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Il valore probatorio della perizia di parte nel processo penale

Approfondimento · 2026-07-12

Illustrazione tematica: Perizia di parte nel processo penale: che valore ha
Illustrazione tematica: Perizia di parte nel processo penale: che valore ha

Nel processo penale la perizia di partePerizia di parteLa perizia di parte è la relazione tecnica redatta da un consulente incaricato da una delle parti, utilizzabile nella trattativa stragiudiziale o in giudizio per sostenere la propria posizione. Per definizione non è imparziale, poiché è…, cioe la consulenza tecnica di parte prevista dall'art. 233 c.p.p., non ha un valore probatorio predeterminato: e uno strumento con cui la difesa o la parte civile portano sapere tecnico nel processo, e il giudice la valuta col libero convincimento (art. 192 c.p.p.), dando conto in motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Il suo peso reale non dipende dalla forma o dal giuramento, ma dalla solidita tecnica e dalla tenuta nel contraddittorioContraddittorio tecnicoIl contraddittorio tecnico è il principio per cui le operazioni peritali devono svolgersi con la partecipazione delle parti e dei loro consulenti, che hanno facoltà di assistere, formulare rilievi e proporre osservazioni. Garantisce che… dibattimentale.

Il tema si lega a quello, piu generale, del valore probatorio della consulenza tecnica di parte, che nel processo civile segue regole in parte diverse, e a quello della perizia di parte giurata o asseverata e dei suoi limiti nel processo. Qui ci concentriamo sul processo penale, dove il linguaggio e le figure cambiano: si parla di consulente tecnico, di perito, di memorie e di indagini difensive. Chi deve difendersi in un procedimentoCedimento differenzialeIl cedimento differenziale è l'abbassamento non uniforme delle fondazioni di un edificio: le diverse porzioni della struttura si abbassano in misura disuguale, generando sollecitazioni anomale che si traducono in lesioni e fessurazioni.… penale ha bisogno di capire cosa puo davvero fare un consulente e come le sue conclusioni entrano nella decisione.

La risposta in breve

La risposta secca e questa: nel processo penale nessuna prova ha un valore legale fissato in anticipo, e la perizia di parte non fa eccezione. Vale il libero convincimento del giudice, disciplinato dall'art. 192 c.p.p.: il giudice valuta la prova dando conto in motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. La consulenza tecnica di parte non e quindi un documento che "vince da solo", ma un contributo tecnico qualificato che il giudice pesa insieme a tutti gli altri elementi.

Lo strumento con cui la parte porta questo contributo e la consulenza tecnica prevista dall'art. 233 c.p.p. Fuori dai casi in cui e disposta una perizia, ciascuna parte puo nominare consulenti tecnici, in numero non superiore a due. Questi possono esporre il proprio parere, anche presentando memorie ai sensi dell'art. 121 c.p.p., e, con l'autorizzazione del giudice, svolgere accertamenti. In dibattimento affiancano il difensore, possono essere esaminati come testimoni tecnici e contribuiscono al contraddittorio, ad esempio contro-esaminando il perito nominato dal giudice o il consulente del pubblico ministero.

C'e pero un messaggio di valore, ed e onesto: il peso reale di una consulenza di parte non sta nella forma o nell'eventuale giuramento, ma nella sua qualita tecnica, cioe nel metodo dichiarato, nelle misure, nella ripetibilita e nella capacita di reggere il confronto in aula. Una consulenza solida puo indurre il giudice a disporre la perizia, a disattendere gli accertamenti del PM o a fondare su di essa il proprio ragionamento. Una consulenza generica, al contrario, viene facilmente superata. Vediamo il quadro nel dettaglio.

Il libero convincimento nel penale (art. 192 c.p.p.)

Il primo principio da fissare e il libero convincimento. Nel processo penale il giudice non e vincolato a regole di prova legale che gli impongano di credere per forza a un certo documento o a una certa dichiarazione. L'art. 192, primo comma, c.p.p. stabilisce che il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. In altre parole, e libero di convincersi, ma non e libero di non spiegare perche: la motivazione e il contrappeso della liberta di valutazione.

