Gli interessi legali (art. 1284 del Codice civile) sono il tasso che la legge applica ai crediti in denaro quando le parti non hanno pattuito un interesse diverso. Il saggio cambia ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia: dal 1° gennaio 2026 è l'1,60%. Questo strumento calcola gli interessi tra due date applicando automaticamente il saggio vigente in ciascun periodo, anche quando l'arco temporale attraversa più anni con tassi diversi.
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Il saggio degli interessi legali nel 2026
Dal 1° gennaio 2026 il saggio è dell'1,60% annuo (Decreto MEF 10 dicembre 2025, GU n. 289 del 13/12/2025), in calo rispetto al 2,00% del 2025. Il Ministero lo aggiorna ogni anno entro il 15 dicembre sulla base del rendimento medio dei titoli di Stato a dodici mesi e dell'inflazione.
Serie storica dei saggi legali (art. 1284 c.c.)
I valori sono quelli fissati dai decreti ministeriali e applicati automaticamente dal calcolatore in base al periodo.
| Periodo di vigenza | Saggio annuo | Fonte |
|---|---|---|
| dal 01/01/2026 | 1,60% | DM 10/12/2025 |
| 01/01/2025 – 31/12/2025 | 2,00% | DM 11/12/2024 |
| 01/01/2024 – 31/12/2024 | 2,50% | DM 29/11/2023 |
| 01/01/2023 – 31/12/2023 | 5,00% | DM 13/12/2022 |
| 01/01/2022 – 31/12/2022 | 1,25% | DM 13/12/2021 |
| 01/01/2021 – 31/12/2021 | 0,01% | DM 11/12/2020 |
| 01/01/2020 – 31/12/2020 | 0,05% | DM 12/12/2019 |
| 01/01/2019 – 31/12/2019 | 0,80% | DM 13/12/2018 |
| 01/01/2018 – 31/12/2018 | 0,30% | DM 13/12/2017 |
| 01/01/2017 – 31/12/2017 | 0,10% | DM 11/12/2016 |
| 01/01/2016 – 31/12/2016 | 0,20% | DM 11/12/2015 |
| 01/01/2015 – 31/12/2015 | 0,50% | DM 11/12/2014 |
| 01/01/2014 – 31/12/2014 | 1,00% | DM 12/12/2013 |
| 01/01/2012 – 31/12/2013 | 2,50% | DM 12/12/2011 |
| 01/01/2011 – 31/12/2011 | 1,50% | DM 07/12/2010 |
| 01/01/2010 – 31/12/2010 | 1,00% | DM 04/12/2009 |
| 01/01/2008 – 31/12/2009 | 3,00% | DM 12/12/2007 |
| 01/01/2004 – 31/12/2007 | 2,50% | DM 01/12/2003 |
| 01/01/2002 – 31/12/2003 | 3,00% | DM 11/12/2001 |
| 01/01/2001 – 31/12/2001 | 3,50% | DM 11/12/2000 |
| 01/01/1999 – 31/12/2000 | 2,50% | DM 10/12/1998 |
| 01/01/1997 – 31/12/1998 | 5,00% | L. 662/1996 |
| 16/12/1990 – 31/12/1996 | 10,00% | L. 353/1990 |
| 21/04/1942 – 15/12/1990 | 5,00% | art. 1284 c.c. |
Come funziona il calcolo
Il metodo è quello dei giorni effettivi su 365: per ogni tratto tema di vigenza di un saggio si calcola capitale × saggio% × giorni / 365 e si sommano i risultati. Se il periodo attraversa il cambio d'anno, il calcolatore lo spezza e applica a ciascun tratto il tasso corretto. Con l'opzione capitalizzazione annuale, al 31 dicembre di ogni anno gli interessi maturati si aggiungono al capitale dell'anno successivo: va usata solo quando ricorrono i presupposti dell'art. 1283 c.c. (interessi dovuti da almeno sei mesi, dalla domanda giudiziale o per convenzione successiva).
Interessi legali, di mora e rivalutazione: non confonderli
Per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applicano gli interessi di mora del D.Lgs. 231/2002, ben più alti (tasso BCE + 8 punti): usa il calcolatore degli interessi di mora. Quando al credito va aggiunta anche la rivalutazione monetaria ISTAT (es. crediti da lavoro o da illecito), combina questo strumento con il calcolatore interesse legale e rivalutazione.
Strumento elaborato da STArchetipo — studio di ingegneria forense e consulenza tecnica di parte, operativo in Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta. I saggi sono verificati sui decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Per la quantificazione di crediti, danni e compensi in sede peritale: contatta lo studio.
⚠️ Avvertenza. Calcolo orientativo a fini di studio. La decorrenza degli interessi, la loro natura (corrispettivi, compensativi, moratori) e l'eventuale capitalizzazione dipendono dal caso concreto e dalla disciplina applicabile. Non costituisce parere legale.
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Tutte le domande frequenti del sitoSfogliale raggruppate per tema e per argomentoApri l’indice FAQ →Domande frequenti su calcolo degli interessi legali
Qual è il saggio degli interessi legali nel 2026?
Dal 1° gennaio 2026 il saggio degli interessi legali è dell'1,60% annuo, fissato dal Decreto MEF del 10 dicembre 2025 (in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025), in sostituzione del 2,00% in vigore nel 2025. Il tasso è aggiornato ogni anno con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 1284 c.c.
Come si calcolano gli interessi legali tra due date?
Si applica al capitale il saggio legale vigente in ciascun periodo, in proporzione ai giorni: interessi = capitale × saggio × giorni / 365. Quando il periodo attraversa più anni con saggi diversi, ogni tratto va calcolato con il proprio tasso e i risultati si sommano. Questo strumento esegue automaticamente la suddivisione per periodo.
Gli interessi legali si capitalizzano?
Di regola no: gli interessi legali sono semplici. La capitalizzazione (interessi su interessi) è ammessa solo nei casi e nei limiti dell'art. 1283 c.c. (anatocismo), cioè dalla domanda giudiziale o per convenzione successiva alla scadenza, e per interessi dovuti da almeno sei mesi. L'opzione 'capitalizzazione annuale' va usata solo quando ne ricorrono i presupposti di legge.
Da quando decorrono gli interessi legali su un credito?
Per le obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili gli interessi decorrono di norma dalla costituzione in mora (art. 1219 c.c.) o, nei crediti da fatto illecito e in molti crediti di lavoro, automaticamente. Per il compenso del CTU non pagato decorrono dal giorno successivo al completamento delle operazioni peritali fino al saldo.
Qual è la differenza tra interessi legali e interessi di mora?
Gli interessi legali (art. 1284 c.c.) sono il tasso ordinario applicato quando non è pattuito diversamente. Gli interessi di mora per i ritardi nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002) sono molto più alti, perché pari al tasso BCE maggiorato di 8 punti. Per questi ultimi usa lo strumento dedicato agli interessi di mora.
Posso usare il risultato in un atto giudiziario?
Lo strumento applica le formule di legge e i saggi ufficiali, ma il risultato è una stima di lavoro: in un atto formale occorre indicare la decorrenza corretta, documentare i saggi applicati e motivare l'eventuale capitalizzazione. Per quantificazioni da produrre in giudizio è opportuna la verifica di un tecnico o del difensore.