Art. 360 Accertamenti tecnici non ripetibili
CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 360 Accertamenti tecnici non ripetibili
1. Quando gli accertamenti previsti dall'art. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (116, 117 att.), il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell`ora e del luogo fissati per il conferimento dell`incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici (233).
2. Si applicano le disposizioni dell`art. 364 comma 2.
3. 1 difensori nonchè i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell`incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dell`incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio (392 s.), il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano pi˜ essere utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado l`espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell`ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento .
Tutte le domande frequenti del sitoSfogliale raggruppate per tema e per argomentoApri l’indice FAQ →Domande frequenti su art. 360 c.p.p. (accertamenti non ripetibili)
Cosa sono gli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 c.p.p.?
Sono accertamenti su cose, persone o luoghi soggetti a modifica o distruzione, che non possono essere ripetuti successivamente. Il PM deve avvisare la difesa perché partecipi, garantendo il contraddittorio.
Perché è fondamentale la partecipazione del consulente di parte negli accertamenti ex art. 360?
Perché si tratta di accertamenti irripetibili: una volta eseguiti, le tracce o i campioni potrebbero non essere più disponibili. Il consulente di parte deve essere presente per effettuare rilievi autonomi e formulare osservazioni in tempo reale.
Entro quanto tempo va avvisata la difesa prima degli accertamenti ex art. 360?
Il PM deve avvisare la difesa con un preavviso ragionevole (solitamente almeno 24 ore, ma la giurisprudenza richiede tempi adeguati alla complessità dell'accertamento) per consentire la nomina del consulente di parte.
Cosa succede se la difesa non viene avvisata per gli accertamenti ex art. 360?
La violazione del contraddittorio può determinare l'inutilizzabilità degli accertamenti nel processo. La difesa può eccepire il vizio procedurale e chiedere l'esclusione della prova tecnica ottenuta senza il rispetto delle garanzie difensive.
Un CTP può partecipare agli accertamenti ex art. 360 per conto della persona offesa?
Sì. Anche la persona offesa (eventuale parte civile) ha diritto di nominare un consulente tecnico per partecipare agli accertamenti irripetibili. La sua presenza tutela la corretta documentazione dei fatti a beneficio della futura azione civile risarcitoria.