Questo principio ha un secondo volto, dettato dallo stesso art. 192. Il comma 2 precisa che l'esistenza di un fatto non puo essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. E una regola di prudenza: gli elementi indiziari, per fondare una decisione, devono avere una certa forza e convergere verso la stessa conclusione. La consulenza tecnica di parte, quando porta dati e misure, si inserisce proprio in questo tessuto di elementi che il giudice deve pesare secondo criteri razionali e verificabili.

Per chi si difende, la conseguenza pratica e importante. Il libero convincimento non significa arbitrio: significa che il giudice puo essere convinto da un buon lavoro tecnico, purche questo sia solido e controllabile. Una consulenza di parte ben fatta non chiede al giudice un atto di fede, gli offre un percorso ricostruttivo che egli puo fare proprio e trasfondere nella motivazione. Ed e qui che la qualita tecnica diventa la vera moneta del processo penale.

Il libero convincimento nel penale (art. 192 c.p.p.) Prove dichiarative e documentali Consulenza tecnica di parte (art. 233) Accertamenti PM e perizia Il giudice valuta criteri razionali Decisione con motivazione art. 192 c.p.p.
Nel penale nessun elemento ha valore legale predeterminato: prove, consulenza di parte e accertamenti confluiscono nella valutazione del giudice, che decide con motivazione (art. 192 c.p.p.).

Il consulente tecnico di parte (art. 233 c.p.p.): chi e e cosa fa

Il consulente tecnico di parteConsulente tecnico di parte (CTP)Il consulente tecnico di parte (CTP) è il tecnico di fiducia nominato da una parte per assisterla negli aspetti tecnici di una controversia. Redige perizie e relazioni a sostegno della posizione del proprio assistito, partecipa alle… e l'esperto che una parte del processo penale sceglie e nomina per portare in giudizio un sapere tecnico o scientifico. La sua disciplina generale, quando non e stata disposta una perizia, e nell'art. 233 c.p.p., che apre uno spazio preciso alla difesa e alla parte civile. La norma stabilisce che, fuori dei casi di perizia, ciascuna parte puo nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici.

Cosa possono fare questi consulenti? La stessa disposizione lo dice in modo chiaro. Possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie ai sensi dell'art. 121 c.p.p. E possono, con l'autorizzazione del giudice, svolgere accertamenti, ad esempio esaminando persone, cose o luoghi. La consulenza di parte, insomma, non e solo un documento scritto: e un'attivita che comprende l'analisi tecnica, l'esame del materiale e la formalizzazione dei risultati in atti destinati al processo.

Il ruolo del consulente prosegue in dibattimento. Qui affianca il difensore e diventa una risorsa nel contraddittorio: aiuta a impostare le domande, chiarisce i punti tecnici, e puo essere sentito ed esaminato sulle proprie valutazioni. In molti procedimenti la sua funzione piu incisiva e proprio il controesame: mettere alla prova le conclusioni del perito nominato dal giudice o del consulente del pubblico ministero, evidenziandone i punti deboli, i passaggi non verificabili o le alternative non considerate.

Vale la pena sottolineare cosa la consulenza di parte non e. Non e un atto di un soggetto terzo e imparziale: e, per definizione, il punto di vista tecnico di una parte. Questo non la squalifica, ma ne definisce la natura. Il giudice sa che proviene da chi ha un interesse nel processo, e proprio per questo la valuta con attenzione al metodo e alla verificabilita, piu che alla provenienza. Una consulenza trasparente, che dichiara i dati di partenza e rende ripetibili i passaggi, e credibile anche se di parte; una consulenza affermativa e priva di riscontri, invece, viene ridimensionata.

Memorie e accertamenti del consulente (artt. 121 e 230 c.p.p.)

Il canale ordinario con cui il parere tecnico entra nel processo penale e la memoria. L'art. 121 c.p.p. prevede che, in ogni stato e grado del procedimento, le parti e i loro difensori possano presentare al giudice memorie o richieste per iscritto. E' lo strumento con cui la difesa formalizza posizioni, argomenti e, appunto, i pareri dei propri consulenti tecnici. Una memoria tecnica ben costruita fissa nero su bianco le osservazioni del consulente, le rende un atto del procedimento e obbliga a fare i conti con esse.

