STIMA DEI BENI PER SUCCESSIONI EREDITARIE

STIMA DEI BENI PER SUCCESSIONI DELLA MASSA EREDITARIA DIVIDENDA
L’insieme dei beni da dividere o massa ereditaria dividenda è composta dal patrimonio ereditario, detratti i debiti nonché pesi e gravami eventuali e comprende:
- i beni in comunione;
- i frutti prodotti sino al momento della successione, a meno che non siano già stati ripartiti tra gli eredi;
- le somme di denaro ricavato dalla vendita di beni mobili ed immobili avvenuta prima della divisione con relativi interessi;
- tutti i beni immobili donati agli eredi e soggetti a collazione e conferiti in natura, con i relativi frutti maturati sino al momento della successione;
- donazioni soggette a collazione e conferite per imputazione, con frutti e interessi al momento della successione;
- i debiti verso i coeredi e il de cuius con relativi interessi

Tutti i beni in comunione ereditaria e quelli reimmessi nella massa ereditaria dividenda per collazione in natura, vanno stimati secondo il valore di mercato con riferimento ai prezzi e circostanze esistenti al momento della suddivisione.
Eventuali svalutazioni e/o rivalutazioni dei beni che compongono la massa ereditaria intervenute durante la comunione, vanno ripartite tra tutti i coeredi pro quota.
Anche le donazioni riunite nell’asse ereditario vanno stimate secondo il valore di mercato riferito al momento dell’aperta della successione.
Si tiene dunque conto:
- del denaro donato rivalutato al momento dell’apertura della successione;
- il valore di titoli azionari va riferito alle quotazioni di borsa al momento dell’apertura;
- i beni mobili vengono conteggiati secondo qualità e quantità donata rideterminandone il valore con prezzi che al tempo dell’apertura;
- i beni immobili e mobili deteriorabili, si imputano per il loro valore al momento dell’apertura (se i beni sono stati migliorati o deteriorati dal donatario, o sono state sostenute spese straordinarie per la loro conservazione, si valuta dunque come valore:• quello che il bene avrebbe se non fosse stato migliorato;• quello che il bene avrebbe se non fosse stato deteriorato;• quello del bene con accreditato al donatario delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene e detratte se egli aveva danneggiato la cosa; tali spese vanno addebitate senza rivalutazioni e interessi. ):
Se vi sono stati prelevamenti per compensare donazioni o debiti, i beni prelevati sono stimati al momento dell’apertura della successione.
FORMAZIONE DELLE QUOTE EREDITARIE
La procedura di divisione ereditaria prevede il calcolo delle quote spettanti di diritto agli eredi e la formazione delle quote di fatto ai quali vengono assegnate.
Stimato il valore della massa ereditaria dividenda, il computo delle quote si fa in base alla categoria e al numero degli eredi; in tal modo si determinano le frazioni di eredità spettanti per legge o testamento a ogni erede.
Il prodotto delle frazioni per il valore della massa fornirà i valori delle quote.
La formazione delle quote ereditarie di fatto prevede che siano costituite porzioni da assegnare in proprietà a ogni condividente, in modo che ogni quota di fatto abbia un valore pari alla quota di diritto e in modo che siano rispettate certe disposizioni di legge, nonché le disposizioni del testatore.
DIVISIONE EREDITARIA AMICHEVOLE
Nella divisione ereditaria amichevole i coeredi affidano a un perito l’incarico di stimare la massa ereditaria dividenda e allestire il progetto di divisione di divisione ereditaria.
DIVISIONE EREDITARIA TESTAMENTARIA

