Art. 696. Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

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Art. 696 ATP

Art. 696 cpc ATP

CODICE DI PROCEDURA CIVILE: Capo I: DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

Art. 696. Accertamento tecnico e ispezione giudiziale (detto anche Accertamento Tecnico Preventivo)

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza e’ proposta.

L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.

Il presidente del tribunale [, il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni.

La norma contenuta nell’Art. 696 del cpp risponde all’esigenza di raccogliere la prova prima dell’ inizio del processo di merito ed in previsione del processo stesso.

La legge 80/05, accogliendo le pronunce della Corte Costituzionale n.571/90 e n.257/96, ha previsto che l’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possano essere disposte a semplice richiesta.

In secondo luogo, il legislatore ha anche ampliato l’ambito dell’indagine preventiva è passata dalla semplice verifica dello stato dei luoghi o della condizione delle cose alla valutazione e ricerca delle cause o stima dei danni relativi all’oggetto della verifica.

Presupposti indispensabili per l’accertamento tecnico preventivo ex Art. 696 cpc, posti dalla norma, anche così modificata, restano il c.d. “periculum in mora” e il c.d. “fumus boni juris”.

Ne deriva che l’interprete non può pervenire ad un risultato diverso, consentendo la raccolta preventiva anche in assenza di ragioni cautelari.

Per quanto attiene alla natura dell’accertamento tecnico preventivo ex Art. 696 cpc, con una sentenza della Suprema Corte ha osservato che:

“ se è pur vero che l’accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, che, suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice prima che ciò possa accadere, per consentirgli di decidere sulla base delle prospettazioni e deduzioni fatte con riferimento a quelle condizioni ed a quello stato, è altrettanto vero che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell’uno o dell’altro assunto.” (Sent. Cass.Civ., II Sez., n.2800 del 06.02.08).

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