Quando invece una perizia e stata disposta dal giudice, entra in gioco l'art. 230 c.p.p., che disciplina l'attivita dei consulenti tecnici in quel contesto. I consulenti delle parti possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve; possono partecipare alle operazioni peritaliOperazioni peritaliLe operazioni peritali sono la fase in cui il danno, in particolare in ambito assicurativo, viene accertato e quantificato. Si svolgono in contraddittorio: l'assicurato o il danneggiato può parteciparvi con un proprio perito di parte,…, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione. In pratica, il consulente di parte non subisce passivamente la perizia: la accompagna, la controlla dall'interno e lascia traccia dei propri rilievi.

La combinazione di questi strumenti disegna una difesa tecnica attiva. Con l'art. 233 la parte porta il proprio esperto quando non c'e perizia; con l'art. 230 lo affianca al perito quando la perizia c'e; con l'art. 121 mette per iscritto i suoi pareri sotto forma di memoria. Sono tessere diverse dello stesso mosaico: garantire che il sapere tecnico della difesa raggiunga il giudice e che le sue valutazioni siano confrontate con quelle degli altri esperti, in un vero contraddittorio.

Un punto pratico spesso trascurato riguarda la tempestivita e la tracciabilita. Una consulenza serve al massimo se e depositata al momento giusto e se i suoi accertamenti sono documentati in modo verificabile: fotografie datate, misure con strumenti indicati, descrizione del metodo. Cosi la memoria non resta un'affermazione, ma diventa un contributo controllabile che il giudice puo apprezzare e, se lo condivide, trasfondere nella motivazione.

Indagini difensive (art. 391-bis) e accertamenti del PM (artt. 359-360)

La consulenza tecnica di parte vive dentro una cornice piu ampia: quella delle indagini difensive. Con la legge n. 397 del 2000 il legislatore ha introdotto nel codice gli articoli 391-bis e seguenti, riconoscendo al difensore il potere di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito. Il difensore puo, tra l'altro, conferire con persone informate, chiedere dichiarazioni, accedere ai luoghi e documentare lo stato dei fatti. In questo quadro trova spazio anche il ricorso a consulenti tecnici: l'accertamento tecnico difensivo e uno degli strumenti dell'indagine difensiva.

Il senso di questa cornice e riequilibrare le posizioni. Nella fase delle indagini il pubblico ministero dispone di mezzi tecnici propri: gli accertamenti tecnici disciplinati dagli articoli 359 e 360 c.p.p. L'art. 359 c.p.p. riguarda gli accertamenti, i rilievi e le operazioni tecniche per cui sono necessarie specifiche competenze: il PM puo nominare e avvalersi di consulenti. L'art. 360 c.p.p. disciplina invece gli accertamenti tecnici non ripetibili, quelli che riguardano persone, cose o luoghi il cui stato e soggetto a modificazione: in questo caso il PM deve avvisare l'indagato e il difensore, che hanno diritto di nominare propri consulenti e di assistere al conferimento dell'incarico e alle operazioni.

La distinzione tra accertamento ripetibile e non ripetibile e cruciale per la difesa. Cio che e ripetibile puo essere in seguito controllato e rifatto; cio che e irripetibile, invece, si consuma una volta sola, e se la difesa non e presente perde la possibilita di verificarlo. Ecco perche la nomina tempestiva di un consulente di parte e la partecipazione agli accertamenti ex art. 360 sono momenti decisivi: e li che si gioca la possibilita di controllare la genesi della prova tecnica, non solo di criticarla a posteriori.

Da questa cornice deriva una regola operativa semplice. Il consulente di parte serve prima di tutto a controllare il lavoro tecnico dell'accusa: verificare come sono stati eseguiti i rilievi, con quali strumenti, con quale metodo, e se le conclusioni reggono. E serve poi a costruire, con le indagini difensive, un'ipotesi tecnica alternativa fondata su dati propri. Analisi critica degli accertamenti del PM e ricostruzione autonoma sono le due gambe su cui cammina una difesa tecnica efficace.

