COME DENUNCIARE ODORI MOLESTI E FUMO DAI VICINI: COSA FARE, SERVE UNA PERIZIA CATTIVI ODORI?

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Cattivi odori, gas, fumo e vapori: come dimostrare le molestie subite dal vicino o dalle attività vicino casa?

Vediamo assieme alcuni:

  • Aspetti giuridici: Come denunciare odori molesti
  • Aspetti tecnici: Perizia cattivi odori (non sottovalutarli e leggi sino in fondo)

Aspetti giuridici: COME DENUNCIARE ODORI MOLESTI

Il problema delle molestie da emissione si può presentare sotto varie forme di fumi, odori, calori, esalazioni, ma il tutto è previsto da giuridicamente da un solo articolo del Codice civile [Art. 844 Divieto di Immissioni] che spiega cosa fare in caso di molestia da attività del vicino di casa.
L’Art. 844 sostiene che puoi impedire la diffusione di cattivi odori, gas, fumo e vapori solo se essi oltrepassano la soglia della normale tollerabilità.
Ma come fare a stabilire quando le esalazioni, i cattivi odori o i fumi superano il limite della sopportazione e soprattutto come fare a dimostrare che sono esalazioni moleste? serve una perizia sui cattivi odori?
Una nuova sentenza della Corte di Cassazione [Cass. sent. n. 18592/2019] chiarisce cosa fare in caso di fumo e odori molesti provenienti dal vicino di casa e descrive anche quando è possibile fare una diffida per cattivi odori o sporgere una denuncia per «getto pericoloso di cose» [Art. 674 cod. pen.].

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Aspetti legali e tecnici in una perizia cattivi odori, come denunciare odori molesti

L’episodio trattato dalla sentenza di Cassazione si riferisce alle emissioni moleste di un’impresa metallurgica (ma si ritiene valga anche par altre attività moleste) le cui emissioni di gas e fumi maleodoranti rappresentavano una molestia continua per le abitazioni vicine, ma come detto il caso può certamente essere esteso anche a situazioni di puzza di fritto e di cucina, ai detersivi utilizzati dal dirimpettaio, alle fonti di calore come le valvole di scarico di un condotto di areazione o di un impianto di riscaldamento o ad altre fonti di emissione molesta.
Qualsiasi tipo di immissione sia essa anche di tipo acustico (come ad es. i rumori del condomino del piano di sopra), olfattiva (la puzza e odori provenienti dal ristorante sotto casa) o per qualsiasi altro genere di emissione molesta, è sempre prevista la possibilità di una tutela legale.

La normale tollerabilità di cattivi odori e fumi

La distinzione può fare la differenza tra illecito penale o quando si è difronte “solo” ad un illecito civile.

Premesso che la distinzione tra le due ipotesi non si fonda sulla intenstà delle emissioni, ma sul numero di soggetti lesi.

Quando il numero di soggetti lesi è indeterminato si sconfina nel penale, mentre quando è limitato alle abitazioni strettamente vicine si rimane nell’ambito dell’illecito civile; in entrambi i casi, affinché un’emissione molesta possa essere considerato “illegale”, è necessario che superi la “normale tollerabilità”.

A stabilire se un’emissione pur molesta rientra nei limiti della normale tollerabilità o meno è il giudice e lo fa analizzando il singolo caso (e dunque analizzando gli elementi probatori forniti) e tenendo in considerazione una serie di parametri vediamo pertanto per analogia cosa normalmente considera il Giudice in caso di emissione di rumori molesti:

  • l’intensità del rumore: il primo elemento da tenere in considerazione è la potenza del rumore proveniente dai vicini.
  • l’orario di diffusione del rumore: un’aspirapolvere di giorno è tollerabile ma di certo è molesto all’una di notte meno alle due del pomeriggio;
  • l’insistenza e durata del rumore: sbattere i panni di giorno è normale, ma non si può considerare tale se le “percussioni” si protraggano per troppo tempo e magari tutti i giorni;
  • il luogo ove si emette o riceve il rumore: tanto più l’abitazione si trova in una zona caratterizzata da rumori di fondo alti (traffico, voci dei pedoni, ecc.) tanto più forte deve essere il rumore del vicino per dare fastidio. In una zona di campagna, anche un semplice fischio si ripercuote su tutto il vicinato.

Le stesse regole descritte per i rumori valgono per fumi, cattivi odori, gas, immissioni di calore, ecc. Anche qui è il giudice a dover valutare se gli stessi superano o meno la normale tollerabilità (dunque maggiori elementi probatori si forniscono meglio il Giudice potrà valutare vedi più avanti perizia su emissione di fumi e odori molesti).

Esiste dunque una soglia legale della puzza? valgono per le emissioni di odori e fumi molesti gli stessi criteri previsti per i rumori?

La normale tollerabilità di odori e fumi molesti è da valutare caso per caso. Se è intollerabile, ad esempio, essere costretti a chiudere le finestre perché un’auto viene lasciata spesso nel cortile sotto casa con il motore acceso, esalando verso l’alto l’odore ed i fumi di combustibile. È intollerabile pure la puzza di candeggina dal balcone del vicino che impedisce di respirare.

La Corte di Cassazione [Cass. sent. n. 14467/17 del 24.03.2017] ha già detto che la puzza di frittura e di cottura rientra a tutti gli effetti in tali emissioni olfattive vietate dalla legge, ma solo a condizione che riesca a «molestare le persone».

