Richiesta Risarcimento dei danni e Responsabilità Civile

0
4986
richiesta del risarcimento danni con perizia

Chi ha diritto a richiedere il risarcimento del danno subito?

Il principio generale su cui si basa il diritto al risarcimento dei danni subiti sta nella cosi detta “responsabilità civile” che si basa sulle norme e disposizioni previste dal codice civile, ovvero in particolare:

  • per la responsabilità contrattuale vi sono gli articoli 1218 e 1223 del codice civile
  • per la responsabilità precontrattuale vi sono gli artt. 1337 e 1338 del codice civile,
  • per la responsabilità extracontrattuale o aquiliana o da fatto illecito dell’art. vi sono gli articoli dal 2043 al 2059 e del codice civile (diffuse ipotesi di responsabilità civile e i relativi danni).
richiesta del risarcimento danni con perizia

La Perizia danni è uno strumento utile per l'individuazione esatta delle cause del danno e per avviare la procedura di richiesta del risarcimento danni

La responsabilità contrattuale ed extra contrattuale e le ipotesi previste dagli articoli dal 2043 al 2059 (risarcimento dei danni).

L’articolo 2043 del Codice Civile impone ed obbliga il risarcimento dei danni a chiunque arrechi un danno “ingiusto”, con fatto proprio ovvero con il suo agire in modo doloso o colposo, ad altra persona (detta parte lesa).

Questo è un fondamentale Principio giuridico detto del neminem laedere overo nessuno deve ledere alcuno.

RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO: come dimostrare i danni subiti, quantificarli ed ottenere il risarcimento

Quando si subisce un torto perché, vi sono consegnate opere o prodotti con vizi e difetti, oppure ci si sente presi in giro da chi ci ha promesso mari e monti e poi ha fornito prodotti od eseguito lavori di scarsa qualità o ancora, non sono stati consegnati lavori finiti secondo i patti contrattuali in termini di tempo e qualità, o il vicino vi martella con una rumori assordanti da mattina a sera, i lavori di ristrutturazione sono stati mal eseguiti, la casa ha vizi e difetti più o meno gravi ecc..

perizia su lavori mal eseguiti vizi-difetti

I lavori mal eseguiti possono rientrare tra le violazioni contrattuali in quanto l'impresa accettando di svolgere il lavoro i impegna ad eseguirli a regola d'arte

Quest’elenco potrebbe procede ancora a lungo e rappresenta un esempio di tutte situazioni, apparentemente diversissime tra loro ma accomunate dalle possibili conseguenze che esse lasciano, ovvero un danno da noi subito.

Tali conseguenze possono essere sanate e risarcite dai responsabili, in termini di compensazione pecuniaria.

La domanda che si pongono molti è quali eventi comportano realmente la possibilità di avere un risarcimento danni subiti? Come posso provare in un eventuale giudizio presso il Tribunale i danni che ritengo d’aver subito? Quanto posso chiedere come risarcimento dei danni che ho subito?

Alcuni danni risarcibili possono non avere un responsabile ma se si è assicurati è comunque necessario una precisa richiesta danni fatta all’assicurazione e comunque occorre dimostrarne le cause e quantificare i danni non lasciando il compito al solo perito dell’assicurazione che sicuramente non farà i vostri interessi, ma quelli dell’assicurazione che lo paga.

Attenzione: non tutte le circostanze di disagio subito creano necessariamente un danno risarcibile. Qualunque interazione con altri soggetti può potenzialmente causare un pregiudizio per noi, una sofferenza, un disagio, ma non tutte le conseguenze negative a noi provocate da un fatto di terzi comportano necessariamente la possibilità di vedersi riconosciuto un risarcimento. Ad esempio, se si hanno delle infiltrazioni d’acqua dall’appartamento del vicino di casa o dalle parti condominiali si può certamente pensare di ottenere un risarcimento del danno provocato alla nostra casa e/o ai suoi arredi; al contrario, non si può chiedere il risarcimento dei danni perché il vicino ci tratta in modo scortese.

LA RESPONSABILITA’ DEL DANNO SUBITO

La responsabilità dipende dal tipo di rapporto intercorso tra le parti cioè dipende se tra le parti vi è:

  • un contratto allora si parla di responsabilità contrattuale ( ad es., in caso di compravendita di un immobile, un contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori, un contratto di fornitura di prodotti, attrezzature o materiali vari, ecc.). Va detto che non è importante la forma contrattuale e questa non necessariamente deve esse stata fatta per iscritto, anche se sarebbe più facile dimostrare le inadempienze contrattuali che hanno cagionato il danno;
  • un rapporto precontrattuale quando il danno è cagionato da comportamenti scorretti della controparte nel corso delle trattative;
  • un rapporto indiretto, infatti anche nel caso rapporto extracontrattuale è possibile richiedere il risarcimento del danno se si ha subito un torto da terzi.

