Consulenza Tecnica Preventiva ATP e CTP CTU

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Accertamento con Consulenza Tecnica Preventiva

La Consulenza Tecnica Preventiva

Un opportunità da cogliere per la risoluzione delle liti (ex art. 696-bis CPC)

Il ricorso alla Consulenza Tecnica Preventiva nota anche come Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ai sensi dell’art. 696-bis CPC è un opportunità spesso non nota ai non addetti ai lavori. E’ forse un po’ osteggiata proprio dagli addetti perché se ben usata può in relativamente poco tempo portare alla risoluzione delle liti con vantaggio dei contendenti sia in termini economici sia di soddisfazione ed in questo può essere in un certo senso simile al nuovo istituto della Mediazione Civile.

Vediamo allora cos’è un ATP e come usare al meglio la Consulenza Tecnica Preventiva.

Accertamento con Consulenza Tecnica Preventiva

Con una Consulenza Tecnica Preventiva puoi ridurre costi e tempi delle procedure legali ottimizzando i risultati.

Il Codice di Procedura Civile (CPC), con le modifiche introdotte dal cosiddetto ”decreto competitività” n. 35 del 2005, ha introdotto a consulenza tecnica preventiva con fini conciliativi, di cui all’art. 696-bis c.p.c., che rappresenta una delle opportunità più interessanti per risolvere le liti ante causam.

La nuova procedura si colloca, all’interno del libro IV, nel titolo I del Codice, quello dedicato ai procedimenti sommari o procedure di istruzione preventiva.

Intanto occorre chiarire perché si definisce “Consulenza Tecnica” o “Accertamento Tecnico” : molte liti, la maggior parte, tra persone, tra aziende o tra persone ed imprese, avvengono su questioni molto pratiche con implicazioni più tecniche che giuridiche che poco si conciliano con i sofismi giuridici, tuttavia per risolverle ci si deve rivolgere a dei legali che non sanno nulla dell’aspetto pratico e tecnico della lite e dunque hanno la necessità di affidarsi ad un Consulente Tecnico che gli spieghi il problema, gli quantifichi i danni, gli indichi le possibili soluzioni al problema oggetto della lite.

Si definisce dunque Consulenza Tecnica perché sia i legali, Avvocati, sia i Giudici hanno la necessità per capire il problema di rivolgersi a dei Consulenti Tecnici i primi interpelleranno un Consulente Tecnico di Parte (CTP) i secondi un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU).

Poiché tutta la procedura di ATP si svolgerà tra i vari Consulenti Tecnici, compresa la ricerca di una conciliazione della lite di qui si capisce l’importanza della scelta del proprio Consulente Tecnico. Come un bravo avvocato è determinante per la vittoria di una causa di merito solo un bravo Consulente Tecnico può portarvi ad ottenere il massimo dalla procedura di ATP.

L’ATP è dunque una procedura in cui da un lato si raccolgono tutti gli elementi tecnici per definire la questione in lite e raccontarla ai legali dall’altro lato è una contrattazione per cercare di trovare un punto d’incontro con le controparti e fare un accordo per scongiurare il radicarsi della lite in Tribunale con tutti i costi conseguenti.

La Consulenza Tecnica è quindi definita “Preventiva” perché si svolge prima del processo vero e proprio in Tribunale, pur, al contrario della Mediazione, dovendola richiedere al Giudice del Tribunale, formalmente non è ancora una causa legale. Gli avvocati in molti casi considerano tuttavia l’ATP solo come una procedura propedeutica alla causa stessa e non un opportunità per chiudere la lite ante causam.

Spesso sia come CTU sia come CTP mi sono trovato a portare le parti ad un passo dalla Conciliazione basando l’accordo su aspetti pratici e tecnici, ma l’intervento dei legali, con i loro cavilli giuridici, hanno fatto saltare i potenziali accordi con danno evidente delle parti, ma non delle loro tasche. Si sa più un processo dura più costa.

Per onestà va anche detto che al contrario in molti altri casi possono essere gli avvocati stessi a spingere il CTP e/o il CTU verso la ricerca della soluzione conciliativa.

A prescindere dal fine primario conciliativo di un ATP, che è la vera ratio della legge ma non l’unica finalità di un ATP, infatti l’ accertamento tecnico preventivo costituisce anche l’attuazione del diritto di difendersi previsto anche dall’art. 24 della Costituzione., questo perché l’ATP ha comunque anche la funzionalità propedeutica all’azione in giudizio ovvero all’avvio della causa di merito in Tribunale.

Gli artt. 198,199 e 200 del c.p.c. già prevedevano tra i compiti del consulente tecnico (CTU) nominato dal Giudice di tentare la conciliazione delle parti.
L’art. 322 c.p.c., (introdotto dall’art. 31 della Legge n. 374 del 21 novembre 1991), prevede che la conciliazione preventiva sia fatta dinanzi al Giudice di Pace: il processo verbale della conciliazione(cioè il documento che descrive nel dettaglio le modalità dell’accordo tra le parti), laddove la controversia rientri nella competenza del Giudice di Pace, costituisce titolo esecutivo (ovvero un obbligo giuridico), negli altri casi, l’accordo sottoscritto durante una consulenza tecnica preventiva, possiede comunque efficacia di scrittura privata riconosciuta in giudizio come un vero contratto tra di esse, questo vale anche per l’art. 696-bis.