Che valore hanno pareri e memorie (art. 192; orientamento Cass. 21018/2015)

Torniamo al punto centrale: che valore hanno, concretamente, i pareri e le memorie del consulente di parte? La risposta di sistema resta quella del libero convincimento. Ai sensi dell'art. 192 c.p.p. il giudice li valuta liberamente, insieme agli altri elementi, e ne tiene conto nella misura in cui li ritiene fondati, dandone atto in motivazione. Non c'e una regola che imponga al giudice di accogliere o respingere la consulenza di parte: c'e l'obbligo di spiegare la propria valutazione in modo razionale e verificabile.

Esiste inoltre un orientamento giurisprudenziale, che citiamo con prudenza perche va sempre calato nel caso concreto, secondo cui i pareri resi dal consulente tecnico a mezzo memoria possono essere utilizzati dal giudice ai fini della decisione anche senza l'esame del consulente. Questo vale, in particolare, quando il contenuto tecnico non e specificamente contestato dalle altre parti e il giudice ritiene superflua la perizia. Un'affermazione in questo senso e richiamata in Cass. n. 21018/2015: la leggiamo come indicazione di tendenza, non come regola rigida, perche il potere del giudice di valutare e motivare resta pieno.

Cosa se ne ricava, in concreto? Che la memoria tecnica del consulente non e carta straccia. Se e solida e non viene efficacemente contestata, puo diventare un elemento su cui il giudice fonda la propria decisione, evitando anche una perizia che apparirebbe superflua. E' un riconoscimento pratico del valore della consulenza di parte, ma e anche un riconoscimento condizionato: dipende dalla qualita del contenuto e dalla sua tenuta nel contraddittorio. Non e la forma della memoria a convincere il giudice, e la sostanza tecnica.

Restiamo dunque onesti sul punto. Nessuna consulenza di parte, per quanto ben scritta, "vince da sola" nel penale. Non ha un valore probatorio autonomo e predeterminato; e valutata col libero convincimento; puo essere superata da altri elementi o da una perizia disposta dal giudice. Il suo valore e reale ma relazionale: cresce con la solidita tecnica e con la capacita di reggere l'esame in aula, si assottiglia quando resta un'affermazione senza riscontri.

Consulente di parte e perito: due figure diverse Consulente tecnico di parte Nominato dalla parte (art. 233) Massimo due per parte Porta il punto di vista tecnico Memorie ed esame in aula Non e terzo e imparziale Perito Nominato dal giudice Ausiliario terzo del giudice Presta giuramento Consulenti di parte lo affiancano art. 230 c.p.p. Il giudice non e vincolato: valuta entrambi col libero convincimento (art. 192) e motiva
Il consulente e nominato dalla parte, il perito dal giudice: due ruoli distinti, entrambi valutati dal giudice col libero convincimento e con obbligo di motivazione.
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Consulente di parte e perito del giudice: non confonderli

Uno degli equivoci piu frequenti e confondere il consulente tecnico di parte con il perito. Sono due figure diverse, con origine e funzione diverse. Il perito e nominato dal giudice quando occorre svolgere accertamenti che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche: e un ausiliario del giudice, presta giuramento e opera come soggetto terzo rispetto alle parti. Il consulente, invece, e scelto e nominato dalla parte, di cui rappresenta il punto di vista tecnico all'interno del processo.

Da questa diversa origine discende una diversa collocazione. Il perito lavora per il giudice e la sua relazione entra nel processo come atto dell'organo giudicante. La consulenza di parte lavora per la parte e vi entra come contributo difensivo tecnico, tramite memoria ed esame. Quando c'e una perizia, i consulenti delle parti la affiancano ai sensi dell'art. 230 c.p.p.: assistono, propongono indagini, formulano osservazioni e riserve. Quando non c'e perizia, i consulenti operano in autonomia ai sensi dell'art. 233 c.p.p.

Attenzione, pero, a non tradurre questa differenza in una gerarchia automatica di valore. Non e vero che il perito "ha sempre ragione" e il consulente "conta meno". Il giudice non e vincolato ne dalle conclusioni del perito ne da quelle del consulente: valuta gli uni e gli altri col libero convincimento e sceglie motivando. Se disattende la perizia per aderire alla consulenza di parte, deve spiegarlo; se fa il contrario, deve spiegarlo ugualmente. La differenza tra le due figure e di ruolo, non di grado di verita.