Nella divisione testamentaria il defunto stabilisce le norme per formare le porzioni (queste norme sono vincolanti), salvo che il valore effettivo dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.
Se quest’ultimo incarica una persona, la sua proposta è vincolante per gli eredi, a meno che tutti facciano un’istanza al giudice che deve verificare che la persona designata non sia venuta meno alle richieste del de cuius.
Se la figura del perito non è individuata gli eredi possono conferire incarico ad un perito esperto per la stima dei beni immobili e mobili e per la formazione delle quote ereditarie.
DIVISIONE EREDITARIA GIUDIZIALE
La divisione giudiziale prevede che la divisione sia formulata da parte di un Giudice o da parte di un Notaio delegato, saranno dunque loro ad avvalersi della consulenza di un perito per procedere alla stima dei beni ed alla formazione delle quote ereditarie.
Il perito redige il progetto di divisione ereditaria attenendosi alle regole generali che seguono, a meno che non vi sia un diverso accordo fra i coeredi. Tale procedura è la più costosa poiché oltre al perito, sempre necessario, sono presenti altre figure, Giudice, avvocati periti di parte, Notaio ecc..
DIVISIONE EREDITARIA PER MEDIAZIONE
E’ una forma di divisione ereditaria amichevole ove i coeredi affidano tutta la procedura di mediazione ad un mediatore che si occuperà sia della stima dei beni sia di ascoltare tutti gli eredi per poi proporre la soluzione di divisione ereditaria più opportuna per tutti.
LE QUOTE EREDITARIE
Le porzioni di eredità da assegnare ai coeredi devono essere omogenee, ossia ogni bene dovrebbe essere proporzionato in parti proporzionali alle quote di eredità, anche se la cosa non è così facile. Il codice civile dispone che opere di importanza storico/artistica non debbano essere divise.
Se vi sono opere indivisibili al coerede spettano nella loro totalità e se eccedono la sua quota gli sarà addebitata l’eccedenza; ma se nessun coerede vuole accettare il bene indivisibile, questo viene venduto all’asta e il ricavato entra nella massa dividenda.
Se invece il bene è conteso tra i coeredi e questi non raggiungono un accordo, esso viene posto all’asta fra essi.
Nella divisione di terreni bisogna tenere conto che il capitale agrario annesso a un fondo è da considerarsi inseparabile dal fondo stesso.

L’assegnazione delle porzioni di eredità di uguale valore si fa tramite estrazione. Per le porzioni differenti si procede mediante attribuzione.
Se della massa ereditaria fa parte un’ azienda condotta in partecipazione dai coeredi, questi hanno diritto di prelazione sull’azienda.
Secondo la legge n. 151 del ’75, al coniuge del defunto viene riservato il diritto di abitazione e di utilizzo del mobilio che fosse di proprietà del se cuius o in comunione. Se il valore dell’abitazione rientra nella quota del coniuge, è sufficiente immettere tali beni nella quota a lui assegnata; ma se il valore eccede la quota nasce una servitù d’uso e abitazione, il cui valore riduce per prima la quota del coniuge e, se non basta, le quote dei figli.
Per chiedere una consulenza sulla stima e divisione ereditaria clicca qui
by
Tutte le domande frequenti del sitoSfogliale raggruppate per tema e per argomentoApri l’indice FAQ →Domande frequenti su stima dei beni per successioni ereditarie
Perché è necessaria la stima dei beni in una successione ereditaria?
Per determinare il valore dell'asse ereditario ai fini della dichiarazione di successione (con calcolo delle imposte), per la divisione equa tra eredi e per verificare se siano state violate le quote di legittima.
Chi può eseguire la stima dei beni ereditari?
Un perito abilitato (ingegnere, architetto, geometra per gli immobili; commercialista per le aziende; esperto gemmologico per gioielli e opere d'arte); la stima deve essere motivata, documentata e, se richiesto dall'Agenzia delle Entrate, giurata.
La perizia di stima è vincolante per l'Agenzia delle Entrate?
No: l'Agenzia può rideterminare il valore dei beni e procedere con avviso di accertamento se ritiene la stima incongrua; tuttavia una perizia tecnica ben documentata, ancorata ai valori OMI e alle caratteristiche specifiche del bene, riduce significativamente il rischio di contestazione.
Come si stima un immobile in una successione ereditaria?
Con riferimento ai valori OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate, corretti per le caratteristiche specifiche (stato di conservazione, piano, esposizione, eventuali vincoli); la perizia descrive l'immobile, il metodo e i parametri utilizzati.
Cosa succede se gli eredi non concordano sulla stima dei beni?
Si può richiedere una perizia di un tecnico terzo concordato tra le parti; in caso di contenzioso aperto, il tribunale nomina un CTU che stima i beni in contraddittorio tra i CTP delle diverse parti.