Art. 844 Divieto di Immissioni

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CODICE CIVILE

LIBRO TERZO – DELLA PROPRIETÀ → Titolo II – Della proprietà (Artt. 832-951) → Capo II – Della proprietà fondiaria:

Art. 844 Divieto di Immissioni

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni (1) derivanti dal fondo (2) del vicino (3), se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso (4).

Note

(1) L’elenco non è ovviamente esaustivo, ma si ritiene che le immissioni devono comunque essere materiali, cioè percettibili attraverso i sensi dell’uomo o attraverso apparecchi rilevatori.

Due sono le considerazioni che si possono trarre dalla norma ovvero si possono avere:

a) immissioni tollerabili: queste sono lecite e, perciò, al proprietario del fondo che subisce l’immissione non è dovuto nulla;

b) immissioni intollerabili; in tal caso, occorre ancora distinguere: tra le immissioni che pur superando la normale tollerabilità sono lecite (è però prevista l’indennizzabilità); le immissioni intollerabili illecite, che sono quelle non autorizzate perché le ragioni proprietarie sono prevalenti. In quest’ultima ipotesi scatta a favore del soggetto danneggiato una tutela inibitoria e risarcitoria.

(2) La norma riguarda le immissioni indirette, cioè quelle che raggiungono il fondo perché trasportate da elementi naturali (vento). È invece un atto illecito [v. Libro IV, Titolo IX; 2043], immettere direttamente nel fondo altrui.

(3) La norma riguarda le immissioni che provengono da un fondo vicino, anche se non confinante.

(4) È il giudice che deve valutare della tollerabilità delle immissioni, e nel giudicare deve tener conto dei modi in cui queste avvengono e delle attività che le causano. Il giudice è, insomma, chiamato a bilanciare le opposte esigenze dei proprietari, e può anche disporre una modifica dei luoghi o delle opere (può ordinare, ad esempio, di insonorizzare l’ambiente da cui provengono i rumori).

Precisazioni: Immissioni che incidono sulla salute

Vi sono parecchie di pronunzie della Corte Costituzionale in cui nelle immissioni si ravvisa un comportamento lesivo del diritto alla salute è stato inibito attraverso il ricorso all’art. 700 c.p.c.

Infatti, il diritto alla salute, così come gli altri diritti fondamentali ed assoluti della personalità, va tutelato, anche con il procedimento ex art. 700 c.p.c., contro ogni nocività da chiunque proveniente, senza che abbia ad applicarsi l’art. 844 c.c., in tema di immissioni, norma non pertinente perché relativa al collegamento tra la persona ed un bene; poiché costituisce un diritto indisponibile, il diritto alla salute non può soffrire limitazione alcuna neanche a seguito di atti di disposizione: ben può essere emesso, pertanto, un provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c. a tutela dell’equilibrio fisio – psichico di chi lamenti un danno da immissioni.

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