Il codice civile regola dunque diversamente sia il tetto massimo risarcibile del danno, sia le modalità per dimostrare il danno stesso in caso di giudizio in ogni caso occorre comunque dimostrare l’effettiva esistenza del danno e quantificarne la sua entità.

Danno da Responsabilità Contrattuale – Se il danno deriva da un rapporto contrattuale tra le parti, questo è risarcibile solo nella misura in cui è astrattamente prevedibile. Un esempio forse può chiarire meglio il concetto: se l’impresa non ha finito per tempo i lavori di ultimazione della nostra casa, non si potranno chiedere migliaia di euro di danni perché nel frattempo abbiamo dovuto alloggiare in un albergo cinque stelle. Questo perché’ ciò non era concretamente prevedibile da parte dell’impresa, tutt’al più sarà risarcibile il danno dovuto dall’aver pagato l’affitto in un’altra casa per tutta la durata del ritardo. Se il danno subito è conseguente ad una violazione contrattuale, la dimostrazione della responsabilità del danneggiante sarà certamente più semplice. Il danneggiato dovrà provare in giudizio l’esistenza del contratto (producendolo se si tratta di un contratto scritto o dimostrano il rapporto contrattuale in altor modo ove non vi fosse un contratto scritto e firmato dalle parti). Spetterà poi alla controparte ovvero al presunto danneggiante, provare di aver agito correttamente nei propri obblighi contrattuali. Anche qui è comunque bene dimostrare anche con una Perizia di Parte tutti gli aspeti della violazione contrattuale, tra cui si possono avere ritardi di consegna dei lavori o prodotti, presenza di vizi e difetti, lavori non eseguiti o mal eseguiti, ecc.. Infine, il danno subito derivante da una responsabilità contrattuale, salvi alcuni casi diversamente disciplinati per legge o dal contratto, può esser richiesto in giudizio entro i 10 anni dall’evento che lo hanno cagionato.

Danno da Responsabilità Precontrattuale – Anche i danni derivanti dalle trattative che non sono andate a buon fine o si sono protratte e non concluse con comportamenti scorretti e contrari alla buona fede possono esser risarciti, se provati. Ad esempio, se un proprietario si impegna a concludere un contratto di vendita di un immobile ma poi ci ripensa senza darne giustificato motivo, se il fatto ha causato nel potenziale acquirente una notevole perdita di tempo, denaro o altre opportunità, il danno può essere richiesto all’inadempiente. La prescrizione e le modalità per dimostrare il danno sono le stesse della responsabilità extracontrattuale.

Danno da Responsabilità Extracontrattuale – Quando si parla di danno extracontrattuale, va subito detto che è risarcibile solo nella misura in cui si riuscirà a quantificarlo e provare il nesso di causalità rispetto all’agire di terzi. Se ad esempio la nostra casa ha subito lesioni per lavori eseguiti nella casa del vicino, non si ha nessun rapporto con l’impresa che sta eseguendo quei lavori, ma si avrà comunque il diritto al risarcimento di tutti i danno patiti, come ad esempio il danno per il ripristino della casa, il danno dovuto all’impossibilità di usare l’abitazione durante i lavori o di svolgere la propria attività all’interno dei locali, ecc.. Diversamente dalla responsabilità contrattuale, in quella extracontrattuale dovrà essere il danneggiato a provare il fatto ingiusto che ha causato il danno, oltre alla dimostrare la colpa o l’eventuale dolo del danneggiante. In ogni caso, dunque il danno lamentato di cui si chiede il risarcimento deve esser ben identificato e descritto nel dettaglio oltre ad essere provato da chi lo ha subito nella sua reale esistenza ed entità. Infine, il danno che deriva da responsabilità extracontrattuale, salvi i casi diversamente disciplinati per legge, può esser richiesto in giudizio entro 5 anni dall’evento che lo hanno cagionato. Per dimostrare tale tipi di danno è indispensabile o comunque fortemente consigliato avvalersi della Perizia di un Perito esperto.

E dunque importante in ogni caso, quando si è subito un danno, riuscire a dimostrarlo e a quantificarlo nel modo più efficace possibile al vine di massimizzare la possibilità di ottenere un giusto risarcimento quando si va in giudizio, quando si tratta dunque di danni subiti per questioni a contenuto tecnico è bene far predisporre una perizia danni per la quantificazione dell’entità del danno e per mettere in luce le sue cause e le responsabilità di chi il danno lo ha cagionato.

Lascia un tuo commento