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Verifica dell'impianto fotovoltaico prima della scadenza della garanzia

Approfondimento · 2026-09-06

Tecnico con elmetto e tablet su una copertura industriale coperta di moduli fotovoltaici, al tramonto, con montagne innevate sullo sfondo e la sagoma di una clessidra sospesa nel cielo. Illustrazione generata con AI.
Tecnico con elmetto e tablet su una copertura industriale coperta di moduli fotovoltaici, al tramonto, con montagne innevate sullo sfondo e la sagoma di una clessidra sospesa nel cielo. Illustrazione generata con AI.

Se l'impianto rende meno del previsto e la garanzia sta per scadere, l'ordine è questo: denunciare per iscritto il difetto al costruttore o all'installatore appena lo si scopre, senza attendere l'esito della perizia; scaricare i dati di produzione grezzi finché il sistema di monitoraggio li conserva; recuperare contratto, capitolatoCapitolato d'appaltoIl capitolato d'appalto è il documento contrattuale che descrive le opere da eseguire, i materiali da impiegare, le modalità esecutive e le condizioni economiche e normative dell'appalto. Costituisce il parametro fondamentale per… e certificati di garanzia; far misurare l'impianto prima della scadenza, non dopo. Le due cose servono a scopi diversi e non si sostituiscono a vicenda. La denuncia tempestiva è ciò che conserva il diritto, perché i termini di decadenzaDecadenzaLa decadenza è la perdita della possibilità di esercitare un diritto o di compiere un atto quando non si rispetta il termine perentorio fissato dalla legge o dal contratto. A differenza della prescrizione, è generalmente insensibile a… decorrono dalla scoperta del vizio e non dalla conclusione degli accertamenti; la verifica strumentale è ciò che documenta il difetto e ne individua la causa, quando la contestazione va sostenuta.

Questa pagina spiega che cosa comprende una verifica tecnica di un impianto fotovoltaicoImpianto fotovoltaicoL'impianto fotovoltaico è il sistema che converte la radiazione solare in energia elettrica attraverso moduli a semiconduttore. La sua resa effettiva dipende da progettazione, orientamento, qualità dei componenti, installazione e…, quali prove servono per passare da un sospetto a un accertamento documentato, sostenibile in contraddittorioContraddittorio tecnicoIl contraddittorio tecnico è il principio per cui le operazioni peritali devono svolgersi con la partecipazione delle parti e dei loro consulenti, che hanno facoltà di assistere, formulare rilievi e proporre osservazioni. Garantisce che…, e perché la finestra temporale della garanzia è la variabile che pesa di più. È rivolta a proprietari di impianti su capannoni e coperture aziendali, a titolari di impianti residenziali e agricoli e agli avvocati che li assistono.

Perché conviene verificare prima che la garanzia scada

Perché una verifica eseguita a garanzia aperta permette di chiedere la sostituzione o il ripristino a chi ha venduto e installato; la stessa verifica eseguita dopo permette solo di sapere che cosa c'era.

La ragione non è formale ma probatoria. Un impianto fotovoltaico è un bene che si degrada per definizione, in modo previsto e dichiarato dal costruttore. Più tempo passa, più diventa difficile separare ciò che è degrado fisiologico da ciò che è difetto, e più diventa facile per la controparte sostenere che il problema è nato dopo la scadenza o che dipende da manutenzione carente. Il tempo lavora sistematicamente contro chi contesta.

Va detto subito ciò che una verifica tecnica non fa: non interrompe i termini e non conserva da sola alcun diritto. Nell'appalto la decadenza corre dalla scoperta del vizio, non dalla data della perizia; lo stesso vale per i termini di denuncia previsti per la vendita e per quelli, spesso più brevi, che le garanzie commerciali dei costruttori impongono. Attendere l'esito degli accertamenti prima di scrivere alla controparte è l'errore che costa di più, perché può far perdere un diritto che la misura avrebbe potuto sostenere. La sequenza corretta è l'opposta: denuncia scritta e reclamo al costruttore o all'installatore appena il sospetto è circostanziato, con la descrizione di ciò che si è rilevato e la riserva espressa degli accertamenti tecnici in corso; la relazione arriva dopo e sostiene una contestazione già formulata nei termini. Sulla forma della comunicazione e sulla norma da invocare conviene sentire l'avvocato prima di inviarla, perché la scelta cambia il destinatario e la scadenza.

C'è poi un problema pratico che si presenta quasi sempre e che nessuno si aspetta: i dati. Molti sistemi di monitoraggio conservano il dettaglio a passo fine — la produzione per stringa a quindici minuti — solo per un periodo limitato, e oltre quella finestra restano i totali mensili o annui. I totali dicono che l'impianto produce poco; non dicono quale stringa, in quali ore, con quale andamento. Quando l'esportazione dei dati grezzi diventa impossibile, si è perso l'unico documento che permetteva di datare l'inizio del problema. È la cosa che si perde per prima ed è gratuita da salvare: si esporta e si archivia, prima ancora di decidere se contestare.

