CODICE CIVILE: Capo VII: Dell’appalto
Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.
Art. 2697 cc Codice Civile Onere della Prova
Febbraio 11, 2017
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Qualora non ci sia accordo fra committente ed impresa esecutrice sul risultato dell’esecuzione dei lavori , ed il direttore dei lavori assunto dalla committenza dia ragione all’impresa, quest’ultimo si deve dimettere dall’incarico?
Tendenzialmente si dovrebbe dimettere, o meglio visto che se si è scelto un Direttore dei Lavori si presume che lui sia più competente di noi, allora se si ha un altro Tecnico che appura che i lavori hanno difetti si può sostituire il DL e/o far causa sia all’impresa sia al DL.
Purtroppo molto spesso i DL anzichè tenere le parti del committente, per interessi personali di varia natura, preferiscono non inimicarsi le imprese con cui possono avere più spesso a che fare rispetto al committente, che magari fatta una casa non ne farà poi più.
Dunque il consiglio è quello di sentire il parere di un altro tecnico.