Consulente Tecnico di Parte: Nomina, Compiti e compensi

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Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nel processo Civile

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Nomina del Consulente Tecnico di Parte: scelto il proprio CTP di fiducia occorre procedere alla formalizzazione nei confronti del Giudice e alla formalizzazione del compenso del Consulente Tecnico di Parte

  • La nomina del C.T.P.
  • I compiti del Consulente Tecnico di Parte
  • I compensi del C.T.P.

L’articolo n° 201 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.) dispone che, con lo stesso provvedimento di nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il giudice assegna alle parti il termine per la nomina del loro Consulente Tecnico (CTP).

Va ricordato che il Consulente Tecnico di Parte può essere nominato soltanto se il Giudice ha nominato un suo Consulente Tecnico d’Ufficio.

Se il Giudice decide di non avvalersi di un suo consulente e dunque non nomina un CTU, qualunque delle parti in causa ha comunque la possibilità di produrre in causa perizie stragiudiziali redatte da un consulente tecnico a supporto di una delle parti.

La dichiarazione di nomina, viene effettuata dall’avvocato di una parte, indicando il nome e il recapito del CTP prescelto, in modo che il Cancelliere possa fare a sua volta le comunicazioni previste dalla Legge.

Il Consulente Tecnico di Parte non deve necessariamente essere iscritto a particolari albi.

Se una delle parti è professionalmente competente in merito alla materia oggetto di consulenza tecnica, può egli stesso svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse.

  • Mentre il C.T.U. in sede di nomina deve prestare formale giuramento il CTP al contrario non deve fare alcun giuramento.
  • Il CTP assume una funzione di controllo tecnico sull’operato del consulente tecnico d’ufficio, cercando di dare ai fatti l’interpretazione maggiormente conveniente per il proprio cliente che lo ha scelto.
  • Il CTP risponde solo al suo cliente del mandato ricevuto.

Diritti del Consulente Tecnico di Parte:

  • il CTP può intervenire alle operazioni peritali del CTU;
  • il CTP può presentare al CTU osservazioni ed istanze che devono essere tenute presenti sia dal CTU e sia dal Giudice.
  • il CTP non può ampliare il campo d’indagine del CTU, che resta vincolato ai quesiti formulati dal Giudice.
  • il CTP non è obbligato a stendere nessun verbale delle operazioni peritali svolte: tuttavia è opportuno che documenti puntualmente la sua attività nelle singole fasi di indagine istruttoria.

Compensi spettanti al CTP

La determinazione del compenso al consulente di parte non viene stabilita dal Giudice come accade per il CTU, se il CTP è appartenente ad un Ordine professionale egli è tenuto a rispettare le tariffe professionali dell’Ordine di appartenenza. Queste potranno essere a vacazione (tariffa oraria), a percentuale sul valore stimato (in caso di perizie di stima per danni, perizie di valutazione economica ecc.). Il compenso può essere liberamente pattuito tra CTP e cliente, ed in ogni caso occorre stabilire il compenso a priori con un preventivo oppure nell’atto di nomina, anche per evitare malintesi ed equivoci.

Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nel processo Penale

Il CTP in campo penale ha grosso modo gli stessi obblighi del processo civile in particolare il CTP è nominato da una delle parti in causa solo in seguito alla richiesta di Perizia Tecnica da parte del Giudice in cui viene nominato il Perito del Tribunale CTU.

In ambito Penale, si hanno due tipi possibili di Consulenza:

  • Consulenza tecnica ripetibile Art. 359 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.)
  • Consulenza tecnica irripetibile Art. 360 c.p.p.

Nel caso di Consulenza tecnica irripetibile è estremamente importante che il CTU verifichi il corretto operato del Perito di Parte con particolare attenzione alle modalità di indagine adottate. In questo caso si presume che non si possa ripetere una seconda volta la perizia.

La Nomina del Consulente Tecnico di Parte CTP

La Nomina del Consulente Tecnico di Parte è regolamentata dal codice di procedura civile:

Art. 201 c.p.c. – Consulente tecnico di parte

Il Giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico (cfr. artt. 91, 145 disp. att. c.p.c.).

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Art. 194 c.p.c. – Attività del consulente

Il consulente tecnico di parte assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e ad eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé, solo le parti possono intervenire alle operazioni in prima persona persona e/o a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze (cfr. artt. 90, 91, 92 disp. att. c.p.c).

La Nomina del Consulente Tecnico di Parte è dunque libera e facoltativa, ma costituisce un elemento di maggiore tutela dei propri diritti specie quando si tratta di argomentazioni prettamente tecniche.

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2 comments

  1. Antonio 26 Febbraio, 2010 at 12:43 Rispondi

    Buongiorno
    A seguito dei lavori di ristrutturazione effettuati dal mio vicino sul suo immobile sono comparse delle crepe sui muri e sulla volta ad arco di casa mia. Ho interpellato un Geometra mio amico che mi ha detto di non preoccuparmi.
    Invece io mi sto preoccupando perchè mi sembra che le crepe si stiano allargando.
    Cosa devo fare?
    Potete aiutarmi
    Grazie

    • admin 26 Febbraio, 2010 at 12:58 Rispondi

      Ciao Antonio
      Ho seguito parecchi casi del genere e tanto per incominciare ti posso dire due cose:
      1) Un Geometra non ha le competenze tecniche per esprimere un giudizio di analisi strutturale su un edificio; settori riservati ad architetti e meglio ancora ingegneri.
      2) E’ bene preoccuparsi perchè le volte ad arco sono resistenti sino a quando mantengono la loro forma, ma quando a seguito di crepe la stuttura comincia a deformarsi, non essendo opere dotate di elasticità, in cemento armato, il tutto può collasare senza ulteriori preavvisi.
      Ricorda che hai “solo” un anno di tempo per contestare il problema al tuo vicino per cercare di essere risarcito del danno che potrebbe essere anche molto consistente.

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