Infine, le garanzie contrattuali del costruttore sono quasi sempre condizionate. Registrazione del prodotto, manutenzione documentata, rispetto delle prescrizioni di installazione, obbligo di segnalazione entro termini brevi dalla scoperta: sono clausole che si leggono quando ormai servono, e che una verifica tempestiva permette invece di rispettare.

Garanzia di prodotto e garanzia di resa: non sono la stessa cosa

Sono due impegni distinti, con oggetto diverso, durata diversa e modo di attivarsi diverso: confonderli è l'errore che fa naufragare più contestazioni.

La garanzia di prodotto del costruttore copre i difetti di materiali e di fabbricazione del modulo: delaminazione, ingresso di umidità, corrosione dei contatti, degrado del backsheet, difetti della scatola di giunzione o dei diodi di bypass, rotture non riconducibili a cause esterne. Si aziona dimostrando che il modulo è difettoso, non che l'impianto produce poco.

La garanzia di resa, chiamata anche garanzia di potenza o di prestazione, è l'impegno del costruttore a che il modulo conservi una quota della potenza nominale a scadenze determinate. Il punto tecnico che quasi tutti mancano è che il suo oggetto è la potenza del modulo misurata in condizioni standard di prova — irraggiamento di 1000 W/m², temperatura di cella di 25 °C, spettro AM 1,5 — e non l'energia prodotta dall'impianto. Per attivarla non basta il contatore: serve una misura di potenza sul modulo, tipicamente su un campione concordato e in laboratorio. Il riferimento pertinente per quella misura è la serie IEC 60904 sui dispositivi fotovoltaici: in particolare la IEC 60904-1, sulla misura delle caratteristiche corrente-tensione, e la IEC 60904-3, che stabilisce i principi di misura e lo spettro solare di riferimento AM 1,5 al quale i valori vanno riportati. La serie CEI EN IEC 61215 è un'altra cosa: disciplina la qualifica del progetto e l'omologazione del tipo dei moduli per applicazioni terrestri, cioè prove sul modello di modulo, e non è un protocollo per verificare la resa di un impianto in esercizio. Restano poi decisive le condizioni contrattuali: tolleranze ammesse, incertezza di misura riconosciuta, laboratorio accettato e modalità di campionamento sono definite dal contratto e vanno lette prima di programmare le prove.

La garanzia dell'installatore sull'opera è un'altra cosa ancora e riguarda progettazione, posa, cablaggi, dimensionamento e configurazione: risponde chi ha eseguito, secondo la disciplina dell'appalto e in particolare degli artt. 1667 e 1668 c.c. su difformità e vizi dell'opera.

La garanzia di rendimento contrattuale compare invece nei contratti di realizzazione chiavi in mano e in quelli di gestione e manutenzione, e qui sì l'oggetto è l'energia o il performance ratio dell'impianto: è la sola forma in cui una promessa di produzione diventa un'obbligazione verificabile con i dati di esercizio.

La conseguenza operativa è che soggetti diversi rispondono di cose diverse, e ciascuno tende a indicare l'altro. Il costruttore dei moduli attribuisce il calo alla posa, l'installatore ai moduli, il manutentore a entrambi. Uscire da questo triangolo richiede di accertare la causa prima di scrivere a qualcuno, non dopo aver ricevuto tre rifiuti.

Perché una stima non dimostra un calo di resa

Confrontare la produzione reale con il numero scritto nel preventivo non dimostra un difetto: dimostra soltanto che una misura e una stima commerciale non coincidono.

Le stime di produzione consegnate in fase di vendita sono elaborate con parametri standard e con ipotesi favorevoli: orientamento e inclinazione nominali anziché quelli reali, ombreggiamenti spesso non rilevati sul posto, perdite di sistema assunte a valori di catalogo, nessun conto del comportamento in temperatura del modulo specifico su quella copertura. Non sono documenti falsi: sono documenti previsionali, e come tali non hanno la struttura di una misura. Una contestazione costruita su quel confronto viene smontata con un'osservazione sola — che il termine di paragone è una previsione — e quando questo accade la posizione di chi contesta è compromessa anche per il seguito.

La sostituzione corretta è una baseline di producibilità attesa costruita sul sito specifico. Non è una formalità metodologica: è la differenza fra un'affermazione e una prova.

Come si costruisce la producibilità attesa del sito

Si ricostruisce quanto quell'impianto, in quel luogo, con quella configurazione reale, avrebbe dovuto produrre nel periodo osservato. Gli elementi sono questi.

