L’impresa esecutrice è sempre responsabile dei vizi e delle difformità dell’opera

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edificio-vizi-difetti-mal-costruito-ctpIl committente ha l’onere di provare solo l’esistenza dei vizi dell’opera mal eseguita, ma non è tenuto a dimostrare anche la colpa in capo all’appaltatore che ha eseguito i lavori in quanto questa si presume fino a prova contraria in capo a chi i lavori li ha eseguiti, a stabilirlo è la cassazione civile, sezione II, 5 ottobre 2009 n. 21269.

Il committente dei lavori o il proprietario dell’immobile che agisce nei confronti dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1668 del codice civile, per richiedere il risarcimento dei danni derivanti da vizi o difformità dell’opera eseguita per suo conto con ad esempio un semplice contratto d’opera, per quanto disposto dall’art. 2226 c.c. vede tutelati i suoi diritti in caso di difformità o di vizi dell’opera e non ne e’ tenuto a dimostrare che la colpa di tali evidenze, trattandosi di responsabilità di tipo contrattuale,e quindi trova applicazione

la regola generale desunta dall’art. 1218 c.c., secondo la quale tale colpa è presunta in capo all’esecutore dell’opera sino a prova contraria.

Sul committente grava dunque solo l’onere di dimostrare l’esistenza dei vizi nonché il pregiudizio patrimoniale ovvero i danni subiti a causa dei difetti o vizi dell’opera, mentre la l’impresa appaltatrice dei lavori per sua discolpa può solo tentare di provare che la cattiva esecuzione dell’opera è stata determinata dall’impossibilità di adempiere ad un preciso adempimento della prestazione richiestale derivante da una causa a lei non imputabile.

Come si può ben intuire questo è un tipico caso in cui il compito dei consulenti tecnici d’ufficio e di parte rappresentano il vero fulcro attorno al quale si sviluppa l’intera vicenda legale, infatti sia i difetti sia l’impossibilità ad adempiere determinate prestazioni da parte dell’impresa sono dimostrabili solo con argomentazioni tecniche che le parti dovranno produrre ed il CTU valutare.

Riferimenti utili del codice civile per casi simili:

  • Dell’appalto (artt 1655 – 1677)
  • Dell’inadempimento delle obbligazioni (artt 1218 – 1229)

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