L’emissione di odore di fritto, sugo e arrosto ecc. se molestano le persone è reato. Lo stesso dicasi quando quando gli odori nauseabondi, anziché provenire dalla finestra del vicino di pianerottolo, provengono da un locale sotto casa.

Se ti chiedi cosa fare in caso di puzza del ristorante sotto casa, sappi che puoi ricorrere al Giudice per farlo smettere o imporgli un nuovo impianto di areazione e di filtraggio che salvaguardi i tuoi diritti [Cass. ord. n.  44257/17 del 26.09.2017] è importante però provare bene il tutto.

Emissioni di fumo e odori: quando costituiscono un reato?

Oltre all’azione civile, per ottenere l’interdizione dal comportamento molesto, chi subisce i disagi da fumo e odori molesti altrui può anche sporgere denuncia penale.

Da tali comportamenti può derivare il reato di «getto pericoloso di cose» [Art. 674 cod. pen.]. In particolare, il Codice penale stabilisce che chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato, ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206. Scopo di censura del reato è la salvaguardia dell’incolumità pubblica.

Qual è il limite di emissione oltre il quale, fumi, puzza e odori molesti diventano reato penale?

Anche nel caso di reato penale per emissioni moleste il riferimento limite è alla normale tollerabilità stabilita dal Codice civile ovvero in definitiva, tutto è posto alla valutazione fatta dal Giudice che valuta gli elementi probatori caso per caso (vedi oltre la perizia per odori e fumi molesti).

Tanto per capirci meglio, quando ad esempio si è costretti a tenere chiuse le finestre per non far entrare gli odori molesti in casa. Il reato consiste nella semplice molestia, che prescinde dal superamento di eventuali valori soglia previsti dalla legge che possono o non possono prevede specifici limiti di emissione di quel particolare fumo od odore, essendo sufficiente quello del limite della stretta tollerabilità.

Va ricordato che l’incriminazione scatta solo se il comportamento vietato è ripetuto nel tempo, non si può riferirsi ad un singolo episodio o a sporadici.

Per dimostrare il ripetersi o la continuità del reato da emissioni molete, il soggetto molestato dovrà almeno promuovere una diffida per cattivi odori o fumi molesti

 Nei confronti del vicino, del gestore del locale o il titolare dell’azienda prima di avviare un’azione legale vera e propria.

In questo modo gli dà il tempo per “ravvedersi” e venire a più miti consigli, per rafforzare la diffida ci si può anche avvalere di una perizia sulle emissioni moleste.

Per la giurisprudenza, il reato scatta anche se un danno effettivo non vi è stato ancora arrecato, ma per il semplice fatto che la condotta costituisce un pericolo potenziale per l’incolumità pubblica (la dimostrazione del danno può invece essere rilevante ai fini dell’ottenimento di un risarcimento).

Va precisato che nonostante la condotta tipica del reato in questione previsto dall’articolo Art. 674 cod. pen. consista nel lancio di cose, l’illecito penale scatta anche in caso di «molestie olfattive», con l’immissione nell’atmosfera di cattivi odori e fumi.

Secondo la Cassazione, si ha dunque «getto pericoloso di cose» anche in presenza di fumi, puzza o altri odori molesti provenienti dal ristorante sotto casa.

Non rileva ad esempio il fatto che l’impianto di areazione del locale sotto casa sia munito di autorizzazione Comunale o di altri enti per le emissioni in atmosfera e sia rispettoso dei relativi limiti visto che non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche – e, quindi, valori soglia – in materia di odori.

Aspetti tecnici: PERIZIA CATTIVI ODORI E FUMI

Come dimostrare quando l’odore è molesto?

come denunciare odori molesti

Con una perizia cattivi odori decidi la diffida per cattivi odori provenienti dal vicino o
come denunciare odori molesti e fumi.

Con la sentenza citata [Cass. sent. n. 18592/2019], la Cassazione ha ricordato che per le emissioni olfattive non esistono specifici valori di riferimento; per il limite, occorre fare riferimento al criterio della normale tollerabilità richiamato dal Codice civile.

Per accertare l’intensità delle immissioni si può ricorrere a tecnici specializzati (Chimici, Ingegneri, ecc.) che con appositi strumenti tecnici e precise procedure quali rilievi in loco con nasi elettronici o campionamenti per analisi di laboratorio, con fonometri o altro, possono dimostrare intensità e durata nel tempo delle emissioni moleste.

Se questi elementi mancano o l’impiego è tecnicamente impossibile (ad esempio, per fatti ormai consumati e irripetibili), il giudice si può basare sulle dichiarazioni dei testimoni è però ovvio che quando si possono dimostrare i fatti con dati tecnici oggettivi raccolti in una perizia sulle emissioni di odori e fumi si ha certamente maggiore forza nel far valere le proprie ragioni ed il Giudice avrà più elementi per dare il proprio verdetto a voi favorevole.

Le dichiarazioni dei testimoni devono essere fornite con una certa oggettività e certezza, non potendo mai risolversi in valutazioni soggettive o in giudizi tecnici non qualificati per i quali è bene sempre riferissi a specialisti del settore.

Per far scattare il reato è, quindi, necessario che le prove della molestia olfattiva provengano da una perizia tecnica e/o direttamente dalle vittime della molestia da emissioni e che riferiscano in maniera precisa quanto dagli stessi percepito. Utili sono sempre foto, video o qualsiasi altra prova che anche il diretto interessato può procurarsi.

Se hai altri dubbi in merito non esitare a contattarci.

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