nomina di un perito assicurativo

NOMINA DI UN PERITO ASSICURATIVO.

Se si deve procedere alla nomina di un perito assicurativo in caso di incidente stradale può sorgere il dubbio se questo debba essere o meno iscritto al ruolo dei Periti Assicurativi tenuto dalla ISAP o CONSAP (Elenco Periti Assicurativi).

Diciamo subito che in realtà se vi è la necessità di accertare le cause di un incidente stradale a mezzo della ricostruzione dinamica dell’incidente gli unici ad avere la competenza in via esclusiva sono degli ingegnerie ed i Periti Industriali. Essi non devono dunque essere necessariamente iscritti al Ruolo dei Periti Assicurativi.

nomina di un perito assicurativo

Come scegliere e procedere alla nomina di un perito assicurativo

COME SCEGLIERE IL PERITO ASSICURATIVO

Se si deve stimare solo ed esclusivamente il danno ai veicoli ci si può rivolgere anche ad un Perito assicurativo iscritto al rispettivo ruolo tenuto anche se essendo nella maggior parte dei casi utile, se non indispensabile avere anche delle valutazioni tecniche sulla dinamica dell’incidente stesso tanto vale richiedere subito la consulenza di un ingegnere o un Perito industriale.

ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con il provvedimento del 3 gennaio 2008 n.11 (“Regolamento concernente la disciplina dell’attività peritale di cui al Titolo X, Capo VI, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private”), scrive che “nell’attività peritale non rientrano le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell’evento dannoso” (comma 4 dell’art.3 del Provvedimento ISVAP citato).

LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI

L’Ordine degli Ingegneri ed il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collegamento con le rappresentanze istituzionali dei Periti Industriali, sostengono che l’attività ricostruttiva della dinamica degli incidenti stradali, che evidentemente comportano l’applicazione di principi e nozioni di fisica e la redazione di precisi rilievi geometrici, compete in via esclusiva agli Ingegneri. e ai Periti industriali, iscritti ai relativi albi professionali: “Allo stesso modo, anche l’accertamento e la stima dei danni provocati dalla circolazione dei mezzi soggetti ad assicurazione obbligatoria RCA rientra certamente nell’ambito delle attività professionali di competenza degli ingegneri e dei periti industriali”.

Di conseguenza gli ingegneri ed i Periti Industriali se iscritti ai rispettivi albi possono in via esclusiva solo loro occuparsi di ricostruzione della dinamica degli incidenti ed essendoci tra le loro competenze anche quelle dell’estimo possono, in via questa volta non esclusiva occuparsi anche della stima dei danni provocati ai veicoli dalla circolazione o altro.

Di conseguenza gli ingegneri ed i Periti Industriali se iscritti ai rispettivi albi possono in via esclusiva solo loro occuparsi di ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali ed essendoci tra le loro competenze anche quelle dell’estimo possono, in via questa volta non esclusiva occuparsi anche della stima dei danni provocati ai veicoli dalla circolazione o altro.

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Dopo la nomina di un perito assicurativo egli procede con la stesura di una perizia assicurativa per la ricerca delle cause dell’incidente stradale mediante la ricostruzione dinamica dell’incidente.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) con nota del 30/04/2013 e l’AGCOM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) con nota prot.0012006 del 21/01/2013, affermano che:

  1. la figura del perito assicurativo iscritto nei rispettivi ruoli ha una competenza limitata all’accertamento e stima dei danni ai veicoli e non ha competenze nella ricostruzione dinamica degli incidenti o tanto meno nella ricerca delle cause degli stessi ;
  2. poiché l’art.3, comma 4, del Regolamento ISVAP n.11 del 2008 dispone che “nell’attività peritale non rientrano le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell’evento dannoso”, per le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell’evento dannoso non è necessario essere iscritti al Ruolo Nazionale di periti assicurativi, mentre è indispensabile possedere le nozioni di fisica e dinamica tipiche degli ingegneri;
  3. in base all’ampio disposto dell’art.51 RD n.2537/1925, compete agli Ingegneri in via esclusiva – anche senza essere iscritti al predetto Ruolo – l’attività diretta alla ricostruzione dinamica dei sinistri, con applicazione delle leggi della fisica e redazione dei rilievi geometrici ed indiziari necessari ;

Se si vuole dunque procedere alla nomina di un perito assicurativo per la ricerca delle cause di un incidente mediante la ricostruzione dinamica è necessaria la figura dell’ingegnere (o anche del Perito industriale) come prescritto dalle norme vigenti.

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