Non e cosi: il giudice conserva sempre il potere-dovere di valutare le conclusioni nel merito e puo disattenderle, purche motivi. La solidita intrinseca della perizia conta piu dell'assenza di contestazioni avversarie.

La strada giusta, invece, e questa: proprio perche la perizia resta un indizio da valutare, il suo peso dipende dalla sua qualita. Un indizio debole vale poco; un indizio forte, documentato e verificabile, orienta il giudice. La Cassazione stessa, negando alla perizia il valore di prova autonoma, non la degrada a carta straccia: la qualifica come "mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione". Quella valutazione e il terreno su cui si vince o si perde, ed e un terreno tecnico.

C'e poi un corollario che ribalta la prospettiva a favore di chi ha una buona perizia. Se e vero che la mancata contestazione non basta a dare valore alla mia perizia, e altrettanto vero che il silenzio dell'avversario non e una difesa. La controparte che si limita a non contestare non ha smontato nulla: ha solo scelto di non entrare nel merito tecnico. E quando la mia perizia e supportata da dati oggettivi, il giudice puo apprezzarla ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e fondarvi il convincimento, dandone adeguata motivazione. Per contrastarla davvero, l'avversario deve contrapporre elementi tecnici: una controperiziaControperiziaLa controperizia è la perizia di parte con cui l'assicurato o il danneggiato verifica e, se necessario, contesta la valutazione formulata dal perito della compagnia. Il consulente incaricato riesamina in modo autonomo i fatti, le…, rilievi puntuali, dati alternativi. Non il non detto.

In altri termini: la non contestazione non ti fa vincere, ma nemmeno ti fa perdere per il solo silenzio dell'altro. Ti riporta al punto giusto, che e il confronto tecnico. E in quel confronto vince chi porta le misure migliori, il metodo piu trasparente e i dati piu difficili da contestare. Se stai valutando come reagire a una perizia avversaria, il tema e sviluppato nella pagina dedicata a come contestare una perizia di parte avversaria.

Come rendere la tua perizia difficile da ignorare

Se il valore della perizia si gioca sulla valutazione del giudice e non sulla non contestazione, l'obiettivo operativo diventa chiaro: costruire una relazione che il giudice non possa disattendere con una motivazione sbrigativa. Gli strumenti sono concreti e tutti riconducibili a un'idea: trasformare le opinioni in dati verificabili.

Misure, non impressioni. Una perizia fondata su misurazioni strumentali datate e verificabili e molto piu solida di una basata su osservazioni a occhio. La lunghezza di una lesione, l'umidita di una muratura, la temperatura superficiale di un ponte termico, la quota di un cedimento: sono dati che chiunque, anche il consulente avversario o il CTU eventualmente nominato, puo controllare. Il peso di un dato ripetibile e strutturalmente superiore a quello di un giudizio soggettivo. Il punto e approfondito nella pagina sulla perizia senza misure e il valore delle prove strumentali.

Metodo dichiarato e ripetibile. Esplicitare la metodologia adottata, le norme tecniche di riferimento, gli strumenti utilizzati con la relativa taratura e i criteri di calcolo consente al giudice di seguire il ragionamento e di apprezzarne la solidita. La ripetibilita e la garanzia che i risultati non dipendano da chi ha eseguito la misura: e la caratteristica che, piu di ogni altra, rende un accertamento credibile. Il legame tra metodo, ripetibilita e valore in giudizio e trattato nella pagina su metodo e ripetibilita della perizia.

Distinzione netta tra fatti e valutazioni. Una perizia ben costruita separa con chiarezza cio che ha rilevato (i fatti) da cio che ne inferisce (le valutazioni). Questa struttura aiuta il giudice a individuare i punti fermi e rende piu solide anche le conclusioni, perche mostra il percorso logico che le sostiene. Confondere i due piani, al contrario, indebolisce l'intero elaborato.

Equilibrio e onesta. Una perizia palesemente di parte, che ignora gli elementi sfavorevoli al proprio assistito, perde credibilita. Una relazione che affronta anche i punti deboli e li argomenta risulta piu attendibile e piu difficile da liquidare. Il giudice percepisce la differenza tra un tecnico che ragiona e un avvocato travestito da perito.

Chiarezza espositiva. Il giudice non e un tecnico specialista. Una perizia che traduce la complessita in un linguaggio comprensibile, con tabelle, schemi e una sequenza logica ordinata, viene letta, compresa e utilizzata; una perizia ermetica resta inerte nel fascicolo, per quanto corretta nel merito.

