Vizi occulti scoperti dopo l'acquisto: quando risponde anche l'agenzia immobiliare
Hai comprato casa tramite un'agenzia e, dopo il rogito, sono saltati fuori i problemi: infiltrazioni, un abuso edilizioAbuso edilizioL'abuso edilizio è l'opera realizzata senza il necessario titolo abilitativo o in difformità rispetto a quanto autorizzato. A seconda della gravità e del contesto può essere sanabile oppure no, e incide concretamente su vendita, accesso…, una difformità catastale, un impianto non a norma. La prima strada è verso il venditore, ma c'è una domanda che quasi nessuno si pone e che può cambiare la partita: l'agenzia immobiliare sapeva? Doveva dirlo? Perché anche il mediatore ha obblighi precisi, e la sua eventuale responsabilità è distinta e ulteriore rispetto a quella del venditore.
Due responsabilità diverse: venditore e mediatore
Conviene distinguere subito i piani. Il venditore risponde della garanzia per i vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.): è tenuto per i difetti che rendono l'immobile inidoneo all'uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. L'agenzia, invece, non «garantisce» l'immobile: risponde a un altro titolo, quello della violazione dei propri obblighi di mediatore. Sono due responsabilità autonome che possono concorrere: l'acquirente può rivolgersi al venditore, all'agenzia o a entrambi, secondo quanto emerge dai fatti.
L'obbligo di informazione: l'art. 1759 c.c.
Il cuore della responsabilità dell'agenzia è l'art. 1759 del codice civile, che impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, o conoscibili con l'ordinaria diligenza, che possono influire sulla conclusione e sulla sicurezza dell'affare. Tradotto: se l'agenzia è a conoscenza di un vizio, di un abuso, di un gravame o di una difformità — o se se ne poteva accorgere con la diligenza che le è propria — ha il dovere di dirlo all'acquirente. Tacere una circostanza rilevante è la tipica condotta che fa scattare la sua responsabilità.
Attenzione però a non pretendere l'impossibile: l'agenzia non è un perito e non è tenuta a indagini tecniche specialistiche. Il metro è quello della diligenza qualificata del professionista (art. 1176, secondo comma, c.c.): deve riferire ciò che sa e ciò che è riconoscibile con quella diligenza, non ciò che solo un accertamento tecnico avrebbe potuto svelare. Proprio qui si gioca la maggior parte delle controversie: stabilire se quel vizio era conoscibile per l'agenzia oppure no.
Le conseguenze: risarcimento e provvigione
Se la violazione dell'obbligo informativo è provata, l'agenzia può essere condannata a risarcire il danno subito dall'acquirente — ad esempio il costo per eliminare il vizio o la perdita di valore dell'immobile. Non solo: il diritto alla provvigione presuppone un comportamento corretto del mediatore, sicché in caso di inadempimento l'agenzia può vedersela negata o ridotta. È un doppio fronte che rende l'agenzia un interlocutore da non trascurare nella strategia di tutela.
Come si dimostra: il ruolo della perizia
La responsabilità dell'agenzia non si afferma, si dimostra. E la dimostrazione è, prima di tutto, tecnica: occorre provare che il vizio o la difformità esisteva al momento della vendita e che era riconoscibile, per poi collegarlo al mancato dovere di informazione. È il lavoro del consulente tecnico di parte: ricostruire lo stato dei luoghiStato dei luoghiLo stato dei luoghi è la condizione di fatto di un bene o di un sito in un dato momento, così come risulta da rilievi, fotografie, misurazioni e verbali. Documentarlo in modo accurato e tempestivo è essenziale, perché molte controversie…, qualificare la natura del vizio (occulto o riconoscibile), collocarlo nel tempo e valutarne l'incidenza economica. Su questa base — spesso incrociata con la verifica della conformità urbanistica e catastale — si costruisce la richiesta di risarcimento.
Se hai scopertoScopertoLo scoperto è la quota del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato e non viene indennizzata dalla compagnia. A differenza della franchigia, che è un importo fisso, lo scoperto cresce in proporzione all'entità… vizi occulti dopo l'acquisto e sospetti che l'agenzia sapesse o dovesse sapere, il nostro studio accerta con perizia lo stato dell'immobile e la conoscibilità del difetto, e ti fornisce la prova tecnica per agire — verso il venditore, verso l'agenzia o verso entrambi — insieme al tuo avvocato.
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L'agenzia immobiliare risponde dei vizi occulti dell'immobile?
L'agenzia non garantisce l'assenza di vizi come fa il venditore, ma può rispondere a titolo diverso: se, con la diligenza professionale che le è richiesta, era a conoscenza o poteva conoscere una circostanza rilevante (un vizio, un abuso, una difformità) e non l'ha comunicata all'acquirente, viene meno al proprio obbligo di informazione e può essere chiamata a risarcire il danno.
Che cosa dice l'art. 1759 c.c.?
L'art. 1759 c.c. impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, o conoscibili con l'ordinaria diligenza, che possano influire sulla conclusione e sulla sicurezza dell'affare. È il fondamento dell'obbligo informativo dell'agenzia immobiliare verso acquirente e venditore.
L'agenzia deve fare accertamenti tecnici sull'immobile?
Non è tenuta a indagini tecniche specialistiche come farebbe un perito. Deve però riferire ciò che sa e ciò che è riconoscibile con la diligenza qualificata del professionista: per esempio difformità evidenti, documenti mancanti o notizie in suo possesso. Il confine tra ciò che doveva sapere e ciò che non poteva sapere è spesso il cuore della controversia.
La responsabilità dell'agenzia esclude quella del venditore?
No, sono responsabilità distinte e possono concorrere. Il venditore risponde della garanzia per i vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.); l'agenzia risponde dell'eventuale violazione dell'obbligo di informazione. L'acquirente può agire verso l'uno, l'altro o entrambi, a seconda di ciò che emerge.
L'agenzia può perdere la provvigione?
Sì. Il diritto alla provvigione presuppone un comportamento corretto del mediatore. Se l'agenzia ha violato i propri obblighi, in particolare quello di informazione, può vedersi negare o ridurre la provvigione, oltre a essere tenuta al risarcimento del danno.
Come si dimostra la responsabilità dell'agenzia?
Serve dimostrare, sul piano tecnico, che il vizio o la difformità era esistente al momento della vendita e conoscibile, e che l'agenzia non ne ha informato l'acquirente. La perizia di parte ricostruisce lo stato dei luoghi, la natura del vizio e la sua riconoscibilità, fornendo la prova su cui si fonda la richiesta di risarcimento.