
In mediazioneMediazione civileLa mediazione civile è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie in cui un mediatore terzo e imparziale assiste le parti nel ricercare un accordo, senza imporre una decisione. Mira a comporre la lite in modo rapido e… la controversia tecnica si discute sui documenti: planimetrie, fotografie del danno e misure. Il mediatore ingegnere aiuta le parti a leggerli nello stesso modo, prima che diventino materia di una CTUConsulente tecnico d'ufficio (CTU)Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) è l'esperto nominato dal giudice per fornire, all'interno del processo, le valutazioni tecniche necessarie a decidere la causa. Opera in posizione di terzietà e imparzialità e risponde ai quesiti….
Il mediatore civile è il terzo imparziale che aiuta le parti a trovare da sole un accordo, senza decidere al posto loro. Quando la lite nasce da un'infiltrazione, da un vizio di un'opera, dalla divisione di un immobile o da un danno da stimare, un mediatore civile ingegnere sa leggere le perizie delle parti e portare al tavolo soluzioni misurabili.
L'Ing. Fabrizio Salamano ha una formazione da mediatore civile (attestato del 2011) ma oggi non conduce mediazioni: in mediazione interviene come consulente tecnico di parteConsulente tecnico di parte (CTP)Il consulente tecnico di parte (CTP) è il tecnico di fiducia nominato da una parte per assisterla negli aspetti tecnici di una controversia. Redige perizie e relazioni a sostegno della posizione del proprio assistito, partecipa alle…, come esperto nominabile dal mediatore o a fianco dell'avvocato nella preparazione. La pagina si rivolge ad avvocati, organismi, privati e amministratori di condominio del Piemonte, della Lombardia, della Liguria e della Valle d'Aosta.
Cosa fa un mediatore civile ingegnere
Un mediatore civile ingegnere conduce la mediazione come ogni mediatore — ascolta, fa emergere gli interessi reali, facilita l'accordo — ma in più comprende il nucleo tecnico della lite. Sa distinguere un'infiltrazione da una condensa, un vizio da una finitura non gradita, una stima motivata da una di comodo. Non decide chi ha ragione e non scrive perizie per nessuna delle parti.
La definizione è nella legge: per l'art. 1, lett. b), del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 il mediatore è la persona che svolge la mediazione restando in ogni caso priva del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti. Il suo lavoro si regge su quattro elementi:
- imparzialità: per ogni procedimento sottoscrive una dichiarazione di imparzialità e non riceve compensi direttamente dalle parti (art. 14);
- riservatezza: ciò che le parti dicono in mediazione, anche nelle sessioni separate, non può essere usato nel giudizio sulla stessa lite (artt. 9 e 10);
- facilitazione: aiuta le parti a passare dalle posizioni («non pago nulla», «mi dovete tutto») agli interessi concreti;
- proposta: se l'accordo non arriva, può formulare una proposta di conciliazione, che le parti restano libere di accettare (art. 11).
Perché la competenza tecnica cambia la mediazione
Nelle liti tecniche l'accordo si blocca quasi sempre su un fatto o su un numero, non su un principio: chi ha causato il danno, quanto costa ripararlo, quanto vale un immobile.
Leggere le perizie delle parti
Due perizie opposte partono spesso da premesse diverse: un sopralluogo fatto in stagioni diverse, una misura che una delle due non ha preso, prezzi tratti da listini non confrontabili, una superficie calcolata con criteri differenti. Il mediatore tecnico individua il punto esatto in cui le due relazioni si separano e verifica se quel punto è accertabile.
Nelle sessioni separate può chiedere a ciascuna parte qual è il punto debole della propria perizia senza esporlo all'altra.
Proporre soluzioni realistiche e quantificate
Una proposta di conciliazione funziona se i numeri sono credibili per entrambe le parti. Il mediatore ingegnere può ragionare su un computo metricoComputo metrico estimativoIl computo metrico estimativo è il documento che misura e valorizza economicamente le singole lavorazioni di un'opera, associando a ciascuna quantità un prezzo desunto da un elenco prezzi o da un prezzario. Serve a preventivare il costo…, su un prezzario regionale delle opere pubbliche, su una stima per comparazione, e indicare un intervallo sostenibile.