  • La configurazione realmente installata: potenza di picco effettiva, numero e disposizione delle stringhe, tecnologia dei moduli, azimut e inclinazione misurati sul posto. Difformità fra progetto e realizzato sono frequenti e cambiano il risultato.
  • L'irraggiamento sul piano dei moduli, ricavato da banche dati climatiche indipendenti — PVGIS del Centro comune di ricerca della Commissione europea, o NASA POWER — e, dove servono i dati del singolo anno e non la media pluriennale, dalle serie storiche disponibili per quella località.
  • Gli ombreggiamenti reali, rilevati in campo: profilo dell'orizzonte, camini, corpi tecnici, alberi cresciuti dopo l'installazione, edifici costruiti in seguito e ombreggiamento reciproco fra le file di moduli. È la voce che più spesso spiega da sola uno scarto che sembrava un difetto.
  • Le perdite di sistema: cablaggi, conversione, mismatch fra moduli, sporcamento, e soprattutto temperatura, che su una copertura metallica di un capannone incide molto più che su un tetto ventilato.
  • La produzione realmente misurata, presa per stringa e a passo fine, non in totale.

L'indicatore che sintetizza il confronto è il performance ratio: il rapporto fra l'energia prodotta e quella producibile con l'irraggiamento realmente incidente, definito dalla norma sul monitoraggio delle prestazioni degli impianti fotovoltaici, la IEC 61724-1. Il suo pregio è che riduce molto l'effetto della variabilità dell'irraggiamento: un anno poco soleggiato abbassa i kWh e la resa specifica, e incide assai meno sul performance ratio. Non è però un indicatore depurato dal meteo in senso pieno, e va letto sapendolo, perché la temperatura di funzionamento, lo sporcamento, la distribuzione spettrale della radiazione e l'angolo di incidenza continuano a influenzarlo. Per questo i confronti si fanno su periodi omogenei e, dove i dati lo permettono, tenendo conto dell'effetto della temperatura. Con queste cautele un performance ratio che scende mentre l'irraggiamento resta nella norma indirizza verso l'impianto e non verso l'annata.

Per un ordine di grandezza preliminare, prima di commissionare qualunque verifica, è disponibile il calcolo della produzione di un impianto fotovoltaico, che usa gli stessi dati di irraggiamento ufficiali. È una stima orientativa e va usata per capire se vale la pena approfondire, non come base di una contestazione: una baseline sostenibile in contraddittorio richiede il rilievo in campo.

Le prove strumentali: curva I-V, elettroluminescenza, termografia

Lo scarto misurato dice che c'è un problema; le prove in campo dicono dov'è e di che natura è. Senza questo secondo passaggio la contestazione resta indirizzata a nessuno.

Termocamera, multimetro con puntali e tablet con curve di misura, appoggiati sulla copertura accanto alle file di moduli fotovoltaici. Illustrazione generata con AI, non documentazione di un caso reale.
Termocamera, multimetro con puntali e tablet con curve di misura, appoggiati sulla copertura accanto alle file di moduli fotovoltaici. Illustrazione generata con AI, non documentazione di un caso reale.

Il quadro di riferimento per le verifiche degli impianti connessi alla rete è la CEI EN 62446-1, che stabilisce la documentazione, le prove di accettazione e la verifica ispettiva e articola le prove in due categorie: quelle di base, previste per ogni impianto, e quelle aggiuntive per gli impianti più estesi o complessi, fra le quali rientra la misura della curva corrente-tensione. Sul piano progettuale il riferimento nazionale è la guida CEI 82-25, «Guida alla progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di generazione fotovoltaica», oggi articolata in più parti pubblicate in tempi diversi: va consultata nelle parti in vigore al momento della verifica. La stessa avvertenza vale per tutte le norme richiamate in questa pagina: le sigle identificano il documento, non la sua edizione. Le norme tecniche sono riviste periodicamente e nella relazione ognuna va citata con l'edizione in vigore alla data dell'accertamento, perché prescrizioni, limiti e procedure possono cambiare fra un'edizione e la successiva. Quali norme e quali procedure si applichino al singolo accertamento dipende poi dall'impianto, dal difetto ipotizzato e da ciò che la garanzia contrattuale richiede di dimostrare: non esiste un protocollo unico valido per tutte le verifiche di fine garanzia.