Ne discende una strategia difensiva concreta. Una consulenza di parte solida puo indurre il giudice a disporre la perizia, quando prima non la riteneva necessaria, oppure a discostarsi dalle conclusioni del consulente del pubblico ministero. Non e un ospite di serie B del processo: e la voce tecnica della difesa, e se parla con dati e metodo puo spostare il baricentro della decisione. Ma resta una voce che va conquistata sul terreno della qualita, non della forma.

Come pesa davvero una consulenza penale

Se il valore non sta nella forma, dove sta? Sta in alcuni fattori concreti e verificabili. Il primo e il metodo dichiarato: una buona consulenza spiega come e arrivata alle proprie conclusioni, quali criteri ha seguito, quali dati ha usato. Un ragionamento tracciabile e controllabile, e un giudice che segue il libero convincimento puo farlo proprio; un ragionamento oscuro, che chiede di essere creduto sulla parola, e fragile.

Il secondo fattore sono le misure e i dati oggettivi. Nel penale contano gli elementi che possono essere verificati da altri: misurazioni, rilievi strumentali, fotografie datate, campionamenti documentati. Una consulenza che poggia su dati oggettivi offre al giudice appigli solidi; una consulenza fatta di sole affermazioni valutative si presta a essere superata da un altro esperto. E' la differenza tra "a mio giudizio" e "i dati mostrano".

Il terzo fattore e la ripetibilita. Un accertamento tecnico e tanto piu credibile quanto piu puo essere ripetuto o controllato da un terzo, giungendo allo stesso risultato. La ripetibilita e cio che distingue un dato scientifico da un'opinione: mette il giudice nella condizione di fidarsi non della persona, ma del procedimento. Dove l'accertamento e per sua natura irripetibile, come negli accertamenti ex art. 360 c.p.p., diventa decisivo che la difesa vi abbia partecipato e ne abbia documentato la corretta esecuzione.

Il quarto fattore, forse il piu penale di tutti, e la tenuta nel contraddittorio. Il dibattimento e il luogo in cui le conclusioni tecniche vengono messe alla prova con l'esame e il controesame. Una consulenza puo apparire brillante sulla carta e crollare in aula alla prima domanda scomoda; un'altra, magari piu sobria, puo reggere ogni obiezione perche fondata su dati saldi. Il valore reale di una consulenza penale si misura anche, e soprattutto, qui: nella capacita del consulente di difendere le proprie conclusioni davanti al giudice e alle altre parti.

Mettendo insieme questi elementi, il messaggio e chiaro e non compiacente. Una consulenza di parte non e una scorciatoia verso l'assoluzione o verso la condanna: e uno strumento professionale il cui peso dipende dal lavoro tecnico che vi sta dietro. Chi promette che "la perizia risolve il caso" travisa il funzionamento del processo penale. Chi costruisce una consulenza rigorosa, misurata e capace di reggere il contraddittorio, invece, mette a disposizione della difesa la sua arma piu utile.

In sintesi

Nel processo penale la perizia di parte, cioe la consulenza tecnica di parte dell'art. 233 c.p.p., non ha valore probatorio predeterminato. Vale il libero convincimento del giudice: ai sensi dell'art. 192 c.p.p. egli valuta ogni elemento dando conto in motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. La consulenza e uno strumento con cui la difesa, o la parte civile, porta sapere tecnico nel processo, non un documento che decide da solo.

Gli strumenti operativi sono precisi. Fuori dai casi di perizia, ciascuna parte nomina fino a due consulenti (art. 233), che espongono il parere con memorie (art. 121) e, autorizzati, svolgono accertamenti; quando c'e la perizia, i consulenti affiancano il perito (art. 230). Tutto questo si colloca nella cornice delle indagini difensive (art. 391-bis e seguenti, L. 397/2000) e serve anche a controllare gli accertamenti tecnici del pubblico ministero, ripetibili o non ripetibili (artt. 359 e 360). Secondo un orientamento richiamato da Cass. n. 21018/2015, da leggere con prudenza, i pareri resi a mezzo memoria possono essere utilizzati per la decisione, specie se non contestati e il giudice ritiene superflua la perizia.

