Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetto dell'opera
CODICE CIVILE: Capo VII: Dell’appalto
Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetto dell'opera
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore (1223).
Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto (2226; att. 181).
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Cosa garantisce l'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 c.c.?
L'art. 1668 c.c. prevede che, in presenza di difformità o vizi, il committente possa esigere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto se i difetti non sono eliminabili o se l'eliminazione è eccessivamente onerosa.
Il committente può rifiutare il pagamento per vizi dell'opera?
Sì, proporzionalmente. Il committente ha diritto a trattenere una somma a garanzia fino alla risoluzione dei vizi, oppure a chiedere giudizialmente la riduzione del prezzo pari al costo di ripristino.
Come si quantifica la riduzione del prezzo prevista dall'art. 1668?
La riduzione è pari alla diminuzione di valore dell'opera causata dai vizi o al costo necessario per eliminarli. Il CTP elabora un computo metrico estimativo dei lavori di riparazione a supporto della richiesta.
Quando il committente ha diritto alla risoluzione del contratto?
La risoluzione è ammessa quando i vizi sono talmente gravi da rendere l'opera inidonea alla sua destinazione e non siano eliminabili con interventi ragionevoli. Serve una perizia tecnica che dimostri l'entità del difetto.
I diritti ex art. 1668 si cumulano con il risarcimento del danno?
Sì, se il vizio è imputabile a dolo o colpa dell'appaltatore. Il committente può cumulare la riduzione del prezzo (o risoluzione) con il risarcimento dei danni ulteriori subiti, come spese di alloggio alternativo o perdita di reddito.