Perito Assicurativo

Perito AssicurativoIl Perito Assicurativo è un esperto deputato alla verifica e stima dei danni derivanti dalle più svariate azioni dell’uomo o della natura tipo: danni da incidenti, danni subiti a seguito di furti, danni conseguenti ad incendi, allagamenti, infiltrazioni, ecc.

La legge 166/92 (vedi nota 1 di approfondimento in fondo) istituì per la prima volta un associazione nazionale dei periti assicurativi “per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina relativa all’assicurazione obbligatoria”

Il 4 gennaio 2008 viene varato il “Codice delle assicurazioni private” (capo IV vedi nota 2) che abroga definitivamente la legge del 166/92 ed i Tecnici Assicurativi iscritti nel vecchio Ruolo, vengono iscritte automaticamente e di diritto nell’elenco attuale, disponibile presso L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (l’ISPAV) nel così detto “Ruolo dei Periti Assicurativi”.

SOLO I PERITI ASSICURATIVI CHE SI OCCUPANO DI DANNI AI VEICOLI A MOTORE DEVONO ESSERE ISCRITTI AL RUOLO.

Il Perito Assicurativo può lavorare sia per conto di un Assicurazione sia per conto dell’Assicurato che a lui si è rivolto per tutelare i propri interessi nel caso in cui egli debba richiedere un risarcimento danni all’assicurazione.Danni da incendio

Questo aspetto è molto spesso trascurato da chi ha subito un danno e non conoscendo la possibilità di avvalersi di un tecnico esperto si affida a quanto stimato dal perito dell’Assicurazione che ovviamente essendo pagato dalla stessa assicurazione, sostiene la tesi a lei più vantaggiosa riducendo il rimborso del danno all’assicurato.

Avvalendosi di un perito assicurativo di parte, al contrario, l’assicurato può cercare di ottimizzare il risarcimento del danno a lui spettante. Inoltre spesso la stessa assicurazione può anche coprire il costo stesso del proprio perito di parte.Perito di Parte

Il Perito (di parte o dell’assicurazione) ha il compito di accertare e stimare i danni e successivamente, di redigere una relazione descrittiva per conto del committente nella quale vengono evidenziate cause ed entità dei danni con il relativo conteggio e quantificazione degli stessi.

Il perito assicurativo è pertanto un professionista che, in qualità di tecnico esperto, determina gli oneri di ricostituzione delle cose danneggiate determinando così il valore del danno subito. Il perito lavora può lavorare per conto di un privato, di una società, di una autorità o ente pubblico o di qualsiasi altro committente.

La stima del perito assicurativo verrà utilizzata dalla compagnia assicurativa per decidere l’indennizzo da corrispondere al danneggiato; il privato o l’azienda, invece potranno utilizzare la perizia del loro perito di parte, per valutare la congruità della proposta di risarcimento determinata dalla loro compagnia assicurativa ed eventualmente per opporsi in caso di disaccordo con l’entità del danno che l’assicurazione intende risarcire.

Il Perito dovrà quindi determinare le cause e le dinamiche per dalle quali si sono manifestati i danni e identificarne la compatibilità con la condizione dell’oggetto danneggiato. Il Perito può inoltre redigere perizie su riparazioni già effettuate o stimare il costo delle riparazioni da eseguire per rimediare al danno subito in relazione al livello di qualità atteso.

E’ un compito del Perito anche analizzare i rischi assicurabili, condurre studi statistici sui rischi e presentare i rapporti di perizia al committente al fine di consentirgli di ottimizzare i costi assicurativi.

Un’altra attività propria del Perito è la ricostruzione dinamica degli incidenti sia stradali sia di altro genere in campo giudiziario, su richiesta del magistrato o delle parti coinvolte.

Note:
1. Legge e 1 Legge 17 febbraio 1992, n. 166 “Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi”pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/2/1992.
2. Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” (aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, dal D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e dal D.Lgs. 3 giugno 2008, n.97), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005 – Supplemento Ordinario n. 163.

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