Non tutte le soluzioni sono in denaro. In una lite tecnica l'accordo può prevedere lavori eseguiti da un'impresa terza scelta insieme, un cronoprogramma, una verifica congiunta a fine lavori, un riparto delle spese fondato sulla norma applicabile.
Cosa il mediatore tecnico non fa
Non sostituisce il consulente di parte né il CTU e non firma relazioni: se serve una misura, propone di eseguirla in modo concordato o di nominare un esperto. E va detto con franchezza: se la lite riguarda l'interpretazione di una clausola o una questione solo giuridica, la competenza tecnica del mediatore aggiunge poco.
Mediatore, esperto, CTP e CTU: chi fa cosa
Intorno a una lite tecnica possono comparire cinque figure diverse: il mediatore facilita, il mediatore ausiliario lo affianca, l'esperto valuta, il consulente di parte difende, il consulente d'ufficio risponde al giudice.
| Figura | Chi lo nomina | Chi lo paga | A cosa serve | Valore di ciò che produce |
|---|---|---|---|---|
| Mediatore | L'organismo di mediazione, secondo il suo regolamento | Le parti versano all'organismo le spese di mediazione; il mediatore non riceve compensi direttamente dalle parti | Facilitare l'accordo; eventualmente formulare una proposta | Nessuna decisione. Se tutte le parti sono assistite da avvocati, l'accordo firmato da parti e avvocati è titolo esecutivo; altrimenti lo diventa con l'omologazione del presidente del tribunale (art. 12) |
| Mediatore ausiliario | L'organismo, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche (art. 8) | Secondo il regolamento e le tariffe dell'organismo | Affiancare il mediatore (co-mediazione) | Nessuna relazione; stessi obblighi di riservatezza |
| Esperto ex art. 8 | Il mediatore, fra gli iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali | Le parti, secondo il regolamento dell'organismo | Una valutazione tecnica terza su cui costruire l'accordo | Relazione riservata; producibile in giudizio solo se le parti lo convengono alla nomina, e allora valutata ex art. 116, primo comma, c.p.c. |
| CTP | La singola parte | La parte che lo incarica | Sostenere la tesi tecnica della parte, anche in mediazione | Allegazione di parte, non prova |
| CTU | Il giudice, anche in accertamento tecnico preventivo (artt. 696 e 696-bis c.p.c.) | Compenso liquidato dal giudice e posto a carico delle parti | Rispondere al quesito del giudice; nel 696-bis tentare anche la conciliazione | Strumento di valutazione del giudice |
Come si nomina l'esperto e che cosa succede alla sua relazione è spiegato nella pagina sulla consulenza tecnica in mediazione; il ruolo del consulente di parte al tavolo, in quella sulla perizia di parte in mediazione.
Incompatibilità: consulente di parte o esperto, mai entrambi
Nella stessa lite un tecnico può essere consulente di una parte oppure esperto nominato dal mediatore, mai le due cose: chi ha ricevuto documenti, confidenze o compensi da una parte non è più terzo. È lo stesso principio che impone al mediatore l'imparzialità, e lo studio lo applica in tre momenti.
- Prima: se STArchetipo ha già dato una consulenza, eseguito un sopralluogo o redatto una perizia per una delle parti, l'Ing. Salamano non accetta la nomina come esperto in quella lite.
- Durante: l'esperto lavora per la procedura, non per una parte; non riceve incarichi separati dall'una o dall'altra e rispetta la riservatezza che copre tutta la mediazione.
- Dopo: chi è stato esperto non assume la difesa tecnica di una delle parti nella causa che segue sulla stessa vicenda. Ciò che ha appreso nel procedimento non diventa strategia di parte.
Il caso più frequente è l'altro: lo studio segue una parte come consulente tecnico in una mediazione, e conoscere dall'interno il metodo del mediatore aiuta a presentare la perizia in una forma che la procedura può usare. È l'incarico descritto nella pagina sull'assistenza tecnica in mediazione.

Situazioni tipo a Torino, nel Canavese e a Milano
Le situazioni che seguono sono esempi ricorrenti, costruiti per mostrare dove la competenza tecnica sposta l'esito di una mediazione; non descrivono incarichi, persone o immobili determinati.