Il senso di questi accorgimenti e uno solo: se la perizia deve superare la "doverosa valutazione" del giudice, allora va costruita per reggere quella valutazione. La non contestazione dell'avversario e un dettaglio; il modo in cui la relazione dialoga con il giudice e cio che decide.

Da opinione a indizio difficile da ignorare Misure dati strumentali Metodo dichiarato, tracciabile Ripetibilita controllabile da terzi Indizio forte art. 116 c.p.c. Il giudice deve motivare Cass. n. 5362/2025
Misure, metodo e ripetibilita trasformano la perizia da opinione in indizio forte, che il giudice deve valutare con adeguata motivazione.

In sintesi

La perizia di parte e il principio di non contestazione vivono su piani diversi. L'art. 115 c.p.c. rende pacifici i fatti storici allegati e non contestati; le conclusioni di una perizia sono valutazioni tecniche, non fatti, e per questo non possono diventare pacifiche per il solo silenzio dell'avversario. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ord. n. 34450/2022: le conclusioni della perizia stragiudiziale "non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice".

L'ordinanza della Terza Sezione n. 5362 del 28 febbraio 2025 ha aggiunto il tassello decisivo: la perizia di parte e una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio, e se il giudice vi fonda la decisione deve fornire adeguata motivazione, perche per l'ontologica non terzieta della valutazione di parte non basta che la perizia non sia stata contestata. Nella stessa direzione vanno l'ord. n. 2524/2023, la sentenza n. 259/2013 e la sentenza n. 2063/2010, che confermano la natura di mera allegazione difensiva della CTP.

La conclusione onesta e anche la piu utile: la mancata contestazione non ti fa vincere la questione tecnica, ma il silenzio dell'avversario non ti fa perdere. Resta il confronto tecnico, e in quel confronto pesa la qualita della perizia. Una relazione fondata su misure, metodo dichiarato e ripetibilita e un indizio forte, che il giudice puo apprezzare ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e che la controparte non puo neutralizzare con il non detto, ma solo con altri elementi tecnici.

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Questo articolo ha finalita informative generali e non costituisce parere legale ne sostituisce la valutazione del proprio avvocato e del tecnico di fiducia sul caso concreto. I principi e le pronunce citati vanno verificati alla luce della situazione specifica e degli eventuali aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.

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Domande frequenti su perizia di parte e principio di non contestazione

Se la controparte non contesta la mia perizia di parte, i suoi contenuti diventano prova?

No. Per la Cassazione (ord. n. 34450/2022) le conclusioni di una perizia stragiudiziale non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma restano un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione del giudice. La mancata contestazione non le trasforma in fatti pacifici ex art. 115 c.p.c.

Cosa prevede il principio di non contestazione dell'art. 115 c.p.c.?

L'art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti storici non specificamente contestati dalla parte costituita. Opera pero solo sui fatti allegati, non sulle valutazioni tecniche: la perizia di parte contiene giudizi e opinioni, non fatti puri, e quindi ne resta fuori.

Perche la perizia di parte non rientra nel principio di non contestazione?

Perche esprime una valutazione tecnica, non un fatto storico. Cass. n. 34450/2022 chiarisce che le conclusioni peritali non sono un fatto suscettibile di prova, ma un elemento indiziario. Cass. Sez. III ord. n. 5362 del 28 febbraio 2025 aggiunge che, per l'ontologica non terzieta della valutazione di parte, non basta che la perizia non sia stata contestata.

Se la controparte ignora la mia perizia, ho gia vinto la questione tecnica?

No, e un equivoco frequente. La mancata contestazione non equivale a vittoria: il giudice conserva il potere-dovere di valutare nel merito le conclusioni tecniche e puo disattenderle. Contano il metodo, le misure e la ripetibilita della perizia, non il silenzio dell'avversario.

Cosa aggiunge Cass. Sez. III ord. n. 5362/2025 sul tema?

Ribadisce che la perizia di parte e una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio, e precisa che, se il giudice fonda la decisione su una perizia stragiudiziale, deve fornire adeguata motivazione: per l'ontologica non terzieta della valutazione, la sola assenza di contestazione non e sufficiente.

La controparte puo limitarsi a non contestare la mia perizia?

In fatto puo restare silente, ma non e una strategia solida. Se la perizia e tecnicamente robusta e supportata da dati oggettivi, il giudice puo apprezzarla e fondarvi il convincimento ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; per contrastarla davvero la controparte deve contrapporre elementi tecnici, non il semplice silenzio.

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