La curva I-V di stringa è la prova centrale. Si misura la caratteristica corrente-tensione rilevando contestualmente irraggiamento e temperatura di cella, e si riporta il risultato alle condizioni standard per renderlo confrontabile con i dati di targa; la misura in campo delle caratteristiche corrente-tensione è oggetto della IEC 61829. La forma della curva orienta la diagnosi, senza chiuderla da sola. Una corrente di cortocircuito più bassa dell'attesa rimanda a sporcamento, ombreggiamento diffuso o disaccoppiamento fra i moduli; una tensione a vuoto più bassa rimanda a diodi di bypass in corto o in conduzione permanente, che escludono porzioni di modulo, ma anche a un numero di moduli in stringa diverso da quello assunto e a una temperatura di cella più alta di quella usata per riportare la misura alle condizioni standard, che è la causa apparente da escludere per prima; i gradini segnalano disuniformità fra le parti della stringa, tipicamente ombreggiamento parziale, con i diodi di bypass che entrano in conduzione e porzioni di stringa fuori servizio. Le due pendenze vanno lette dove hanno significato: la pendenza in prossimità della tensione a vuoto è legata alla resistenza serie — connessioni ossidate, serraggi difettosi, conduttori sottodimensionati, contatti degradati — mentre una pendenza non trascurabile nel tratto a corrente quasi costante, verso il cortocircuito, indica una resistenza di shunt ridotta, cioè percorsi di dispersione interni alla cella, che si osservano fra l'altro nelle celle fratturate e nei quadri di degradazione indotta dal potenziale. Ogni lettura va confermata con le altre prove, perché cause diverse producono deformazioni simili.

L'elettroluminescenza è la tecnica più sensibile per rilevare le microfratture e le porzioni di cella che non conducono. Si alimenta il modulo in corrente continua nel senso diretto, al buio, e si registra con una camera sensibile l'emissione nel vicino infrarosso: le aree che non conducono restano scure. Compaiono così microfratture delle celle, interruzioni dei contatti, difetti di saldatura dei collegamenti, aree inattive e i quadri tipici della degradazione indotta dal potenziale. Il metodo è descritto nella specifica tecnica IEC TS 60904-13. Dopo la grandine e nelle contestazioni sulla qualità dei moduli è la prova che aggiunge più informazione delle altre, ma documenta lo stato del modulo, non la causa che lo ha prodotto: un quadro di fratture è compatibile con impatti, con sollecitazioni di trasporto e movimentazione, con una posa scorretta o con carichi eccessivi, e l'attribuzione a un evento nasce dal confronto con i dati di esercizio, con la documentazione dell'evento e con la distribuzione delle fratture sul campo.

La termografiaTermografiaLa termografia è una tecnica diagnostica non distruttiva che rileva le temperature superficiali di un oggetto mediante immagini a infrarossi, evidenziando differenze altrimenti invisibili a occhio nudo. Consente di individuare ponti… a infrarossi individua i punti caldi, le celle in inversione, le stringhe scollegate, i diodi in conduzione e le giunzioni surriscaldate. Va eseguita con irraggiamento sufficiente e in condizioni stabili, altrimenti restituisce falsi negativi; la termografia all'aperto di moduli e impianti è trattata nella specifica tecnica IEC TS 62446-3. È la prova che collega la questione della resa a quella della sicurezza. Un punto caldo è anzitutto una perdita di produzione e un'anomalia da approfondire, non un principio di incendio: solo in condizioni particolari — sovratemperature elevate e persistenti, difetti di connessione, materiali combustibili a contatto — diventa rilevante anche sul piano del rischio, e il tema è sviluppato nella pagina su incendio dell'impianto fotovoltaico, cause e criticità. Sul piano della qualificazione dell'operatore il riferimento è la UNI EN ISO 9712, che stabilisce i criteri di qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttiveProve non distruttive (PnD)Le prove non distruttive (PnD) sono l'insieme delle indagini che consentono di valutare lo stato e le caratteristiche di materiali e strutture senza danneggiarli o comprometterne la funzionalità. Comprendono, tra le altre, prove…, fra cui il metodo termografico: certifica la competenza di chi esegue la prova, non la validità del singolo rilievo né le conclusioni che se ne traggono.

A queste si affiancano le verifiche elettriche ordinarie — continuità dei conduttori di protezione, resistenza di isolamento, tensione a vuoto e corrente di cortocircuito di stringa, controllo di configurazione e log degli inverter — e, quando la contestazione riguarda la garanzia di potenza, la misura di potenza in laboratorio su moduli campione, con campionamento concordato fra le parti e conservazione dei moduli smontati.

Nessuna di queste prove, presa da sola, chiude una controversia. È la convergenza fra dati di esercizio, curve I-V, immagini di elettroluminescenza e termogrammi a rendere una conclusione difficile da smontare in contraddittorio; una sola prova isolata offre alla controparte esattamente il fianco che non era necessario esporre.

Il danno da grandine che non si vede

Dopo una grandinata la conclusione «non ci sono vetri rotti, quindi non c'è danno» è tecnicamente infondata, ed è una delle situazioni in cui un calo di resa resta più facilmente non accertato.

