Problemi rumore per mancato isolamento acustico edificio

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problemi-di-rumore-isolamento-acustico-edificiIl problema dell’inquinamento acustico causato dalle emissioni di rumore nelle abitazioni è una questione sempre più sentita sia da chi abita in case con vicini particolarmente rumorosi sia dal legislatore che ha voluto tutelare le persone da un esposizione eccessiva ai rumori.

Ricordiamo che l’inquinamento acustico nuoce gravemente alla salute sia per l’eccessiva intensità sia per un esposizione prolungata nel tempo quando si è costretti ad essere immersi in rumori molesti più o meno intensi.

La questione delle emissioni di rumore è regolata da due fondamentali disposizioni di legge:

  • dall’art. 844 del Codice civile il quale stabilisce che il proprietario non può impedire le immissioni di fumo, di calore o le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni, se non superano la normale tollerabilità, anche riguardo alla condizione dei luoghi.
  • dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 , legge quadro sull’inquinamento acustico, in cui sono riportati i requisiti acustici che devono possedere gli edifici per garantire un confort abitativo minimo. Il costruttore o il venditore possono essere ritenuti responsabili del mancato rispetto di tali norme.

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Il Tribunale ordinario di Torino, ottava sezione civile, con la sentenza n. 2715 del 23/04/2007 ha stabilito che il costruttore o il proprietario venditore è responsabile della mancata rispondenza dell’edificio ai requisiti di isolamento acustico.

Il Tribunale di Torino ha dunque condannato un costruttore a rifondere ai compratori una parte dell’importo pagato per l’acquisto di un appartamento, a causa del suo insufficiente isolamento acustico in particolare del soffitto che causava il passaggio dei rumori da calpestio superiori ai limiti di legge.

Il verdetto del Giudice afferma che la insufficiente insonorizzazione acustica è da considerarsi un vizio occulto dell’immobile di cui, ai sensi della normativa civilistica in materia di compravendita, e per questo ne deve rispondere il venditore (che potrà eventualmente rivalersi sul costruttore) che sarà tenuto all’eliminazione del vizio (se questo è possibile) o a restituire una parte del prezzo stabilito per la vendita.

Per valutare se un abitazione ha i requisiti acustici occorre eseguire precise misurazioni fonometriche atte a verificare l’idoneità dell’ insonorizzazione dell’alloggio, per fare ciò il Tribunale ha disposto una perizia tecnica d’ufficio in cui il CTU, nella sua perizia ha fatto riferimento alle norme del DPCM 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” nella quale si prescrivono per gli edifici residenziali un potere fonoassorbente delle partizioni verticali di almeno 50 decibel, e un limite del rumore dai calpestio di 63 decibel.

Nel caso specifico il Perito a seguito delle sue misurazioni fonimetriche del rumore ha rilevato per le pareti interne un valore di 51 decibel (che pur superiore al limite è stato considerato accettabile) ed un valore di 70 decibel per il rumore molesto proveniente dal soffitto contro il limite di 63 dB: quest’ultimo valore è superiore al doppio rispetto al tetto massimo consentito dalla legge, infatti la scala utilizzata (dB) per la misurazione è di tipo logaritmico.

Il CTU ha dunque concluso che, o non è stato realizzato un pavimento galleggiante insonorizzato oppure sono stati commessi gravi errori materiali nella posa in opera della pavimentazione. Sta di fatto che, la struttura dell’alloggio non consente l’eliminazione dei rumori il CTU ha poi riscontrato che: l’intervento di ripristino non poteva essere avviato, poiché andrebbe eseguito all’interno dell’appartamento soprastante, di proprietà di terzi, comunque richiederebbe la rimozione di tutta la pavimentazione sino alla soletta, la posa di una nuova pavimentazione su un materassino di isolamento acustico di tipo galleggiante, con la successiva ricostruzione del massetto e del nuovo pavimento di finitura.

Un appartamento non isolato acusticamente che fa passare i rumori del vicino autorizza a richiedere un risarcimento

Essendo stata giudicata dal Giudice una soluzione impraticabile, ha deciso di quantificare il danno cagionato dal difetto in un minor valore dell’appartamento pari al 20% del costo di acquisto dell’appartamento steso; infatti ha ritenuto che l’inadeguatezza dell’isolamento acustico ne ha ridotto il confort abitativo considerevolmente così come il valore dell’immobile acquistato e ai sensi dell’art. 1490 c.c. In conclusione, il costruttore è stato condannato a restituire agli acquirenti il 20% del prezzo pagato.