L’espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva può, come recita la norma, avvenire, “anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art.696”.
La consulenza tecnica è volta al fine dell’accertamento ed alla relativa determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

Il Consulente Tecnico e le responsabilità giuridiche delle parti.

Cerchiamo di chiarire: i giuristi temono che l’enunciato della norma rischi di lasciare in mano ai consulenti tecnici (CTU) nominati dal Giudice non solo il compito della descrizione e valutazione dei fatti, ma anche l’accertamento di alcuni profili giuridici di diritto della controversia, in quanto, l’accertamento e determinazione dei crediti reciproci delle parti potrebbe implicare una valutazione giuridica e non tecnico-scientifica dei comportamenti delle parti di competenza del Giudice.

consulenza tecnica preventiva ATP

Per ottenere il massimo da una consulenza tecnica preventiva è fondamentale il ruolo del CTP e delle sue capacità tecniche e di contrattazione civile.

Nel stimare un danno, un credito o un debito il Consulente Tecnico, deve necessariamente, più o meno coscientemente, dare un giudizio di imputabilità o meno del danno, nella valutazione dell’adempimento/inadempimento contrattuale, o della validità dell’obbligazione posta come base della pretesa fatta valere dalle parti.

La norma in questa parte è dunque fortemente ambigua, ma può essere chiarita alla luce del principio, secondo cui il consulente tecnico del Giudice ha funzioni di suo ausiliarie solo per gli aspetti legati alle proprie conoscenze di stampo strettamente tecnico, (artt. 191 – 197 c.p.c.).

In altre parole come si può ricercare una conciliazione tra le parti se non si quantificano economicamente le relative incombenze delle parti, se non si determina quanto una parte deve all’altra e viceversa?
Da questa impostazione discende, nell’ottica di una compiuta lettura del disposto di legge, che l’opera del consulente tecnico debba limitarsi all’accertamento anticipato del quantum debeatur (l’ammontare del debito), senza sconfinare nell’an debeatur sit (se il debito sia dovuto).

Non sempre tuttavia è possibile la determinazione del quantum a prescindere dall’ipotizzare anche se il quantum sia effettivamente dovuto quest’aspetto e spesso in contrasto ed ostativo del l’esigenza conciliatoria voluta dalla norma, ma può essere superato dalla dibattito tra le parti meglio quando rappresentate da propri Consulenti Tecnici CTP che non dovrebbero esser troppo coinvolti come le parti, ma pur sempre preparati e partecipi con l’obiettivo dell’ auspicata formazione dell’accordo.

La Consulenza Tecnica Preventiva: quando serve?

La consulenza tecnica preventiva è generalmente necessaria nei casi in cui occorra: una determinazione dei danni da responsabilità contrattuali, alla verifica della sussistenza di vizi occulti con relativa determinazione dei costi di ripristino (responsabilità contrattuale derivante da appalto, contratto d’opera, compravendita ecc.), alla determinazione dei corrispettivi nei contratti d’appalto a misura, fino alla determinazione dei danni patrimoniali o biologici derivanti da sinistro o altro.

Come già detto, con il ricorso all’art. 696-bis, si potrebbero evitare i costi e le lungaggini del giudizio ordinario e la CTU eventualmente disposta in sede istruttoria, potrà eventualmente essere usata in giudizio senza altri costi, se la conciliazione dovesse fallire.

La norma dice: prima di provvedere al deposito della relazione, il consulente tecnico “tenta, ove possibile, la conciliazione”, questo significa che l’attività tesa alla ricerca di una soluzione bonaria della controversia deve essere preceduta da un attività cognitiva del consulente tecnico che solo dopo avere compiuto o portato a buon punto le operazioni peritali può sottoporre alle parti soluzioni alternative di risoluzione della lite, prima che, con il deposito della relazione, il procedimento abbia termine.

Il consulente tecnico (CTU, nel caso la conciliazione sia possibile, è incaricato della redazione del verbale di conciliazione, in evidente necessaria collaborazione con le parti,attraverso i loro consulenti di parte con il benestare dei rispettivi legali.

Al verbale di conciliazione è attribuita con decreto del Giudice efficacia esecutiva anche ai fini dell’espropriazione, dell’esecuzione in forma specifica e dell’iscrizione ipotecaria, in ogni caso ha validità di vero contratto giuridico tra le parti.

Qualora la conciliazione non riesca, la relazione peritale del CTU tornerà ad avere il valore di un mero atto di istruzione preventiva, e ciascuna parte potrà chiederne l’acquisizione agli atti del successivo giudizio di merito, attraverso il meccanismo della produzione documentale, ma nel rispetto della disciplina di cui all’art. 698 c.p.c..

L’ammissione della C.T.U. preventiva nel processo di merito, non può essere considerata automatica, ma deve avvenire nel rispetto delle cautele dettate dall’art. 698 c.p.c. con riferimento a tutti gli atti di istruzione preventiva. Infatti l’art. 696 terzo comma recita: “l’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito”.

La consulenza tecnica preventiva è dunque un ottimo strumento per risolvere le liti ottimizzando i risultati di risparmio di tempo e denaro per le parti, tuttavia richiede Consulenti Tecnici preparati sia nelle loro materie tecniche specifiche sia in quelle procedurali giuridiche, sia nelle tecniche di contrattazione, questo per il raggiungimento dell’obiettivo primario della conciliazione della lite prima dell’avvio della causa in tribunale portando al proprio cliente il massimo del risultato possibile.

 

 

 

 

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