Art. 1673 Perimento o deterioramento della cosa
CODICE CIVILE: Capo VII: Dell’appalto
Art. 1673 Perimento o deterioramento della cosa
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla (1207), il perimento o il deterioramento e a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.
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Cosa stabilisce l'art. 1673 c.c.?
L'art. 1673 c.c. disciplina il rischio di perimento o deterioramento della cosa: se la materia è fornita dall'appaltatore, il rischio è a suo carico fino alla consegna; se la materia è del committente, il rischio si ripartisce diversamente.
Quando risponde l'appaltatore per il perimento dell'opera?
L'appaltatore risponde del perimento se questo deriva da un vizio della materia da lui fornita o da un suo inadempimento. Non risponde se il perimento è dovuto a caso fortuito o forza maggiore non imputabili a sua negligenza.
Come si stabilisce la causa del deterioramento dell'opera?
Attraverso un'indagine tecnica che analizza i materiali impiegati, le modalità esecutive e le condizioni ambientali. Il CTP determina se il deterioramento è imputabile a un vizio costruttivo o a cause esterne non prevedibili.
Il committente deve pagare il corrispettivo se l'opera perisce prima della consegna?
Dipende dalla causa del perimento. Se è imputabile all'appaltatore non è dovuto alcun corrispettivo. Se il perimento è fortuito e la materia era del committente, il committente sopporta il rischio del materiale ma non deve il compenso per il lavoro già svolto.
Una perizia di parte serve in caso di deterioramento dell'opera?
Sì. Il CTP documenta lo stato del deterioramento, ne analizza le cause (vizio costruttivo, materiale difettoso, uso improprio, forza maggiore) e quantifica il danno, fornendo una base solida per la trattativa o il giudizio.