La qualificazione di progetto dei moduli prevede una prova di impatto con sfere di ghiaccio, e i moduli che la superano resistono all'impatto come vetro. La cella di silicio cristallino che sta sotto è però spessa frazioni di millimetro: un urto assorbito dal vetro può fratturarla senza lasciare traccia visibile. All'inizio la microfrattura non produce un calo percepibile, perché la corrente aggira la lesione. Poi i cicli termici giornalieri, il vento, il carico di neve e le dilatazioni la propagano: la frattura isola progressivamente porzioni di cella, che smettono di produrre, e quando una porzione isolata resta in serie con il resto della stringa comincia a comportarsi da carico, si scalda e diventa un punto caldo.

Le conseguenze pratiche sono tre. La prima è che il sopralluogo a vista non è in grado di escludere il danno, e una perizia che si limita a quello non ha accertato nulla. La seconda è che il danno cresce nel tempo: la stessa grandinata produce, a distanza di anni, una perdita molto maggiore di quella misurabile subito. La terza è la più costosa: se il difetto emerge a distanza di tempo, collegarlo a quell'evento diventa arduo, e la compagnia o il costruttore possono legittimamente sostenere che la causa è un'altra. La grandine è per sua natura un evento datato e documentabile: è un vantaggio probatorio che si conserva solo accertando presto.

Per il versante assicurativo dell'evento atmosferico — condizioni di polizza, franchigie, criteri di stima e contestazione della liquidazione — il percorso è quello descritto nella pagina sulla perizia per danni da grandine ed eventi atmosferici sul tetto.

Le situazioni che arrivano a garanzia quasi scaduta

Le contestazioni sul fotovoltaico si ripetono in poche configurazioni riconoscibili, e in molte di esse il problema esisteva da anni prima che qualcuno lo misurasse. Quelli che seguono sono schemi tipici, non casi di clienti.

L'impianto su capannone che ha sempre reso poco. È una configurazione ricorrente sui campi in copertura di capannone: la produzione è bassa fin dal primo anno, ma manca un termine di paragone affidabile e il livello osservato viene assunto come normale. Le cause ricorrenti sono ombreggiamento reciproco fra le file non considerato in progetto, stringhe di lunghezza disomogenea, inverter configurato male, temperature di esercizio molto più alte del previsto su lamiera. Non è un degrado: è un impianto che non è mai stato conforme, e quando lo si scopre al nono o decimo anno la garanzia di prodotto è alle porte della scadenza.

Il calo che comincia a un certo punto. Fino a un dato periodo l'impianto rende, poi la curva si abbassa e non risale più. Questa configurazione si riconosce solo con i dati per stringa: sul totale mensile la flessione si confonde con il meteo. Le cause tipiche sono degradazione indotta dal potenziale, diodi di bypass guasti, connettori ossidati, umidità entrata nella scatola di giunzione. La data d'inizio, quando i dati grezzi ci sono ancora, è l'elemento che collega il difetto a una causa e a un responsabile.

La grandinata «senza danni». Il tecnico dell'installatore passa, guarda, non trova vetri rotti e chiude la pratica. Due o tre anni dopo la produzione è visibilmente calata e l'elettroluminescenza mostra un reticolo di fratture compatibile con impatti. A quel punto il nesso con l'evento va ricostruito, e non sempre si riesce.

L'impianto che ha cambiato mani o è stato revampato. Compravendita del capannone, subentro societario, sostituzione dell'inverter o di una parte dei moduli con prodotti diversi. Qui si sommano due domande: chi è titolare delle garanzie residue e quali garanzie sono decadute perché la manutenzione non è documentata o perché l'intervento è stato eseguito da soggetto non autorizzato dal costruttore. È una verifica documentale che va fatta prima di qualunque misura, perché può cambiare il destinatario della contestazione.

L'impianto agricolo o residenziale con garanzie disallineate. È una configurazione frequente sui piccoli impianti residenziali e agricoli: la garanzia di prodotto sui moduli, quella dell'installatore sull'opera e quella di potenza del costruttore hanno durate diverse e scadono in momenti diversi. Verificare a ridosso della prima scadenza, e non dell'ultima, è ciò che tiene aperte tutte le strade invece di una sola.

Un dato utile a inquadrare la dimensione del fenomeno: secondo il rapporto statistico del GSE sul solare fotovoltaico, al 31 dicembre 2024 in Italia risultavano in esercizio circa 1,88 milioni di impianti per circa 37.000 MW di potenza, e le prime due regioni per potenza installata erano Lombardia e Veneto. Una quota rilevante di quel parco è stata installata nella stagione degli incentivi ed è oggi in prossimità delle scadenze contrattuali.