Come richiedere il risarcimento del danno per aver acquistato un appartamento senza i requisiti acustici di isolamento dal rumore.

Chi ritiene di aver acquistato un immobile rumoroso che non ha i requisiti acustici di legge può richiedere il risarcimento del danno dovuto a vizio occulto incaricando prima un proprio Consulente Tecnico di Parte CTP esperto in acustica, il quale dopo aver eseguito le dovute misurazioni fonometriche, potrà fornire gli strumenti tecnici per contestare all’impresa costruttrice o al venditore il vizio occulto, richiedendo di eliminarlo o di essererisarciti.

Se la controparte non risponde in modo eseuriente si procede dunque con una richiesta di ATP ove il proprio CTP affiancherà il CTU nominato dal Giudice sino al raggiungimento della sentenza.

PER DUBBI DOMANDE E ALTRE INFORMAZIONI VISITATE IL NOSTRO NUOVO FORUM =>: Isolamento acustico e rumori in casa

16 comments

  1. Agostino 23 Febbraio, 2010 at 14:01

    Buongiorno,

    lavoro al computer in un ambiente in cui sono situati alcuni server di rete rumorosi, con ventole a funzionamento continuo. Il livello misurato e’ di 61 dbA. Posso chiedervi se , in questo caso, si puo’ applicare il DPCM 5/12/97, al fine
    di far isolare tali apparati e giungere ad ottenere i 25 dbA indicati dal decreto stesso ?
    GRAZIE
    Agostino

    • admin 24 Febbraio, 2010 at 13:34

      Ciao Agostino

      Il DPCP 5/12/97 definisce i requisiti acustici degli edifici, il caso da te esposto va meglio ricondotto alle questioni di sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero alla ex legge 626/94 ora D.Lgs 09/04/2008 n.81 e D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106

  2. Marco 4 Marzo, 2010 at 16:36

    Buongiorno ,
    Nel 2005 ho acquistato un appartamento in un edificio completamente ristrutturato composto da 3 unità abitative ma dopo qualche mese ho iniziato ad avere problemi con i vicini al piano di sopra per i vari rumori di sedie trascinate , calpestio ( li sento anche se camminano a piedi nudi ) , oggetti che cadono ( anche se fanno cadere solo una moneta ) . La causa è il soffitto che non è per niente isolato . Vi chiedo cortesemente se posso rivalermi sul costruttore per sistemare il problema e a chi mi devo rivolgere ?

    Grazie
    Marco

  3. Palma 22 Marzo, 2010 at 06:45

    Buongiorno!!
    sarei interessata pure io alla risposta qui sopra a Marco poichè ci troviamo nella medesima situazione. Pari anno di costruzione, pari problematiche del rumore, pari richiesta di come intervenire.
    Aggiungo solo che ho chiesto la certificazione della perizia fonometrica all’ufficio tecnico del mio comune di appartenza,
    ma mi è stata consegnata una autocertificazione del costruttore.
    Che valore ha questo documento?? ..a me sembra una presa in giro!!!
    Per favore aspetto Vs risposta chiarificatrice.
    Grazie mille Palma

    • admin 22 Marzo, 2010 at 07:38

      Rispondo a tutti e due!
      Sicuramente, ove venisse accertato il mancato isolamento acustico dell’edificio, ciò risulta un grave vizio o difetto costruttivo del quale ne risponde il venditore entro un anno dalla vendita e/o il costruttore entro 10 anni dall’ultimazione dei lavori a patto che gli venga contestato entro un anno dalla scoperta del vizio.
      Il semplice sentire rumori non significa aver scoperto il vizio e nemmeno ciò è sufficiente per contestarlo.
      Per contestare in modo formale ed efficace la presenza dei vizi occorre far redigere da un tecnico una perizia, in questo caso di tipo acustico.
      Con la perizia si hanno in mano elementi oggettivi ed autorevoli per procedere alla contestazione formale.
      Il Costruttore a tal punto deve provedere ad eliminare i vizi e difetti e ove ciò non fosse possibile deve risarcire il danno consistente in un minor valore commerciale dell’immobile.

      L’autocertificazione non ha alcun valore, anzi se si riscontrasse che l’edificio non è isolato, costituisce un falso in atto pubblico, in comune si doveva presentare il progetto dell’isolamento acustico e/o o il collaudo acustico dell’edificio.