Infiltrazioni da un terrazzo in un condominio di Torino. Macchie al soffitto dell'ultimo piano, sotto un terrazzo di uso esclusivo. Il perito del proprietario del terrazzo parla di condensa per scarsa aerazione; quello del danneggiato di impermeabilizzazione degradata. La mediazione è obbligatoria perché la lite è condominiale. Le due relazioni sono state redatte in stagioni diverse e nessuna contiene una prova di tenuta. La proposta diventa un accordo condizionato: prova concordata con un tecnico scelto insieme; se è positiva, rifacimento con il riparto dell'art. 1126 c.c. (un terzo a chi ha l'uso esclusivo, due terzi ai condomini a cui il terrazzo fa da copertura) e ripristino delle finiture interne; se è negativa, intervento sulla causa della condensa, con spese ripartite secondo dove si trova il difetto (involucro comune o singola unità).
Una divisione ereditaria nel Canavese. Una casa di famiglia vicino a Ivrea e alcuni terreni, tre coeredi. Uno abita nella casa e ne chiede l'assegnazione; gli altri presentano stime di agenzie diverse, una a valore di mercato e una a valore di pronto realizzo. Nessuna considera una veranda che dai titoli edilizi non risulta. Il punto è portare tutti sugli stessi criteri — superficie commercialeSuperficie commercialeLa superficie commerciale è la superficie di un immobile calcolata ponderando, attraverso appositi coefficienti, i vani principali e gli spazi accessori come balconi, terrazzi, cantine e box. Tiene conto del fatto che non tutte le…, stato di conservazione, costo della regolarizzazione — prima di discutere di lotti e conguagli. Se le parti vogliono un valore spendibile anche in un'eventuale causa di divisione, possono chiedere la nomina di un esperto e concordarne subito la producibilità.
Una ristrutturazione contestata a Milano. Il committente trattiene l'ultima rata lamentando un pavimento che suona a vuoto e serramenti che lasciano passare acqua; l'impresa chiede il saldo e le varianti eseguite in corso d'opera. Il contratto d'appalto non rientra fra le materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità, ma le parti possono sceglierla. Il lavoro tecnico consiste nel separare tre elenchi — difetti effettivi, varianti non autorizzate per iscritto, lavorazioni non finite — e nel dare a ciascuna voce un costo di ripristino da computo. L'accordo tipico compensa saldo e ripristini, oppure affida i ripristini alla stessa impresa con una verifica congiunta finale.
Un danno da acqua e la polizza del fabbricato. Rottura di una tubazione condominiale, danni a due appartamenti, un'offerta dell'assicurazione che copre la riparazione del tubo ma poco delle finiture. Il mediatore tecnico distingue ricerca del guasto, danno diretto e danno conseguente, e riporta la discussione sulle clausole e sulle franchigie applicabili; sul tema c'è una pagina dedicata alla mediazione per il risarcimento dei danni.
Per avvocati e organismi: quando serve la competenza tecnica
Conviene proporre un mediatore con competenza tecnica — da solo o in co-mediazione con un mediatore di formazione giuridica — quando l'accordo dipende da un fatto misurabile o da una stima e le parti arrivano con perizie opposte.
Per l'avvocato i segnali sono quattro: due relazioni tecniche contrapposte; una lite in cui il punto vero è il quantum, non l'an; una causa che senza accordo finirebbe in un accertamento tecnico preventivoAccertamento tecnico preventivo (ATP)L'accertamento tecnico preventivo (ATP) è il procedimento previsto dall'art. 696 c.p.c. che consente di far accertare e cristallizzare lo stato di luoghi o di cose prima che mutino, quando vi è urgenza. Serve a fissare in modo formale,… o in una CTU costosa; un rapporto da preservare, come quello fra condòmini o fra coeredi. Una sintesi delle materie più frequenti in edilizia è nella pagina sulla mediazione obbligatoria in edilizia e condominio; il confronto con la negoziazione in quella su negoziazione assistita e mediazione.
Quando le tracce del danno rischiano di scomparire, la mediazione non è il primo passo: serve prima un accertamento con valore di prova, e la mediazione può seguire.