Termini, onere della prova e documenti da mettere insieme

Chi lamenta il difetto deve provarlo: lo stabilisce l'art. 2697 c.c., e nelle controversie sul fotovoltaico è la regola che decide l'esito più di ogni altra.

I termini che corrono in parallelo sono diversi a seconda di chi si chiama in causa, e il primo a scadere non è quasi mai quello che si ha in mente:

  • Art. 1667 c.c. — difformità e vizi dell'opera. Nell'appalto il committente decade dalla garanzia se non denuncia le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta; la denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o le ha occultate. L'azione si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.
  • Art. 1669 c.c. — rovina e difetti di cose immobili. Per gli edifici e le altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento l'opera rovina in tutto o in parte, o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile verso il committente e i suoi aventi causa, purché la denuncia sia fatta entro un anno dalla scoperta; il diritto si prescrive in un anno dalla denuncia. L'applicazione di questa disciplina a un impianto fotovoltaico non è automatica: dipende dall'incidenza dell'intervento sulla copertura e sulla funzionalità dell'edificio, e va valutata caso per caso sui documenti e sullo stato dei luoghi.
  • Art. 1495 c.c. — termini e condizioni per l'azione nella vendita. Nella compravendita di soli componenti il compratore decade dalla garanzia se non denuncia i vizi entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge, e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna.
  • Art. 1512 c.c. — garanzia di buon funzionamento. È la norma che governa la garanzia di buon funzionamento pattuita con il venditore dei componenti: se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunciare il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, e l'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta. Sono termini brevissimi, e sono quelli che si perdono aspettando la risposta del fornitore.

Per gli acquisti effettuati da un consumatore si aggiunge la garanzia legale di conformità prevista dal codice del consumo, che segue termini propri. Vale poi un'avvertenza pratica: le garanzie commerciali dei costruttori di moduli sono spesso rette da legge straniera e prevedono foro estero e procedure di reclamo proprie, con termini di segnalazione autonomi rispetto a quelli del codice civile. Vanno lette prima di scrivere, perché una segnalazione fatta nella forma sbagliata può non valere come denuncia. Il corollario operativo è che la denuncia non si rimanda: si invia entro i termini anche quando gli accertamenti tecnici sono appena cominciati, dandone atto nella comunicazione.

I documenti da mettere insieme, in ordine di reperibilità decrescente:

  • contratto, capitolato, offerta con la produzione stimata e relazione di progetto;
  • schede tecniche dei moduli e degli inverter e certificati di garanzia con le relative condizioni;
  • dichiarazione di conformità dell'impianto, verbali di verifica iniziale e schema di stringa;
  • dati di produzione esportati per stringa e a passo fine, sul periodo più lungo disponibile;
  • registro delle manutenzioni, rapporti di intervento e segnalazioni già inviate, con le risposte ricevute;
  • documentazione di eventi atmosferici rilevanti: data della grandinata, eventuale denuncia di sinistro, fotografie, comunicazioni con la compagnia.

Tre cose non vanno fatte prima della verifica, perché alterano irreversibilmente lo stato: smontare o sostituire moduli sospetti senza averli prima documentati e conservati; accettare una sostituzione parziale a saldo e stralcio prima di sapere quanti moduli sono coinvolti; far intervenire il manutentore in autonomia su stringhe e connettori, perché la modifica cancella proprio le tracce che spiegavano la causa. Quando lo stato dei luoghiStato dei luoghiLo stato dei luoghi è la condizione di fatto di un bene o di un sito in un dato momento, così come risulta da rilievi, fotografie, misurazioni e verbali. Documentarlo in modo accurato e tempestivo è essenziale, perché molte controversie… rischia di cambiare o la controparte non collabora, lo strumento per cristallizzarlo prima del giudizio è l'accertamento tecnico preventivo, da valutare con l'avvocato.

Quando la verifica conviene e quando no

Conviene quando c'è una scadenza contrattuale vicina, quando lo scarto di produzione è stabile e non spiegabile con il meteo, o quando c'è stato un evento datato come una grandinata. Non conviene quando l'impianto è piccolo, lo scarto è modesto e si spiega con ombre o sporcamento visibili a occhio.

Gli indicatori a favore, in concreto: una garanzia di prodotto o di potenza in scadenza nei prossimi mesi; una flessione che comincia in una data identificabile nei dati; una grandinata documentata sulla quale non è mai stata fatta una verifica strumentale; una differenza di comportamento fra stringe affiancate, che esclude il meteo per costruzione; un contratto che contiene una garanzia di performance ratio, perché lì l'obbligazione è già misurabile; un impianto in copertura di capannone, dove il valore in gioco e il rischio di innesco giustificano l'approfondimento.