      Ing. Fabrizio SALAMANO

  4. Palma 22 Marzo, 2010 at 07:30

    Mi correggo scrivendo che nel nostro caso la palazzina è nuova
    (anno di costruzione 2005)… ci abitiamo dal 2006

    Scusatemi grazie Palma

  5. Palma 22 Marzo, 2010 at 11:15

    anzittutto ringrazio per la esaurentissima risposta ma mi chiedo il collaudo coinvolge anche l’appartamento sovrastante (con il quale ho pessimi rapporti) o può essere eseguito unicamente nei mie locali? Grazie ancora.

  6. filippo 22 Marzo, 2010 at 14:48

    ho comprato casa nel 2007 nuova da cooperativa Filca, da subito abbiamo riscontrato il problema dei rumori che passano sia attraverso le solette che i muri che dividono gli alloggi, ho chiesto consiglio ad un architetto e mi dice che è normale essendo una casa costruita con un permesso di costruire che risale al 2005 e che solo dal 2008 ci sono normative più restrittive in materia. E’ vero che abbiamo un vicino che fa un uso sconsiderato del volume audio, ma che lo si senta anche scoreggiare… chiedo a voi un consiglio, ho già parlato anche con i miei vicini ed uniti vogliamo risolvere il problema!!! GRAZIE

  7. Palma 25 Marzo, 2010 at 14:51

    Buon pomeriggio gent.mo Ing. Salamano,
    so di chiedere molto.. ma veramente non sono al corrente di come si svolgano queste misurazioni acustiche passive e… davvero mi servirebbe sapere se la suddetta prova si puo’ rilevare unicamente nel mio appartamento!!??

    Sentitamente rigrazio
    cordialità Palma

    • admin 25 Marzo, 2010 at 15:18

      Bungiorno Palma
      Per eseguire la prova acustica è indispensabile poter accedere alla zona dalla quale arrivano i rumori.
      Questo perchè si deve posizionare, proprio lì, una sorgente emettitrice di rumore di intensità e frequenza noti, per poi misurare nel locale ricevente, ove i rumori si sentono, con appositi microfoni, quanto di quel rumore emesso riesce a passare alle varie frequenze dalle pareti, solai infissi ecc..
      So che questo molte volte genera dei problemi inquanto magari, erroneamente, si è data nel tempo la colpa dei rumori ai vicini troppo esagitati, rovinando i rapporti di buon vicinato, quando in realtà la colpa vera è da imputarsi al costruttore per il mancato o NON corretto isolamentio acustico dell’edificio.
      In questi casi è bene tentare di riallacciare i rapporti con il vicino infatti il disagio del mancato isolamento acustico è spesso sia in chi i rumori li subisce sia in chi è accusato di produrli, mentre magari sta facendo di tutto per non essere sentito, senza riuscirci. Dunque se sono persone ragionevoli converranno che è bene coalizzarsi per richiedere al costruttore i danni cagionati da tale situazione.
      Ing. Fabrizio SALAMANO

  8. luigia 22 Aprile, 2010 at 10:42

    salve,
    ho il medesimo problema di agostino: il server nell’ufficio, presso
    cui dovrò trasferirmi, provoca un fastidiosissimo rumore più molesto del solito poichè il mio ufficio è il più piccolo di tutti.
    Come posso fare per convincere l’amministratore a trovare
    un’altra collocazione?
    Ve ne sarei enormemete grata.

  9. Marco 26 Aprile, 2010 at 08:58

    Buongiorno,
    ho acquistato da un anno e mezzo un appartamento facente parte di un fabbricato edificato nel lontano 1955.
    Purtroppo dal piano di sopra arrivano rumori molesti, soprattutto da calpestio (tacchi).
    Quale strada potrei intrapendere, escludendo quella del dialogo con i vicini in quanto già praticata ma senza esito positivo ?
    Vi ringrazio infinitamente e spero possiate aiutarmi.

  10. Nicola 1 Maggio, 2010 at 15:58

    Buongiorno, sbaglio o non è più possibile di fatto richiedere il risarcimento in caso di mancato isolamento acustico, in quanto è stato tutto sospeso dal presente Governo Berlusconi grazie alla Legge 88/2009?

    Grazie in anticipo per la risposta.

  11. michele Bastianelli 29 Maggio, 2010 at 06:40

    Buongiorno.
    Vorrei sapere come ci si deve comportare alla luce del nuovo decreto del governo che sembrerebbe impedire le azioni dei proprietari nei confronti dei costruttori nel caso in cui non vengano rispettati i precetti del
    DPCM 5/12/1997

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