La CTU nell'arbitrato: la consulenza disposta dagli arbitri e il ruolo del CTP
Anche nell'arbitrato esiste una consulenza tecnica equivalente alla CTU del processo civile: gli arbitri, quando la lite richiede competenze specifiche, possono nominare uno o piu consulenti. La disciplina e nell'art. 816-ter c.p.c., con alcune differenze rispetto al tribunale che conviene conoscere.
Cosa prevede l'art. 816-ter c.p.c.
Prevede che gli arbitri possano farsi assistere da uno o piu consulenti tecnici per l'istruzione della causa. La norma regola anche la possibilita, per gli arbitri, di richiedere alla pubblica amministrazione informazioni scritte su atti e documenti necessari. E lo strumento con cui il dato tecnico entra ufficialmente nel procedimento arbitrale.
Le differenze con la CTU del tribunale
Le procedure sono piu snelle. A differenza del consulente d'ufficio nel processo civile, il consulente nominato dagli arbitri non presta giuramento e puo rifiutare l'incarico senza i presupposti del codice. Restano invece fermi i principi essenziali: imparzialita e, soprattutto, contraddittorio nello svolgimento delle operazioni.
Il contraddittorio nelle operazioni
E la garanzia centrale. Le parti devono essere avvisate dell'inizio delle operazioni e possono parteciparvi con i propri consulenti tecnici di parte, formulando richieste e depositando osservazioni. E qui che si difende la posizione tecnica: presidiare i sopralluoghi, verificare i dati e contestare per tempo metodi e conclusioni.
Perche affiancare un consulente di parte
Perche la relazione del consulente arbitrale pesera sul lodo. Un consulente di parte verifica il lavoro tecnico, ne evidenzia errori e lacune e fornisce agli arbitri elementi solidi: un controllo analogo a quello che, nel processo, porta alla contestazione della CTU. Per inquadrare i due tipi di arbitrato si veda arbitrato rituale e irrituale.
Tutte le domande frequenti del sitoSfogliale raggruppate per tema e per argomentoApri l’indice FAQ →Domande frequenti su ctu in arbitrato
Gli arbitri possono nominare un consulente tecnico?
Si. L'art. 816-ter c.p.c. consente agli arbitri di farsi assistere da uno o piu consulenti tecnici. E l'equivalente, nell'arbitrato, della CTU del processo civile.
Il consulente nominato dagli arbitri presta giuramento?
No: nell'arbitrato il consulente tecnico non e tenuto a prestare giuramento e puo anche rifiutare l'incarico, senza i presupposti richiesti nel processo ordinario. Restano fermi il contraddittorio e il dovere di imparzialita.
Le parti partecipano alle operazioni peritali?
Si: le operazioni vanno svolte nel contraddittorio delle parti, che devono essere avvisate dell'inizio dei lavori e possono parteciparvi con i propri consulenti tecnici di parte, depositando osservazioni.
A cosa serve il consulente di parte se c'e gia quello degli arbitri?
Il consulente di parte verifica metodo e dati della consulenza arbitrale, segnala errori e lacune e fa valere le ragioni tecniche della parte: gli arbitri devono tener conto delle osservazioni nel decidere.