Gli indicatori contrari sono altrettanto netti: impianto residenziale di piccola taglia, scarto contenuto e coerente con il degrado dichiarato dal costruttore, ombreggiamenti evidenti e noti fin dall'origine, moduli visibilmente sporchi mai lavati, garanzie già decadute per manutenzione mai documentata e nessun evento datato a cui agganciare la richiesta. In quei casi il costo delle prove non trova capienza nel beneficio, e va detto prima dell'incarico. Chi promette un esito prima di aver misurato non sta facendo una perizia.

Il perimetro generale della figura e del suo mandato è descritto nella pagina sul consulente tecnico di parte; l'inquadramento tecnico dei difetti costruttivi e di resa è approfondito nella pagina sul contenzioso per difetti dell'impianto fotovoltaico, mentre la quantificazione economica della minore energia prodotta è trattata nella pagina sull'impianto fotovoltaico che non produce. Quando la controversia passa dal costruttore alla compagnia assicurativa, il percorso è quello della contestazione della perizia dell'assicurazione.

Come chiedere una valutazione

Un primo inquadramento serve a capire se le prove strumentali hanno senso e in quale ordine eseguirle. Per farlo in modo utile servono cinque informazioni.

Descrivi l'impianto allo studio. Se una garanzia scade nei prossimi mesi, la prima cosa da fare non è chiamare un tecnico: è mettere per iscritto la denuncia del difetto alla controparte ed esportare i dati di produzione grezzi. Poi si programma la verifica. STArchetipo esegue verifiche su impianti fotovoltaici in Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta, e in Veneto sulle province di Verona e Vicenza. Nella richiesta indica: la materia (calo di resa, difetti dei moduli, danno da grandine, contestazione della garanzia); la provincia in cui si trova l'impianto; la fase in cui ti trovi (sospetto non ancora segnalato, reclamo già inviato al costruttore o all'installatore, sinistro denunciato alla compagnia, causa avviata); l'urgenza o la prossima scadenza che hai davanti, in particolare la data di scadenza della garanzia di prodotto o di potenza; i documenti disponibili (contratto e capitolato, schede tecniche, certificati di garanzia, dati di produzione esportabili, comunicazioni già scambiate). Nel primo contatto diciamo se le prove hanno senso, in quale ordine eseguirle e quali dati e documenti vanno messi al sicuro subito. Se l'incarico prosegue, quello che viene consegnato è una relazione tecnica che contiene la producibilità attesa ricostruita sul sito, il confronto con i dati di esercizio per stringa, le prove eseguite con le condizioni di misura e gli strumenti usati, la localizzazione dei difetti riscontrati e le conclusioni con i limiti dichiarati: utilizzabile per la contestazione al costruttore o all'installatore e per il fascicolo dell'avvocato. All'avvocato che assiste il proprietario forniamo il supporto tecnico nella forma richiesta dal fascicolo; al proprietario, impresa o privato, diciamo prima se la posta in gioco giustifica le prove e quando invece non le giustifica. Scrivi allo studio per un primo confronto.

Questa pagina ha finalità informative generali e non costituisce parere legale né valutazione del caso concreto. Le condizioni delle garanzie variano da contratto a contratto, anche per legge applicabile e foro competente, e i riferimenti normativi e tecnici possono essere soggetti ad aggiornamento: la valutazione di una situazione specifica richiede l'esame dei documenti da parte di un professionista abilitato.

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Domande frequenti su verifica del fotovoltaico e fine garanzia

Come si dimostra che un impianto fotovoltaico produce meno del dovuto?

Non basta confrontare i kWh del contatore con il numero scritto nel preventivo: quello è il confronto fra una misura e una stima commerciale, e non dimostra nulla. Serve ricostruire la producibilità attesa del sito specifico, con l'orientamento e l'inclinazione realmente misurati, gli ombreggiamenti rilevati sul posto e l'irraggiamento effettivo del periodo considerato, poi confrontarla con i dati di produzione per stringa. Lo scarto che resta dopo aver tenuto conto di irraggiamento, ombre, temperatura e sporcamento è l'unico che si può ricondurre a un difetto, e va poi localizzato con le misure in campo.

Che cos'è il performance ratio e perché conta nel contratto?

Il performance ratio è il rapporto fra l'energia effettivamente prodotta e quella che l'impianto avrebbe prodotto con l'irraggiamento realmente incidente sui moduli, alla potenza nominale installata. È l'indicatore definito dalla norma sul monitoraggio delle prestazioni degli impianti fotovoltaici, la IEC 61724-1. La sua utilità pratica è che riduce molto l'effetto della variabilità dell'irraggiamento: un anno poco soleggiato abbassa i kWh prodotti e incide assai meno sul performance ratio. Non lo depura però da tutte le condizioni ambientali, perché temperatura, sporcamento e spettro continuano a pesare, ed è per questo che il confronto si fa su periodi omogenei. Con questa avvertenza, quando un contratto garantisce un valore di performance ratio l'obiezione «è stata un'annata brutta» ha molto meno spazio di quanto ne avrebbe contro una garanzia espressa in kWh.