La conclusione onesta e anche la piu utile. Consulente di parte e perito sono figure distinte, nominate da soggetti diversi, ma nessuna delle due ha un valore di verita predeterminato: il giudice le valuta entrambe e sceglie motivando. Il peso reale di una consulenza penale dipende dalla sua qualita tecnica, cioe da metodo dichiarato, misure, ripetibilita e tenuta nel contraddittorio, non dalla forma o dal giuramento. Per approfondire come rendere solida una relazione di parte puoi leggere anche come contestare la perizia di parte avversaria, perche le stesse leve che smontano una consulenza debole rendono forte la tua.

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Questo articolo ha finalita informative generali e non costituisce parere legale ne sostituisce la valutazione del proprio avvocato e del tecnico di fiducia sul caso concreto. I principi e le norme citati vanno verificati alla luce della situazione specifica e degli eventuali aggiornamenti normativi e giurisprudenziali.

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Domande frequenti su valore probatorio della perizia di parte nel processo penale

Che valore probatorio ha la perizia di parte nel processo penale?

Non e una prova con valore legale predeterminato. Nel processo penale vige il libero convincimento del giudice (art. 192 c.p.p.): la consulenza tecnica di parte, prevista dall'art. 233 c.p.p., e uno strumento con cui la difesa o la parte civile portano sapere tecnico nel processo, e viene valutata liberamente dal giudice, che deve dare conto in motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

Cosa puo fare il consulente tecnico di parte nel penale (art. 233 c.p.p.)?

Fuori dai casi in cui e disposta una perizia, ciascuna parte puo nominare consulenti tecnici in numero non superiore a due. Questi possono esporre il proprio parere, anche presentando memorie ai sensi dell'art. 121 c.p.p., e, con l'autorizzazione del giudice, svolgere accertamenti su persone, cose e luoghi. In dibattimento affiancano il difensore e possono essere sentiti ed esaminati nel contraddittorio.

La perizia di parte penale vale meno della perizia del giudice?

Non e questione di gerarchia automatica. Il perito e nominato dal giudice ed e un ausiliario terzo; il consulente e nominato dalla parte e ne rappresenta il punto di vista tecnico. Il giudice non e vincolato ne dall'uno ne dall'altro: valuta entrambi col libero convincimento e motiva la scelta. Una consulenza di parte solida puo indurre il giudice a disporre la perizia o a discostarsi dalle conclusioni del consulente del pubblico ministero.

I pareri e le memorie del consulente possono essere usati per decidere?

Secondo un orientamento della Cassazione (richiamato da Cass. n. 21018/2015, da leggere con prudenza), i pareri resi dal consulente tecnico a mezzo memoria possono essere utilizzati ai fini della decisione anche senza esame del consulente, in particolare quando il contenuto non e contestato e il giudice ritiene superflua la perizia. Resta fermo che il peso reale dipende dalla solidita tecnica e dalla tenuta nel contraddittorio.

Che differenza c'e tra le indagini difensive e la consulenza tecnica di parte?

Le indagini difensive (art. 391-bis e seguenti c.p.p., introdotte dalla L. 397/2000) sono l'attivita investigativa che il difensore puo svolgere per cercare elementi a favore del proprio assistito. La consulenza tecnica di parte e lo strumento tecnico-scientifico con cui, dentro quella cornice, un esperto analizza dati, cose e luoghi. La consulenza puo nascere come atto di indagine difensiva e poi confluire nel processo tramite memorie ed esame in dibattimento.

Cosa sono gli accertamenti tecnici del pubblico ministero (artt. 359-360 c.p.p.)?

Sono gli accertamenti tecnici che il pubblico ministero puo disporre nella fase delle indagini avvalendosi di consulenti. L'art. 359 c.p.p. riguarda gli accertamenti ripetibili; l'art. 360 c.p.p. riguarda quelli non ripetibili, per i quali il PM deve avvisare l'indagato e il difensore, che possono nominare propri consulenti e assistere. Il consulente di parte serve proprio a controllare e, se del caso, contestare questi accertamenti.

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