Per l'organismo di mediazione le vie sono tre: designare un mediatore con competenza nella materia, affiancargli un mediatore ausiliario tecnico come consente l'art. 8, oppure far nominare un esperto per una valutazione specifica. Per quest'ultima l'Ing. Salamano è un riferimento possibile: è iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale di Ivrea, requisito che l'art. 8 richiede agli esperti. Non è invece disponibile come mediatore né come co-mediatore.
Quadro normativo essenziale
La mediazione civile è regolata dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, riscritto in larga parte dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149), le cui norme sulla mediazione si applicano dal 30 giugno 2023; il regolamento attuativo è il D.M. 24 ottobre 2023 n. 150, che ha sostituito il D.M. 180/2010.
- Art. 5: la mediazione è condizione di procedibilità, fra l'altro, per condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione, comodato, contratti assicurativi e contratto d'opera.
- Art. 6: la procedura dura al massimo tre mesi, prorogabili di altri tre con accordo scritto delle parti.
- Indennità: gli importi dipendono dal valore della lite; si possono stimare con il calcolo delle spese di mediazione civile.
- Art. 696-bis c.p.c.: è l'equivalente giudiziale più vicino, una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in cui il CTU tenta anche la conciliazione.
Mediazione, arbitratoArbitratoL'arbitrato è uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo al giudice ordinario: le parti, di comune accordo, affidano la decisione a uno o più arbitri privati, la cui pronuncia, chiamata lodo, produce effetti tra le… e arbitraggio. Nell'arbitrato (artt. 806 e seguenti c.p.c.) gli arbitri decidono la lite con un lodo; nell'arbitraggio (art. 1349 c.c.) un terzo determina un elemento del contratto, spesso tecnico, come un prezzo o una quantità. Il mediatore non decide nulla. L'ingegnere forense assiste le parti anche in arbitrato come consulente tecnico, e il metodo della mediazione serve anche lì: vedi le pagine sull'assistenza tecnica in arbitrato e sull'arbitraggio e la perizia contrattuale.
La qualifica dell'Ing. Fabrizio Salamano
L'Ing. Fabrizio Salamano ha conseguito nel 2011 la qualifica di mediatore civile: l'Attestato di qualifica professionale di mediatore n. 2011 1675, rilasciato da AEQUITAS ADR di Torino il 18 giugno 2011, al termine del corso di formazione per mediatori di 50 ore conforme al D.M. 180/2010. L'attestato certifica che può svolgere la funzione di mediatore ai sensi dell'art. 1, lett. b), del D.Lgs. 28/2010, secondo la disciplina allora vigente. È il titolo di partenza della sua formazione. Per condurre oggi una mediazione servono l'iscrizione presso un organismo del registro tenuto dal Ministero della Giustizia e l'aggiornamento periodico previsto dal D.M. 150/2023: l'Ing. Salamano non è iscritto presso un organismo e non conduce mediazioni. Opera come consulente tecnico di parte e come esperto, portando in quei ruoli la conoscenza del metodo della mediazione.

La formazione da mediatore si innesta su un percorso di ingegneria forense:
- iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino dal 1995;
- componente della Commissione di Ingegneria Forense dell'Ordine di Torino;
- componente del Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine di Torino, effettivo dal 2018 al 2022 e poi supplente;
- iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale di Ivrea.
È l'esperienza di consulente tecnico di parte e d'ufficio — scrivere perizie e vederle contestate in contraddittorioContraddittorio tecnicoIl contraddittorio tecnico è il principio per cui le operazioni peritali devono svolgersi con la partecipazione delle parti e dei loro consulenti, che hanno facoltà di assistere, formulare rilievi e proporre osservazioni. Garantisce che… — a rendere possibile la lettura critica delle perizie altrui che in mediazione serve. Il profilo completo è nella pagina dell'Ing. Fabrizio Salamano, ingegnere forense a Torino e Milano.

Come impostare una mediazione con competenza tecnica
Una mediazione su una lite tecnica si prepara come una causa: con i documenti in ordine e con il punto tecnico da chiarire già individuato.
- Raccogliere perizie, fotografie datate, contratti, computi, verbali d'assemblea e corrispondenza.
- Con l'avvocato, verificare se la materia rende la mediazione obbligatoria e presentare la domanda a un organismo del luogo del giudice territorialmente competente.