La grandine può danneggiare i pannelli senza rompere il vetro?

Sì, ed è la situazione più insidiosa. Le celle di silicio cristallino sono spesse frazioni di millimetro e un impatto assorbito dal vetro può comunque fratturarle. La microfrattura all'inizio non riduce la produzione in modo percepibile, ma si propaga con i cicli termici, il vento e il carico di neve fino a isolare porzioni di cella, che diventano inattive e poi punti caldi. Un sopralluogo a vista dopo una grandinata non è in grado di escludere il danno: serve l'elettroluminescenza, che è la tecnica più sensibile per rendere visibili le microfratture, affiancata dalla termografia e dal confronto delle curve I-V. L'attribuzione del danno all'evento nasce poi dall'insieme delle prove e dai riscontri sulla grandinata, non da una singola immagine.

Che differenza c'è fra garanzia di prodotto e garanzia di resa?

La garanzia di prodotto copre i difetti di materiali e fabbricazione del modulo: delaminazione, corrosione dei contatti, difetti del backsheet o della scatola di giunzione, rotture non dovute a cause esterne. La garanzia di resa, o di potenza, è invece l'impegno del costruttore a che il modulo conservi una quota della potenza nominale a scadenze determinate, e si verifica misurando la potenza del modulo in condizioni standard, non leggendo i kWh dell'impianto. Sono due garanzie diverse, con durate diverse e soggetti diversi da chiamare in causa: la durata e le condizioni sono quelle scritte nel contratto e vanno lette, non presunte.

Quanto dura la verifica di un impianto fotovoltaico?

Non esiste una durata standard e chi la indica prima di aver visto l'impianto sta indovinando. I fattori che la determinano sono l'estensione e l'accessibilità del campo, il numero di stringhe da misurare, la disponibilità e la profondità dei dati di monitoraggio, le condizioni meteo, perché la curva I-V e la termografia richiedono soglie minime di irraggiamento e condizioni stabili, e la necessità o meno di prove di elettroluminescenza in campo o su moduli campione in laboratorio. Il rilievo è quasi sempre la parte breve: la ricostruzione della producibilità attesa e l'analisi dei dati storici sono la parte lunga.

Devo aspettare la perizia prima di scrivere al costruttore o all'installatore?

No, ed è l'errore che costa più caro. I termini di decadenza e di prescrizione decorrono dalla scoperta del vizio o dalla consegna dell'opera, non dalla data in cui si chiude un accertamento tecnico: nell'appalto la denuncia dei vizi va fatta entro sessanta giorni dalla scoperta, nella vendita di componenti entro otto giorni, e le garanzie commerciali dei costruttori prevedono spesso termini di segnalazione propri, talvolta più brevi. Una verifica strumentale documenta il difetto e ne individua la causa, ma non interrompe da sola alcun termine. La sequenza corretta è quindi denunciare per iscritto appena il sospetto è circostanziato, riservando espressamente gli accertamenti tecnici in corso, e far seguire la relazione: sulla forma della comunicazione e sulla norma da invocare conviene sentire l'avvocato prima di inviarla.

Cosa posso fare se la garanzia è già scaduta?

Le strade si riducono ma non si chiudono tutte. Restano la responsabilità dell'installatore per i vizi dell'opera nei termini dell'art. 1667 c.c., la responsabilità per gravi difetti dell'art. 1669 c.c. dove ne ricorrano i presupposti, cioè quando l'intervento incide in modo grave sulla copertura e sulla funzionalità dell'edificio: al fotovoltaico non si estende in automatico e va valutata caso per caso, la copertura assicurativa se l'evento è un danno indennizzabile come una grandinata, e la responsabilità del manutentore se il degrado dipende da manutenzione omessa o eseguita male. Cambia però l'onere probatorio: più tempo passa dall'evento o dalla consegna, più diventa difficile collegare lo stato attuale a una causa determinata, ed è esattamente questo il motivo per cui la verifica conviene prima.

Chi paga la verifica se ho ragione?

La verifica la commissiona e la paga chi la chiede. Se la contestazione viene accolta in via stragiudiziale, il rimborso del costo tecnico è materia di trattativa e va chiesto espressamente. Se si arriva in causa e il giudice condanna la controparte alle spese, il compenso del consulente tecnico di parte rientra fra le voci liquidabili, mentre la perizia commissionata prima di agire segue la logica del danno emergente e va domandata negli atti. Nessuno può garantire in anticipo che quel costo verrà recuperato: si può però dire prima dell'incarico se la posta in gioco lo giustifica.

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