- Far preparare dal consulente tecnico di parte la perizia, la quantificazione e una proposta che l'altra parte possa verificare.
- Chiedere all'organismo un mediatore con competenza tecnica, oppure l'affiancamento di un mediatore ausiliario.
- Valutare se serve un esperto e, in quel caso, decidere alla nomina se la sua relazione potrà essere usata in giudizio.
Avvocati e privati di Torino, Ivrea, Milano e del resto del Nord possono rivolgersi allo studio STArchetipo per la consulenza tecnica di parte in mediazione e per la preparazione tecnica della procedura; gli organismi di mediazione, per una nomina come esperto ai sensi dell'art. 8. In ogni caso si verifica per prima cosa l'assenza di incompatibilità con le parti. Il recapito è nella pagina contatti.
Tutte le domande frequenti del sitoSfogliale raggruppate per tema e per argomentoApri l’indice FAQ →Domande frequenti su mediatore civile con competenza tecnica
Un ingegnere può fare il mediatore civile?
Sì. La funzione di mediatore non è riservata agli avvocati: la può svolgere un professionista che ha seguito la formazione prevista dal regolamento ministeriale, ne cura l'aggiornamento e opera presso un organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia. La sola formazione non basta: senza iscrizione presso un organismo non si conducono mediazioni.
L'Ing. Salamano conduce mediazioni?
No. L'Ing. Fabrizio Salamano ha conseguito nel 2011 l'attestato di qualifica di mediatore, che è il titolo di partenza della sua formazione, ma oggi non è iscritto presso un organismo e non conduce mediazioni. In mediazione opera come consulente tecnico di parte, come esperto nominabile ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 28/2010 e nella preparazione tecnica della procedura con l'avvocato.
Il mediatore ingegnere decide chi ha ragione?
No. Il mediatore civile, ingegnere o giurista, non ha il potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti (art. 1, lett. b, D.Lgs. 28/2010). Aiuta le parti a trovare un accordo e, se lo ritiene utile, può formulare una proposta, che le parti restano libere di accettare o rifiutare.
Che differenza c'è tra un mediatore tecnico e l'esperto nominato in mediazione?
Il mediatore tecnico conduce o co-conduce la mediazione e facilita l'accordo; l'esperto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 è un tecnico iscritto negli albi dei consulenti dei tribunali, nominato dal mediatore per una valutazione terza. Il primo non produce relazioni; il secondo sì, e la sua relazione è riservata salvo diverso accordo delle parti.
Lo stesso ingegnere può essere consulente di parte ed esperto del mediatore nella stessa lite?
No. L'esperto nominato dal mediatore deve essere terzo, e chi ha ricevuto incarichi, documenti o compensi da una delle parti non lo è più. Chi ha svolto il ruolo di esperto, poi, non assume la difesa tecnica di una parte sulla stessa vicenda. Nella stessa controversia i due ruoli si escludono, prima, durante e dopo la mediazione.
Quando conviene chiedere un mediatore con competenza tecnica in una lite condominiale?
Conviene quando l'accordo dipende da un fatto tecnico o da una cifra: la causa di un'infiltrazione, il riparto delle spese di un terrazzo, il costo di un ripristino. Se le parti arrivano con due perizie opposte, un mediatore che sa dove divergono può proporre una verifica concordata invece di una CTU.
La relazione dell'esperto in mediazione vale in tribunale?
Solo se le parti lo hanno concordato al momento della nomina dell'esperto. In quel caso la relazione può essere prodotta in giudizio ed è valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116, primo comma, c.p.c.). Senza quell'accordo resta coperta dalla riservatezza della mediazione.
In una mediazione per una divisione ereditaria serve un perito?
Spesso sì, perché la divisione si blocca sul valore degli immobili, sulle difformità edilizie e sui conguagli. Il perito può essere il consulente di ciascun erede oppure un esperto nominato dal mediatore, che applica a tutti gli stessi criteri di stima.
CTP al fianco dell'avvocato
Quesiti al CTU, assistenza alle operazioni peritali, osservazioni ex art. 195 c.p.c. e relazioni spendibili in giudizio: supporto tecnico continuativo allo studio legale.